Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0111

Causa T-111/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth/Commissione [ «Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Studi ricevuti dalla Commissione riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale — Rifiuto parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Esame concreto e individuale — Compatibilità con la convenzione di Aarhus — Interesse pubblico prevalente — Conseguenze del superamento del termine per adottare una decisione esplicita — Portata dell’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali» ]

GU C 313 del 26.10.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-111/11) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Studi ricevuti dalla Commissione riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Rifiuto parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Esame concreto e individuale - Compatibilità con la convenzione di Aarhus - Interesse pubblico prevalente - Conseguenze del superamento del termine per adottare una decisione esplicita - Portata dell’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali)

2013/C 313/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e C. ten Dam, successivamente P. Oliver e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Inizialmente, la domanda di annullamento della decisione implicita con cui la Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi alla conformità della normativa degli Stati membri con il diritto ambientale dell’Unione europea, quindi, la domanda di annullamento della decisione esplicita successiva, del 30 maggio 2011, con cui la Commissione nega parzialmente l’accesso ad una parte di tali documenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


Top