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Document 62011FA0115
Case F-115/11: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 10 July 2014 — CG v EIB (Civil Service — Staff of the EIB — Appointment — Post of Head of division — Appointment of a candidate other than the applicant — Irregularities in the selection procedure — Duty of impartiality on the members of the selection board — Blameworthy conduct by the president of the selection board towards the applicant — Conflict of interests — Oral presentation made by all candidates — Documents provided for the oral presentation likely to favour one of the candidates — Candidate having taken part in the drafting of the documents provided — Infringement of the principle of equal treatment — Action for annulment — Claim for compensation)
Causa F-115/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Nomina — Posto di capo divisione — Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente — Irregolarità della procedura di selezione — Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione — Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente — Conflitto d’interessi — Relazione orale comune a tutti i candidati — Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati — Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti — Violazione del principio di uguaglianza — Ricorso di annullamento — Domanda risarcitoria)
Causa F-115/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Nomina — Posto di capo divisione — Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente — Irregolarità della procedura di selezione — Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione — Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente — Conflitto d’interessi — Relazione orale comune a tutti i candidati — Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati — Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti — Violazione del principio di uguaglianza — Ricorso di annullamento — Domanda risarcitoria)
GU C 421 del 24.11.2014, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI
(Causa F-115/11) (1)
((Funzione pubblica - Personale della BEI - Nomina - Posto di capo divisione - Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente - Irregolarità della procedura di selezione - Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione - Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente - Conflitto d’interessi - Relazione orale comune a tutti i candidati - Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati - Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti - Violazione del principio di uguaglianza - Ricorso di annullamento - Domanda risarcitoria))
2014/C 421/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CG (rappresentanti: inizialmente N. Thieltgen, avvocato, successivamente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione del presidente della BEI di non nominare la ricorrente bensì un altro candidato al posto di capo divisione presso la BEI e la domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1) |
La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 28 luglio 2011 recante la nomina del sig. A al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» è annullata. |
2) |
La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare a CG la somma di EUR 25 000. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG. |
(1) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 28.