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Document 62011CN0052

    Causa C-52/11 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2011 da Fernando Marcelino Victoria Sanchéz avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010 , causa T-61/10, Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

    GU C 103 del 2.4.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/17


    Impugnazione proposta il 4 febbraio 2011 da Fernando Marcelino Victoria Sanchéz avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T-61/10, Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

    (Causa C-52/11 P)

    2011/C 103/31

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sanchéz (rappresentante: avv. P. Suarez Plácido, abogado)

    Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale, Quarta Sezione, 17 novembre 2010, dichiarando il ricorso per carenza proposto dal sig. Victoria Sanchéz ricevibile e non manifestamente privo di fondamento, e annullando la condanna alle spese;

    di conseguenza statuire nel merito o, in alternativa, previa dichiarazione di ricevibilità e fondatezza del ricorso, rimettere lo stesso dinanzi al Tribunale per la pronuncia nel merito, condannando alle spese le istituzioni convenute.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente deduce i seguenti motivi:

    1)

    Violazione del disposto dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, dato che la domanda che avvia il procedimento contiene l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, e, infine, le conclusioni del ricorrente, espresse con la massima chiarezza nel ricorso, come segue: «dichiarare che l’inerzia del Parlamento europeo e della Commissione nel rispondere alla domanda presentata mediante scritti trasmessi lo scorso 6 ottobre 2009 è contraria al diritto comunitario e intimare a tali istituzioni di porvi rimedio».

    2)

    Violazione degli artt. 20, n. 2, lett. d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 17 del TCE), 24 TFUE (ex art. 21 del TCE), 277 TFUE (ex art. 194 del TCE), in combinato disposto con l’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia. Tale violazione è connessa alla petizione che il sig. Victoria Sanchez ha inviato al Parlamento europeo nel 2008, nella quale richiamava l’attenzione di tale istituzione sul rischio in cui incorre un cittadino spagnolo che osi denunciare la corruzione politica e la frode fiscale in tale Stato membro. In allegato alla petizione al Parlamento è stato trasmesso un contratto sottoscritto da importanti personalità del suo paese — tra cui un avvocato che da il nome al più noto studio legale della Spagna e del Portogallo — nel quale si esponeva come queste persone frodavano il fisco e la collettività mediante imprese fittizie e opache rispetto allo Stato. La petizione è stata archiviata senza formalità alcuna e nessun parlamentare europeo ha risposto alle successive richieste di sostegno effettuate dal ricorrente — mediante 10 messaggi di posta elettronica — nella quali egli chiedeva la collaborazione dei suoi rappresentanti per garantire la sua incolumità a fronte delle minacce ricevute.

    3)

    Violazione dei diritti fondamentali sanciti negli artt. 6 del TUE e 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da parte delle istituzioni convenute, in quanto l’inerzia della Commissione europea riguardo allo scritto inviato il 6 ottobre 2009 integra una grave violazione dell’art. 6 del TUE, dato che tale istituzione deve far prevalere uno spazio democratico di convivenza per tutti i cittadini europei, deve rispettare l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso alle istituzioni dell’Unione e deve garantire la tutela giurisdizionale effettiva, sempre che la frode fiscale non costituisca una fattispecie sulla quale debba pronunciarsi la Corte europea dei diritti dell’uomo, che considera il contribuente come indirettamente danneggiato. Il ricorrente sottolinea altresì l’incertezza del diritto comunitario causata da una serie di sentenze dei giudici spagnoli che ignorano i richiami dei rappresentanti legali del ricorrente al rispetto della normativa europea, con specifico riferimento alle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-570/07 e C-571/07 (1), relative alla libertà di stabilimento di farmacie in Spagna.

    4)

    Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 265 e 266 TFUE, dal momento che la domanda che ha dato origine al procedimento dinanzi al Tribunale, era volta ad ottenere che la condotta del Parlamento e della Commissione di astensione dal rispondere alla petizione del 6 ottobre 2009 fosse dichiarata contraria al diritto comunitario e che tali istituzioni fossero chiamate a porvi rimedio, e ciò ex-lege in applicazione dell’art. 266 del TFUE, ai sensi del quale l’organo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati, è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta, nel caso di specie sanare la sua condotta omissiva rispondendo alla petizione di cui allo scritto del 6 ottobre 2009.


    (1)  Sentenza 1o giugno 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta.


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