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Document 62010TN0013

    Causa T-13/10: Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)

    GU C 80 del 27.3.2010, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/35


    Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)

    (Causa T-13/10)

    2010/C 80/58

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania)

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 novembre 2009 (procedimento R 1769/2008-4), nella parte in cui la registrazione del marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi:

    classe 35 — Consulenza fiscale, stesura di dichiarazioni fiscali, contabilità, revisione dei conti, consulenza amministrativa, consulenza aziendale;

    classe 36 — Preparazione di stime e valutazioni fiscali, fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions), ovvero consulenza finanziaria per l'acquisto o la vendita di aziende nonché di partecipazioni aziendali;

    classe 42 — Servizi giuridici, ricerche giuridiche;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ARANTAX» per servizi delle classi 35, 36 e 42 (domanda n. 4 823 084)

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Norbert Rauch

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo tedesco «atarax» n. 30 168 707 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 41 e 42

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della registrazione del marchio comunitario

    Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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