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Document 62010TN0013
Case T-13/10: Action brought on 20 January 2010 — Klaus Goutier v OHIM — Rauch (ARANTAX)
Causa T-13/10: Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)
Causa T-13/10: Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)
GU C 80 del 27.3.2010, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/35 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)
(Causa T-13/10)
2010/C 80/58
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 novembre 2009 (procedimento R 1769/2008-4), nella parte in cui la registrazione del marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi:
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ARANTAX» per servizi delle classi 35, 36 e 42 (domanda n. 4 823 084)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Norbert Rauch
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo tedesco «atarax» n. 30 168 707 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della registrazione del marchio comunitario
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).