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Document 62009TN0344

    Causa T-344/09: Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

    GU C 256 del 24.10.2009, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 256/34


    Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

    (Causa T-344/09)

    2009/C 256/61

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Hearst Communications, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Nordemann).

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vida Estética, S.L. (Barcellona, Spagna).

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2009, procedimento R 770/2007-2; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “COSMOBELLEZA” per prodotti e servizi delle classi 35 e 41.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio “COSMOPOLITAN” registrato in Francia per prodotti della classe 16; il marchio internazionale “COSMO TEST” per prodotti e servizi delle classi 25, 38 e 41; il marchio “COSMO” registrato in Portogallo per servizi della classe 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN TELEVISION” per prodotti e servizi delle classi 38 e 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN” per servizi delle classi 35 e 39; il marchio “COSMOPOLITAN” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 39; il marchio figurativo “THE COSMOPOLITAN SHOW” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 41; il marchio “COSMO” registrato nel Regno Unito per servizi nelle classi 35 and 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 38 e 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato in Irlanda per servizi delle classi 38 e 41; i marchi “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, notori in tutti gli Stati Membri per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41; i marchi non registrati “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle classi 16, 28 e 41, nonché i nomi commerciali “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle medesime classi.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi di cui trattasi, come pure i prodotti e servizi in questione, non fossero simili e che quindi non sussistesse alcun rischio di confusione fra tali marchi.


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