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Document 62009TN0344
Case T-344/09: Action brought on 31 August 2009 — Hearst Communications v OHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
Causa T-344/09: Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
Causa T-344/09: Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
GU C 256 del 24.10.2009, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/34 |
Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Hearst Communications/UAMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
(Causa T-344/09)
2009/C 256/61
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hearst Communications, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Nordemann).
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vida Estética, S.L. (Barcellona, Spagna).
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2009, procedimento R 770/2007-2; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “COSMOBELLEZA” per prodotti e servizi delle classi 35 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio “COSMOPOLITAN” registrato in Francia per prodotti della classe 16; il marchio internazionale “COSMO TEST” per prodotti e servizi delle classi 25, 38 e 41; il marchio “COSMO” registrato in Portogallo per servizi della classe 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN TELEVISION” per prodotti e servizi delle classi 38 e 41; il marchio internazionale “COSMOPOLITAN” per servizi delle classi 35 e 39; il marchio “COSMOPOLITAN” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 39; il marchio figurativo “THE COSMOPOLITAN SHOW” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 41; il marchio “COSMO” registrato nel Regno Unito per servizi nelle classi 35 and 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 38 e 41; il marchio “COSMOPOLITAN TELEVISION” registrato in Irlanda per servizi delle classi 38 e 41; i marchi “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, notori in tutti gli Stati Membri per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41; i marchi non registrati “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle classi 16, 28 e 41, nonché i nomi commerciali “COSMO” e “COSMOPOLITAN”, utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle medesime classi.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi di cui trattasi, come pure i prodotti e servizi in questione, non fossero simili e che quindi non sussistesse alcun rischio di confusione fra tali marchi.