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Document 62009TN0300
Case T-300/09: Action brought on 29 July 2009 — Gühring OHG v OHIM (combination of the colours ochre yellow and silver grey)
Causa T-300/09: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)
Causa T-300/09: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)
GU C 256 del 24.10.2009, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/28 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)
(Causa T-300/09)
2009/C 256/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1; |
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annullare la decisione dell’esaminatore del convenuto 21 luglio 2008, recante il rifiuto della domanda di marchio n. 6 703 565 presentata dalla ricorrente; |
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dichiarare che la domanda di marchio n. 6 703 565 è conforme ai requisiti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1); |
in subordine:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1; |
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condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 565).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).