This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0041
Case T-41/09: Action brought on 27 January 2009 — Hipp & Co v OHIM — Nestlé (Bebio)
Causa T-41/09: Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)
Causa T-41/09: Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)
GU C 82 del 4.4.2009, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/32 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)
(Causa T-41/09)
(2009/C 82/56)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hipp & Co KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des Produits Nestlé, SA (Vevey, Svizzera)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2008, nel procedimento R 1790/2008-2; e |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Bebio» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale del marchio n. 187 436 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30; registrazione comunitaria del marchio n. 3 043 387 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.