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Document 62008TN0167
Case T-167/08: Action brought on 9 May 2008 — Microsoft v Commission
Causa T-167/08: Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — Microsoft/Commissione
Causa T-167/08: Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — Microsoft/Commissione
GU C 171 del 5.7.2008, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/41 |
Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — Microsoft/Commissione
(Causa T-167/08)
(2008/C 171/80)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (rappresentanti: J-F Bellis, lawyer, I. Forrester, QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 28 febbraio 2008, C(2008)764 def., che fissa l'importo definitivo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corporation con decisione della Commissione C(2005)4420 def.; |
— |
in subordine, annullare o ridurre l'importo della penalità di mora inflitta; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 10 novembre 2005 adottata ai sensi dell'art. 24, n. 1, del regolamento della Commissione n. 1/2003 (1), la Commissione ha inflitto una penalità di mora alla ricorrente per l'inosservanza da parte di quest'ultima dell'obbligo di rendere disponibile alle imprese interessate la documentazione tecnica contenente informazioni sull'interoperabilità a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, a norma dell'art. 5 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE (2). La decisione impugnata ha fissato in 899 milioni di euro l'importo definitivo della penalità di mora per il periodo intercorrente tra il 21 giugno 2006 e il 21 ottobre 2007 compreso. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione contestata in base ai seguenti motivi:
1) |
la Commissione ha commesso un errore nell'imporre la penalità di mora alla Microsoft per costringerla ad applicare condizioni di prezzo «ragionevoli» senza previamente specificare quali condizioni di prezzo, a parere della Commissione, sarebbero state «ragionevoli» così da permettere alla Microsoft di sapere cosa fare per evitare l'irrogazione di siffatta penalità di mora; |
2) |
la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha trasgredito l'art. 253 CE nel concludere che le tariffe pubblicate adottate dalla Microsoft fossero irragionevoli e contrarie alla decisione del 2004, senza tener conto del fatto che i) tali tariffe pubblicate erano espressamente intese ad agevolare le contrattazioni tra la Microsoft e gli aspiranti licenziatari e ii) che la Microsoft, consultandosi con la Commissione, ha creato un meccanismo, mediante il quale il mandatario avrebbe verificato le tariffe proposte dalla Microsoft qualora un qualsiasi licenziatario non fosse giunto ad un accordo, che è praticamente identico al meccanismo creato dalla Commissione stessa nel caso NDC Health/IMS Health: misure provvisorie («IMS Health») (3). La Commissione ha commesso inoltre un errore manifesto di valutazione i) non avendo tenuto nel debito conto la circostanza che tali tariffe pubblicate erano state fissate dalla Microsoft ad una cifra inferiore a quella fissata come ragionevole da un perito indipendente ii) non avendo tenuto nel debito conto la circostanza che non vi è stato alcun aspirante licenziatario che non sia riuscito a pervenire ad un accordo con la Microsoft e iii) non avendo considerato che i licenziatari della licenza «non di brevetto» ottengono del pari diritti di usare brevetti della Microsoft. |
3) |
La Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione chiedendo alla Microsoft di dimostrare che i suoi secreti commerciali erano innovativi alla luce di un test di brevettabilità più rigoroso, per poter giustificare l'imposizione di canoni per una licenza relativa ai detti segreti commerciali. La Commissione ha violato anche l'art. 253 CE non tenendo conto di numerosi argomenti formulati dalla Microsoft sulla base di relazioni preparate da esperti di brevetti che criticavano l'approccio della Commissione. |
4) |
La Commissione ha violato l'art. 253 CE non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa T-204/01 (4) in quanto la Commissione ha fondato le sue relazioni di valutazione preparate dal mandatario sulla base di documenti ottenuti mediante poteri investigativi che il Tribunale di primo grado ha ritenuto illegittimi. |
5) |
La Commissione ha negato alla Microsoft il diritto ad essere sentita non avendole dato la possibilità di far conoscere la sua opinione dopo la fine del periodo di riferimento relativamente al quale le è stata imposta l'ammenda, impedendo così alla Microsoft di commentare tutti gli aspetti rilevanti del caso. |
6) |
L'importo della penalità di mora è eccessivo e sproporzionato. Tra l'altro, la Commissione non avrebbe preso nel debito conto la circostanza che nella decisione impugnata si conclude unicamente che i canoni asseritamente fissati dalla Microsoft per una particolare licenza (la licenza «non di brevetto») erano irragionevoli, e pertanto non si mettono in discussione i) i canoni asseritamente fissati dalla Microsoft per tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale relativi alla totalità dell'informazione sull'interoperabilità che la Microsoft è tenuta a divulgare ai sensi dell'art. 5 della decisione del 2004 o ii) la completezza e l'accuratezza delle informazioni sull'interoperabilità. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 24 maggio 2004 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2004) 900] (GU 2007, L 32, pag. 23).
(3) Decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) [notificata con il numero C(2001) 1695] (GU 2002, L 59, pag. 18).
(4) Sentenza 17 settembre 2007, causa T-201/04, Microsoft/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.