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Document 62008CN0135
Case C-135/08: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 3 April 2008 — Janko Rottmann v Freistaat Bayern
Causa C-135/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 aprile 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern
Causa C-135/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 aprile 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern
GU C 171 del 5.7.2008, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 aprile 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern
(Causa C-135/08)
(2008/C 171/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Janko Rottmann
Convenuto: Freistaat Bayern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto comunitario osti alla conseguenza giuridica consistente nella perdita della cittadinanza dell'Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati) risultante dal fatto che la revoca, in sé legittima ai sensi del diritto nazionale (tedesco), di una naturalizzazione come cittadino di uno Stato membro (Germania) dolosamente ottenuta con l'inganno conduce, in combinazione con la normativa nazionale sulla cittadinanza di un altro Stato membro (Austria) — come nella fattispecie è accaduto al ricorrente a seguito della mancata reviviscenza della cittadinanza austriaca originaria — ad un situazione di apolidia; |
2) |
Nel caso in cui la prima questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro (Germania) che ha naturalizzato il cittadino dell'Unione e che intende revocare la naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento debba, nel rispetto del diritto comunitario, astenersi pienamente o temporaneamente dalla revoca della naturalizzazione, qualora o per il tempo in cui essa comporti la conseguenza della perdita della cittadinanza dell'Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati), descritta nella questione sub 1), ovvero se l'altro Stato membro (Austria) della precedente cittadinanza sia tenuto, nel rispetto del diritto comunitario, ad interpretare ed applicare ovvero anche a modificare il proprio diritto nazionale in modo tale da evitare il verificarsi della suddetta conseguenza giuridica. |