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Document 62008CA0541

Causa C-541/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Art. 25 dell’allegato I dell’Accordo — Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE — Libera circolazione dei capitali — Società di uno Stato membro, le cui quote sono detenute da una società svizzera — Acquisto da parte di tale società di un bene immobile situato in tale Stato membro)

GU C 80 del 27.3.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Causa C-541/08) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Art. 25 dell’allegato I dell’Accordo - Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE - Libera circolazione dei capitali - Società di uno Stato membro, le cui quote sono detenute da una società svizzera - Acquisto da parte di tale società di un bene immobile situato in tale Stato membro)

2010/C 80/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fokus Invest AG

Convenuta: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 57, n. 1, del Trattato CE nonché dell’art. 25 dell’Allegato I dell’Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento a persone giuridiche — Normativa nazionale che introduce un regime di previa autorizzazione in caso di acquisto di un bene immobile da parte di uno straniero — Acquisto di un bene immobile da parte di una società nazionale detenuta al 100 % da società elvetiche

Dispositivo

1)

L’art. 25 dell’allegato I dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, dev’essere interpretato nel senso che la parità di trattamento con i cittadini nazionali prescritta in materia di acquisti immobiliari vale unicamente per le persone fisiche.

2)

L’art 64, n. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni della legge del Land Vienna 3 marzo 1998, sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz) che impongono agli stranieri, ai sensi della detta legge, in caso di acquisto di beni immobili situati nel Land Vienna, l’obbligo di essere titolari di un’autorizzazione ai fini di tale acquisto ovvero la produzione di un’attestazione secondo cui sono soddisfatte le condizioni previste da tale legge per beneficiare di un’esenzione da tale obbligo, costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali ammissibile nei confronti della Confederazione svizzera in quanto paese terzo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


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