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Document 62008CA0373

    Causa C-373/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen [Codice doganale comunitario — Art. 24 — Origine non preferenziale delle merci — Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario — Blocchi di silicio originari della Cina — Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India — Dumping — Validità del regolamento (CE) n. 398/2004]

    GU C 80 del 27.3.2010, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

    (Causa C-373/08) (1)

    (Codice doganale comunitario - Art. 24 - Origine non preferenziale delle merci - Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario - Blocchi di silicio originari della Cina - Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India - Dumping - Validità del regolamento (CE) n. 398/2004)

    2010/C 80/03

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Hoesch Metals and Alloys GmbH

    Convenuto: Hauptzollamt Aachen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 66, pag. 15) — Nozione di «trasformazione o lavorazione sostanziale» avente carattere rilevante per l’origine del prodotto — Pulitura e frantumazione dei blocchi di silicio metallico originari della Cina, nonché vagliatura, cernita e imballaggio dei granuli di silicio così ottenuti

    Dispositivo

    1)

    La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

    2)

    L’esame della seconda questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.


    (1)  GU C 272 del 25.10.2008.


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