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Document 62007TA0442

Causa T-442/07: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Ryanair/Commissione ( Aiuti concessi dagli Stati — Settore aereo — Aiuti concessi dalle autorità italiane all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana — Ricorso per carenza — Mancata presa di posizione della Commissione — Obbligo di agire )

GU C 331 del 12.11.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/16


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Ryanair/Commissione

(Causa T-442/07) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Settore aereo - Aiuti concessi dalle autorità italiane all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana - Ricorso per carenza - Mancata presa di posizione della Commissione - Obbligo di agire)

2011/C 331/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Air One SpA (Chieti) (rappresentanti: M. Merola, C. Satacroce et G. Belotti, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione in quanto essa si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in ordine alle denunce della ricorrente riguardanti, da un lato, un aiuto asseritamente concesso dalla Repubblica italiana all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana e, dall’altro, una pretesa violazione del diritto della concorrenza

Dispositivo

1)

La Commissione delle Comunità europee è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CE avendo omesso di adottare una decisione in merito al trasferimento dei 100 dipendenti dell’Alitalia, denunciato nella lettera del 16 giugno 2006, inviatale dalla Ryanair Ltd, in merito all’indennizzo concesso a seguito degli attentati dell’11 settembre, denunciato nelle lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005, inviatele dalla Ryanair, e in merito alle riduzioni di diritti aeroportuali nei cosiddetti aeroporti «hub» di cui avrebbe beneficiato in particolare l’Alitalia, denunciate nelle citate lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti, compresa l’Air One SpA, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


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