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Document 62007TA0385

    Causa T-385/07: Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione ( «Attività di trasmissione televisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà» )

    GU C 103 del 2.4.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/19


    Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — FIFA/Commissione

    (Causa T-385/07) (1)

    (Attività di trasmissione televisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 43 CE e 49 CE - Diritto di proprietà)

    2011/C 103/33

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente R. Denton, E. Batchelor, F. Young, solicitors, e A. Barav, avvocato, successivamente E. Batchelor, A. Barav, D. Reymond, avvocato, e F. Carlin, barrister)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e L. Maya, barrister)

    Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da J. Stuyck, A. Berenboom e A. Joachimowicz, avvocati); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson e L. Seeboruth, agenti, assistiti inizialmente da T. de la Mare, successivamente da B. Kennelly, barristers)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, che dichiara compatibile con il diritto comunitario talune misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 315 del 22.12.2007.


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