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Document 62007CA0303

    Causa C-303/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva — Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

    GU C 180 del 1.8.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 180/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

    (Causa C-303/07) (1)

    (Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva - Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

    2009/C 180/07

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein hallinto-oikeus

    Parte nel procedimento

    Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56 e 58 CE e dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una società madre stabilita sul territorio nazionale — Soggetto passivo non contemplato nella direttiva società madri-figlie — Convenzione fiscale — Ostacolo alle libertà fondamentali — Situazione comparabile

    Dispositivo

    Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.


    (1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


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