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Document 62006TA0369

Causa T-369/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Holland Malt/Commissione (Aiuti di Stato — Produzione di malto — Aiuto all’investimento — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Lesione della concorrenza — Incidenza sugli scambi tra Stati membri — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo)

GU C 256 del 24.10.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Holland Malt/Commissione

(Causa T-369/06) (1)

(Aiuti di Stato - Produzione di malto - Aiuto all’investimento - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Lesione della concorrenza - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Obbligo di motivazione - Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo)

2009/C 256/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holland Malt BV (Lieshout, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente O. Brouwer e D. Mes, poi O. Brouwer, A. Stoffer et P. Schepens, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Grave, C. ten Dam e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 2006, 2007/59/CE relativa all’aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV (GU L 32, pag. 76)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Holland Malt BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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