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Document 62006CA0166

Causa C-166/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1968/2006 — Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda — Scelta della base giuridica]

GU C 256 del 24.10.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-166/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1968/2006 - Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda - Scelta della base giuridica)

2009/C 256/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Klavina, L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Moore, agenti)

Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, agente e D.W. Anderson QC, barrister)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 409, pag. 81; rettificativo in GU 2007, L 36, pag. 31) — Scelta del fondamento giuridico — Art. 308 CE (Consultazione del Parlamento/Unanimità in seno al Consiglio) — Promozione della coesione economica e sociale — Azioni specifiche necessarie in complemento a quelle coperte dai Fondi strutturali — Consolidamento del processo di pace in Irlanda del Nord — Art. 159 CE (Procedura di codecisione)

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010), è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento n. 1968/2006 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata.

3)

L’annullamento del regolamento n. 1968/2006 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

5)

L’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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