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Document 62005TA0303

Causa T-303/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dell’energia — Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili — Nozione di unità economica)

GU C 256 del 24.10.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione

(Causa T-303/05) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dell’energia - Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - Nozione di unità economica)

2009/C 256/37

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.

3)

L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


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