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Document 52017PC0343

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

Bruxelles, 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Nell’Unione europea chi intende integrare la pensione risparmia a fini pensionistici in molti modi diversi, ad esempio investendo in beni immobili, stipulando polizze di assicurazione sulla vita e acquistando altri prodotti di investimento a lungo termine. I prodotti pensionistici individuali rappresentano un’ulteriore opzione. Lo sviluppo del mercato delle pensioni individuali e il prezzo dei prodotti variano tuttavia da uno Stato membro all’altro. Chi intende risparmiare di più per la pensione deve poter disporre di una maggiore scelta di prodotti pensionistici individuali adeguati e fondati su investimenti sui mercati dei capitali. Un’ulteriore sfida di politica pubblica è la necessità di assicurare a lungo termine redditi da pensione sufficienti combinando pensioni pubbliche, pensioni aziendali e professionali e pensioni individuali.

La frammentazione del mercato impedisce ai fornitori di pensioni individuali di massimizzare la diversificazione del rischio, l’innovazione e le economie di scala, il che limita la scelta e l’attrattiva e fa aumentare i costi per quanti risparmiano a fini pensionistici. La frammentazione è anche causa della mancanza di liquidità e di profondità dei mercati dei capitali rispetto ad altre giurisdizioni come gli Stati Uniti d’America, dove i fondi pensione svolgono un ruolo maggiore come investitori istituzionali. Inoltre, alcuni dei prodotti pensionistici individuali presentano carenze 1 e la loro disponibilità e portabilità transfrontaliera sono limitate, mentre è quasi inesistente l’attività transfrontaliera di fornitori o risparmiatori. 

Un’iniziativa dell’UE sulle pensioni individuali potrebbe pertanto integrare le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell’UE creando un quadro paneuropeo per le pensioni, per le persone che desiderano avvalersi di questa opzione di risparmio supplementare. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale, ma introdurrà un nuovo quadro per il risparmio volontario, garantendo un’adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto. Allo stesso tempo il quadro sarà abbastanza flessibile da consentire ai diversi fornitori di creare prodotti adeguati al loro modello aziendale; incoraggerà i fornitori a investire in modo sostenibile nell’economia reale nel lungo periodo, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture, in linea con le obbligazioni a lungo termine del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Nel complesso, la proposta intende creare un marchio di qualità per i prodotti pensionistici individuali dell’UE e accrescere la fiducia dei consumatori, consentendo a questi ultimi di disporre di una scelta più ampia di fornitori a cui verranno garantite condizioni di parità. La proposta può inoltre contribuire alla creazione di un mercato unico delle pensioni individuali e promuovere la concorrenza tra fornitori a vantaggio dei consumatori.

Il piano d’azione della Commissione sull’Unione dei mercati dei capitali del settembre 2015 2 ha sottolineato che “uno strumento pensionistico individuale europeo su base volontaria potrebbe rappresentare un modello di regolamentazione, basato su un adeguato livello di protezione dei consumatori, che chi eroga previdenza complementare potrebbe scegliere di adottare per commercializzare prodotti a livello europeo. Un più ampio mercato previdenziale europeo del “terzo pilastro” favorirebbe anche l’offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell’economia reale”. Nel piano di azione la Commissione ha anche annunciato che “valuterà l’opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato”.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 3 , ha espresso preoccupazione per la mancanza di investimenti (a lungo termine) interessanti e adeguati sotto il profilo del rischio e di prodotti di risparmio efficienti sotto il profilo dei costi e adatti per i consumatori. Pur ribadendo la necessità che agli investitori e ai consumatori siano offerte diverse possibilità di scelta, il Parlamento europeo ha sottolineato che “occorre promuovere un ambiente che stimoli l’innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l’economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, ad esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo, concepito in modo semplice e trasparente”.

Nel giugno 2016 il Consiglio europeo ha chiesto “progressi rapidi e decisi [...] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale proseguendo con l’agenda dell’unione dei mercati dei capitali” 4 .

Nel settembre 2016, nella sua comunicazione “Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme” 5 , alla luce del forte sostegno espresso dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dai portatori di interessi per il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha affermato che avrebbe valutato “la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi”.

Successivamente, nella sua comunicazione “sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali”, la Commissione ha annunciato “entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l’adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l’efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine” 6 .

La presente proposta di un quadro in materia di PEPP contempla uno schema complementare volontario, che si affianca ai regimi nazionali, che consente ai fornitori di creare prodotti pensionistici individuali su scala paneuropea. Essa mira a convogliare un maggiore volume di risparmio delle famiglie, dagli strumenti di risparmio tradizionali, come i depositi, verso i mercati dei capitali.

La proposta mira ad assicurare che i consumatori siano pienamente consapevoli delle caratteristiche principali dei prodotti. Per quanto concerne la politica di investimento, i consumatori potranno scegliere tra un’opzione standard di investimento sicura e opzioni alternative con diversi profili di rischio/rendimento. I consumatori beneficeranno della portabilità a livello dell’UE, della piena trasparenza dei costi del PEPP e della possibilità di cambiare fornitore (con un massimale per i costi di trasferimento).

Per quanto riguarda i fornitori, la proposta intende dare a una vasta gamma di operatori (banche, imprese di assicurazione, gestori di patrimoni, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento) la possibilità di offrire PEPP, garantendo condizioni di parità. I PEPP potrebbero essere forniti online, assieme alla relativa consulenza, senza necessità di una rete di succursali, il che faciliterebbe l’accesso al mercato. Le norme in materia di “passaporto” consentirebbero ai fornitori di accedere a nuovi mercati nazionali. La standardizzazione delle caratteristiche principali dovrebbe inoltre ridurre i costi sostenuti dai fornitori e permettere loro di raggruppare i contributi versati dai risparmiatori provenienti da diversi mercati nazionali al fine di convogliare le attività in investimenti a livello dell’UE.

La flessibilità relativa ad altre caratteristiche, come le condizioni di accumulo dei contributi pensionistici, intende permettere ai consumatori di beneficiare degli incentivi fiscali nazionali nello Stato membro di residenza, a condizione che i fornitori adattino i PEPP ai criteri nazionali per l’ottenimento degli incentivi fiscali.

Per incoraggiare gli Stati membri a concedere agevolazioni fiscali ai PEPP, parallelamente alla presente proposta la Commissione ha adottato la raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Negli ultimi anni l’UE ha adottato le seguenti iniziative di rilievo nel settore delle pensioni:

·direttiva del 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea 7 ;

·direttiva del 2014 sulla portabilità dei diritti pensionistici complementari 8 , intesa a promuovere la mobilità dei lavoratori riducendo gli ostacoli creati da talune norme sulle pensioni aziendali o professionali; 

·direttiva del 2016 sugli enti pensionistici aziendali o professionali (“EPAP2”) 9 che rafforza la governance, la comunicazione di informazioni e i requisiti transfrontalieri per i fondi pensione aziendali o professionali.

Inoltre nel settore delle pensioni la Commissione ha adottato anche misure non legislative, tra cui il progetto “Track and trace your pension in Europe” 10 , che propone la creazione di un sistema europeo che consente di seguire l’evoluzione dei diritti pensionistici in tutti gli Stati membri, e il progetto RESAVER 11 .

La proposta di un quadro in materia di PEPP non incide sulle tre direttive di cui sopra, in quanto esse riguardano le pensioni aziendali o professionali. Per quanto riguarda le iniziative non legislative, il quadro in materia di PEPP potrebbe essere integrato in progetti futuri.

1.3.Coerenza con altre politiche dell’UE

La proposta, che mira ad accrescere la diffusione delle pensioni individuali nell’Unione, è coerente con la politica dell’UE di incoraggiare il risparmio pensionistico complementare per garantire pensioni adeguate, come indicato nel Libro bianco della Commissione sulle pensioni del 2012 12 . In questa ottica, la relazione del 2015 sull’adeguatezza delle pensioni ha concluso che l’aumento dei diritti a pensione derivanti dai risparmi pensionistici integrativi (vale a dire, le pensioni aziendali o professionali e quelle individuali) potrebbe, insieme ad altre misure, attenuare l’impatto della diminuzione delle pensioni pubbliche in alcuni Stati membri. L’analisi annuale della crescita 2017 ha indicato che un’ampia copertura delle pensioni integrative (vale a dire una diffusa disponibilità e una maggiore adesione) può essere un elemento determinante del reddito pensionistico, specialmente se l’adeguatezza delle pensioni pubbliche non è garantita, e dovrebbe essere promossa con mezzi appropriati in funzione del contesto nazionale.

La proposta è in linea con la politica dell’UE intesa a rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare attraverso lo sviluppo di un’opzione standard di investimento a basso rischio, che imponga la piena trasparenza, in particolare sui costi, nei confronti dei risparmiatori in PEPP, e consenta a questi ultimi di cambiare fornitore con costi di trasferimento soggetti a un massimale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Attualmente, il funzionamento del mercato interno per le pensioni individuali è ostacolato dall’elevato grado di frammentazione dei mercati nazionali e dalla limitata portabilità dei prodotti pensionistici individuali, il che può rendere difficile l’esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

La proposta creerà un prodotto paneuropeo ampiamente standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che permetterà ai consumatori di sfruttare appieno il mercato interno consentendo loro di trasferire i diritti pensionistici all’estero e offrendo loro una più ampia scelta di fornitori, anche in altri paesi dell’UE. La proposta armonizza le caratteristiche essenziali del PEPP: autorizzazione, distribuzione (comprese la comunicazione di informazioni e la consulenza), politica degli investimenti, trasferimento presso un altro fornitore, nonché fornitura e portabilità a livello transfrontaliero. La proposta è integrata dalla raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, che comprende il prodotto pensionistico individuale paneuropeo 13 , intesa a evitare che in alcuni Stati membri i PEPP non rientrino nell’ambito di applicazione degli incentivi fiscali nazionali se le caratteristiche essenziali del prodotto non soddisfano tutti i criteri nazionali per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.

2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell’articolo 4 del TFUE, l’azione dell’UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Occorre valutare se gli obiettivi della proposta non possano essere conseguiti dagli Stati membri nel quadro dei loro sistemi giuridici nazionali (criterio di necessità) e se, a motivo della loro portata e dei loro effetti, si realizzino meglio a livello di Unione (criterio di efficacia).

In primo luogo, per quanto riguarda il criterio di necessità, gli sforzi non coordinati degli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, non possono rimediare alla frammentazione giuridica della regolamentazione dei prodotti, che comporta costi di conformità supplementari per gli operatori e scoraggia le attività transfrontaliere. Ad esempio, la normativa dell’UE sulle condizioni di distribuzione dei prodotti finanziari (quali la direttiva sulla distribuzione assicurativa, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e il regolamento sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) 14 ) non si applica alla maggior parte dei prodotti pensionistici individuali, e pertanto tali prodotti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa nazionale.

Se i mercati dei prodotti pensionistici individuali sono disciplinati esclusivamente a livello nazionale, si verifica un’asimmetria informativa tra i fornitori e i risparmiatori, in particolare in un contesto transfrontaliero. Di conseguenza, i risparmiatori potrebbero non essere sufficientemente a conoscenza del reale rendimento dei prodotti pensionistici individuali che hanno sottoscritto o, addirittura, trovarsi nell’impossibilità di cambiare fornitore. Se i fornitori a livello nazionale non comunicano ai risparmiatori informazioni sufficienti, potrebbe diminuire la fiducia nei fornitori di prodotti pensionistici individuali, con conseguente diminuzione del numero di operazioni e del livello delle sottoscrizioni e aumento del rischio di decisioni sbagliate da parte dei risparmiatori.

La portabilità dei prodotti pensionistici individuali è fonte di preoccupazione per quanti si trasferiscono in un altro Stato membro dell’UE e che desiderano mantenere lo stesso prodotto e lo stesso fornitore. Attualmente, invece di continuare a risparmiare nello Stato membro di provenienza, non c’è altra scelta che cercare un nuovo prodotto offerto da un fornitore nel nuovo Stato membro con una normativa sostanzialmente diversa. Gli incentivi fiscali nazionali incoraggiano il risparmio pensionistico e sono fondamentali per promuovere la diffusione delle pensioni individuali. La perdita di tali agevolazioni fiscali con il trasferimento in un altro Stato membro costituisce un ostacolo importante alla portabilità transfrontaliera dei prodotti pensionistici individuali. Gli Stati membri da soli non possono risolvere i problemi di portabilità.

In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio di efficacia, l’azione a livello dell’UE può contribuire a porre rimedio alle conseguenze della frammentazione del mercato, in particolare in termini di costi. Probabilmente, senza un intervento dell’Unione, gli aggregati di attività resterebbero modesti e limitati ai confini nazionali, senza economie di scala, con una concorrenza circoscritta ai fornitori nazionali. È pertanto improbabile che i singoli risparmiatori possano beneficiare della riduzione di prezzo e del miglioramento della gamma di prodotti consentiti dagli incrementi di efficienza e dai rendimenti di grandi aggregati di attività. La frammentazione è onerosa anche per i fornitori: divergenze tra le normative nazionali comportano costi supplementari di conformità. I fornitori sono poco incentivati a offrire prodotti a livello transfrontaliero, principalmente a causa dei costi elevati. Per contro, un prodotto pensionistico individuale dell’UE standardizzato, consentendo la creazione di aggregati di attività più grandi, dovrebbe permettere di tagliare i costi a carico dei fornitori. Ad esempio, uno studio ha dimostrato che la distribuzione dei costi fissi su un numero di aderenti più ampio può ridurre i costi amministrativi del 25% 15 .

La creazione di un quadro legislativo dell’UE per le pensioni individuali, permettendo economie di scala, ridurrebbe i costi a carico dei fornitori in particolare per quanto concerne gli investimenti e l’amministrazione. Un quadro dell’UE per le pensioni individuali consentirebbe ai fornitori di operare a livello transnazionale, in quanto permetterebbe loro di centralizzare determinate funzioni a livello dell’UE (anziché operare a livello locale o affidarsi all’esternalizzazione). Con la standardizzazione i fornitori potrebbero offrire più agevolmente una soluzione pensionistica a imprese attive in diversi Stati membri interessate a una pensione individuale a livello dell’UE per i propri dipendenti. Ciò potrebbe anche generare incrementi di efficienza a livello di distribuzione, ad esempio mediante l’impiego di canali digitali per vendere le pensioni individuali. Un quadro legislativo dell’UE per le pensioni individuali potrebbe essere accompagnato da azioni dell’UE in materia di tecnologia finanziaria.

Accrescere la diffusione delle pensioni individuali potrebbe contribuire a garantire in futuro adeguati tassi di sostituzione per integrare le pensioni pubbliche e le pensioni aziendali o professionali. Una scelta più ampia di prodotti pensionistici individuali sicuri e di elevata qualità va a vantaggio di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, che abbiano accettato un posto di lavoro in un altro Stato membro o no. Un mercato unico dell’UE delle pensioni individuali renderebbe il prodotto accessibile a un numero maggiore di persone. Requisiti minimi di prodotto stabiliti dalla normativa dell’UE creerebbero trasparenza, semplicità e sicurezza per i risparmiatori in PEPP. Peraltro, ciò si conformerebbe alla crescente mobilità dei cittadini dell’UE e alla natura sempre più flessibile dell’occupazione.

2.3.Proporzionalità

Secondo il principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’UE dovrebbero limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. In linea di principio, è già possibile offrire prodotti pensionistici individuali in tutti gli Stati membri. Tuttavia, rispetto al loro potenziale di mercato, essi non contribuiscono a convogliare una quantità sufficiente di risparmio verso i mercati dei capitali e a realizzare l’Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, alcuni prodotti pensionistici individuali esistenti presentano carenze, come carenti sono lo sviluppo della portabilità transfrontaliera e l’offerta di prodotti pensionistici individuali.

Le opzioni illustrate nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta prevedono tre scenari: uno in cui non è previsto alcun intervento a livello dell’UE, uno che prevede la creazione di un quadro in materia di PEPP e uno che prevede l’armonizzazione dei regimi pensionistici individuali nazionali.

Lo scenario che non prevede alcun intervento da parte dell’UE non permetterebbe di conseguire gli obiettivi sopra indicati. Per contro, l’armonizzazione dei regimi nazionali consentirebbe di raggiungere gli obiettivi, ma richiederebbe un’armonizzazione completa delle più svariate situazioni nazionali, in quanto le pensioni individuali sono ben sviluppate in alcuni Stati membri e non in altri. Questa opzione è stata giudicata troppo onerosa per il conseguimento degli obiettivi. In tale contesto, è opportuno proporre un quadro in materia di PEPP che possa integrare i vigenti regimi nazionali.

La valutazione d’impatto ha altresì valutato le opzioni relative alle principali caratteristiche del PEPP e le ripercussioni di natura fiscale delle caratteristiche raccomandate. Le principali caratteristiche, relative alla distribuzione, alla politica degli investimenti, al trasferimento presso un altro fornitore e agli elementi transfrontalieri, sono state concepite per garantire un’adeguata tutela dei consumatori e rendere il quadro normativo attraente per i futuri fornitori di PEPP. Ad esempio, per quanto riguarda la distribuzione, si applicherebbero in larga misura le norme settoriali. Quanto alla politica degli investimenti, l’opzione standard imporrebbe l’obbligo di garantire la protezione del capitale, lasciando però ai fornitori la possibilità di proporre opzioni di investimento alternative. Sarebbe consentito il trasferimento presso un altro fornitore, ma con un limite alla frequenza. In termini di portabilità e fornitura a livello transfrontaliero, l’opzione raccomandata si basa sulla tecnica (attualmente utilizzata da alcuni enti pensionistici aziendali o professionali) di creare comparti nazionali in caso di cambiamento di Stato membro, ma con un’ulteriore semplificazione a vantaggio dei risparmiatori in PEPP.

Gli oneri amministrativi del PEPP sarebbero esigui, poiché la proposta consiste nell’aggiunta di una nuova categoria di prodotti all’esistente portafoglio di prodotti forniti da imprese di assicurazione, fondi pensione, imprese di investimento, gestori di patrimoni e banche, tutti soggetti al controllo regolamentare delle autorità nazionali competenti nell’ambito dei vigenti quadri normativi. Le autorità pubbliche potrebbero imporre ai fornitori nuovi obblighi di segnalazione per quanto riguarda la fornitura di PEPP e, in particolare, al fine di monitorare la distribuzione transfrontaliera degli stessi. Tali oneri amministrativi dovrebbero essere commisurati ai rischi legati alla fornitura di PEPP su base transfrontaliera e consentirebbero di monitorare il mercato, assicurando una vigilanza adeguata e contribuendo alla tutela dei consumatori.

2.4.Scelta dell’atto giuridico

L’articolo 114 del TFUE consente l’adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. Il regolamento è stato scelto per le ragioni illustrate di seguito.

In primo luogo, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, il regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi e gli investimenti a carattere pensionistico nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali.

In secondo luogo, dal momento che la proposta armonizzerebbe le caratteristiche essenziali dei PEPP, queste ultime non devono essere soggette a specifiche norme nazionali, pertanto in questo caso un regolamento è più opportuno di una direttiva. Tuttavia, eventuali caratteristiche che esulino dall’ambito di applicazione della proposta (ad esempio le condizioni della fase di accumulo) sarebbero ovviamente soggette alle normative nazionali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

3.1.Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto una consultazione pubblica sulle pensioni individuali nell’UE (comprendente un’audizione pubblica) tra luglio e ottobre 2016, che ha ricevuto 585 contributi in totale, provenienti da un’ampia gamma di portatori di interessi 16 . Dalle risposte è emerso un forte interesse da parte di privati cittadini provenienti da tutta l’UE per prodotti pensionistici individuali semplici, trasparenti ed efficienti sotto il profilo dei costi. Con la consultazione pubblica è stato inoltre sollecitato il contributo dei professionisti del settore in merito alla fattibilità di un quadro UE per le pensioni individuali e di un PEPP. Nel complesso, i professionisti ritengono che il quadro in materia di PEPP rappresenti una buona occasione per sviluppare un nuovo prodotto previdenziale, e alcuni si stanno già preparando a lanciarlo.

3.2.Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa su uno studio realizzato da Ernst & Young per conto della Commissione su un quadro europeo per le pensioni individuali. Lo studio, ultimato nel giugno 2017, presenta in particolare una mappatura degli obblighi fiscali e degli altri obblighi di legge applicabili in tutti gli Stati membri e valuta il potenziale di mercato di un PEPP. La conclusione principale dello studio è che i regimi fiscali dei vari paesi dell’UE sono molto diversi tra loro, il che necessita di un quadro dell’UE per le pensioni individuali sufficientemente flessibile affinché possa adattarsi ai criteri nazionali. Inoltre, lo studio conclude che con il PEPP si assisterebbe a una crescita del mercato delle pensioni individuali in termini di valore da 0,7 miliardi a 2,1 miliardi di EUR entro il 2030, mentre senza PEPP la crescita si fermerebbe a 1,4 miliardi di EUR (nell’ipotesi che il PEPP benefici degli incentivi fiscali nazionali esistenti per i prodotti pensionistici individuali).

La proposta è altresì basata sulla consulenza tecnica dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) 17 sullo sviluppo di un mercato unico dell’UE per i prodotti pensionistici individuali. La consulenza si basa su una precedente relazione preliminare dell’EIOPA “Towards a single market for personal pensions” 18 . La consulenza tecnica raccomanda:

·la scelta del PEPP anziché l’armonizzazione dei regimi nazionali e

·la definizione delle caratteristiche principali del PEPP a livello dell’UE, lasciando al diritto nazionale la disciplina di talune altre caratteristiche che incidono sul trattamento fiscale.

Tra le caratteristiche principali, la consulenza tecnica raccomanda, in particolare, di includere un’opzione standard di investimento sicura e obblighi dettagliati in materia di trasparenza delle informazioni destinate ai risparmiatori in PEPP. La proposta è in linea con tali raccomandazioni.

Infine, la proposta si basa sugli elementi seguenti:

·lo studio dell’OCSE “Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries” 19 ;

·il progetto Commissione-OCSE in materia di fiscalità, incentivi finanziari e risparmio a fini pensionistici 20 ;

·lo studio dell’OCSE “Core Principles of Private Pension Regulation” 21 e

·lo studio Oxera sulla posizione dei risparmiatori in prodotti pensionistici privati in 14 Stati membri dell’Unione europea 22 .

3.3.Valutazione d’impatto

La proposta relativa al PEPP è corredata di un parere positivo emesso dal comitato per il controllo normativo il 22 maggio 2017 23 , dopo un primo parere negativo emesso il 2 maggio 2017 24 .Nelle sue osservazioni il comitato ha suggerito che la valutazione d’impatto dovrebbe concentrarsi maggiormente sull’analisi delle caratteristiche principali del PEPP e confrontarle con quelle dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Il comitato per il controllo normativo ha anche chiesto una quantificazione più dettagliata dell’impatto dell’opzione relativa al PEPP e il chiarimento delle ipotesi sottostanti. La versione finale della valutazione d’impatto affronta questi punti mediante:

·l’illustrazione dettagliata delle varie opzioni relative alle caratteristiche del PEPP;

·la spiegazione della misura in cui si ispirano ai prodotti pensionistici individuali esistenti con il maggior indice di penetrazione e

·la quantificazione dei volumi supplementari generati dall’introduzione del PEPP nel mercato delle pensioni individuali e gli effetti sui mercati dei capitali.

La proposta è in linea con le conclusioni della valutazione d’impatto 25 .

Le alternative politiche generali esaminate nella valutazione d’impatto sono le seguenti:

·l’assenza di azione a livello dell’Unione;

·un quadro in materia di PEPP oppure

·l’armonizzazione dei regimi pensionistici individuali nazionali.

Con la prima opzione continuerebbero a sussistere le carenze individuate (la frammentazione dei mercati nazionali dei capitali, le carenze dei prodotti pensionistici individuali esistenti e le restrizioni alla portabilità e alla fornitura a livello transfrontaliero). Per contro, pur rispondendo a tali carenze, la terza opzione richiederebbe anche l’armonizzazione dei regimi fiscali nazionali per le pensioni individuali, che richiederebbe il sostegno unanime degli Stati membri. Inoltre, i fornitori dovrebbero sopportare costi di conformità significativi: innanzi tutto, i costi dovuti alla necessità di adattare tutti i loro prodotti pensionistici individuali al nuovo regime; inoltre, i costi ricorrenti dovuti al fatto che tale regime potrebbe differire notevolmente rispetto ai regimi settoriali nell’ambito dei quali i fornitori distribuiscono gli altri prodotti finanziari.

La valutazione d’impatto conclude quindi che la seconda opzione è da preferire, poiché offre un quadro armonizzato paneuropeo che integra i vigenti regimi nazionali e riesce a colmare le carenze individuate utilizzando soluzioni mirate per evitare eccessivi costi di conformità.

Il quadro in materia di PEPP avrebbe un impatto economico positivo. Secondo lo studio di Ernst & Young, con il PEPP le attività gestite nel mercato delle pensioni individuali passerebbero da 0,7 miliardi a 2,1 miliardi di EUR entro il 2030, mentre senza PEPP la crescita si fermerebbe a 1,4 miliardi di EUR (nell’ipotesi che al PEPP siano concessi incentivi fiscali).

Il quadro avrebbe anche un impatto sociale positivo, in quanto un numero maggiore di persone potrebbero integrare le altre fonti di reddito pensionistico con il PEPP, migliorando l’adeguatezza della pensione. L’incidenza sarebbe più significativa per i lavoratori con contratti atipici, per i lavoratori autonomi e i lavoratori mobili che non hanno accesso o hanno un accesso insufficiente ai sistemi pensionistici pubblici o professionali. L’impatto sociale positivo sarebbe più elevato negli Stati membri in cui attualmente vi è una minore scelta di prodotti pensionistici individuali e una scarsa diffusione degli stessi.

Non si prevede un impatto ambientale significativo, ma incoraggiare i fornitori a tener conto dei fattori ambientali, sociali e di governance dei loro investimenti (associati agli obblighi di informativa) può produrre effetti positivi in termini di sostenibilità.

3.4.Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa e il principio della parità tra donne e uomini. Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 38 della Carta, che contempla un livello elevato di protezione dei consumatori.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha ripercussioni sul bilancio dell’UE. In particolare, i compiti aggiuntivi delle autorità di vigilanza europee richiederanno un aumento delle risorse nonché alcuni investimenti operativi. Tra tali compiti rientrano:

·l’autorizzazione dei PEPP;

·l’elaborazione di ulteriori orientamenti oppure

·la tenuta di un registro centrale per tutti i PEPP autorizzati.

Per il 2019 sono stati stimati costi pari a 1 000 000 EUR (ivi compreso un investimento una tantum per le questioni operative) che ammonteranno a circa 1 200 000 EUR all’anno fino al 2021. Nell’ambito del vigente regime di cofinanziamento delle autorità di vigilanza europee, il 40% dei finanziamenti sarà incluso nel bilancio dell’UE e, in quanto tale, non andrà al di là di quanto è stabilito nell’attuale quadro finanziario pluriennale che si estende fino al 2020.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione provvederà a monitorare gli indicatori chiave di prestazione a medio termine per gli obiettivi. Tali indicatori comprendono:

·le adesioni complessive — in termini di attività gestite — a prodotti pensionistici individuali e la distribuzione geografica e settoriale dei fornitori di PEPP e degli investimenti negli stessi (obiettivo: incrementare gli investimenti nell’UE e contribuire a completare l’Unione dei mercati dei capitali);

·il numero di registrazioni di PEPP e la quota relativa di prodotti pensionistici individuali (compresi i prodotti nazionali e i PEPP) in percentuale delle attività finanziarie delle famiglie (obiettivo: migliorare le caratteristiche dei prodotti sul mercato delle pensioni individuali) e

·il numero dei fornitori che si avvalgono del passaporto per l’attività transfrontaliera e la relativa quota di PEPP con più di un comparto nazionale rispetto all’insieme dei prodotti pensionistici individuali (obiettivo: aumentare la fornitura e la portabilità a livello transfrontaliero dei prodotti pensionistici individuali).

I dati raccolti dalle autorità europee di vigilanza possono contribuire, in particolare, al monitoraggio degli indicatori di prestazione del PEPP.

Inoltre, la Commissione valuterà in che misura gli Stati membri hanno fatto propria la raccomandazione della Commissione per un trattamento fiscale preferenziale per il PEPP nella normativa nazionale.

La proposta prevede una valutazione cinque anni dopo la data di applicazione del regolamento.

5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta di regolamento relativa al PEPP consta di 11 capi. A parte il primo capo (disposizioni generali) e l’ultimo capo (disposizioni finali), la struttura segue il ciclo di vita del prodotto.

Il capo I illustra gli obiettivi del regolamento proposto, che comprendono:

·raccogliere maggiori capitali e convogliarli verso investimenti europei a lungo termine nell’economia reale;

·offrire prodotti con caratteristiche avanzate, in modo che i cittadini possano beneficiare di un prodotto pensionistico individuale semplice, sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi, con la possibilità di scegliere tra diversi tipi di fornitori e

·incoraggiare la fornitura e la portabilità dei PEPP a livello transfrontaliero.

Il capo I comprende le definizioni di concetti importanti per il regolamento proposto, in particolare quelle di “prodotto pensionistico individuale paneuropeo”, “conto PEPP”, “prestazioni pensionistiche”, “fase di accumulo”, “fase di decumulo”, “fornitore di PEPP” e “distributore di PEPP”, “portabilità del PEPP” e “trasferimento presso altro fornitore”.

L’articolo sulle norme applicabili spiega l’interazione tra la proposta di regolamento, le disposizioni contrattuali del PEPP e le norme nazionali che disciplinano la materia.

Il capo II introduce il principio secondo il quale solo le imprese finanziarie già autorizzate a livello dell’UE dalle autorità competenti a norma dello strumento giuridico settoriale applicabile potranno presentare domanda di autorizzazione per fornire PEPP (ossia per crearli e distribuirli). L’autorizzazione ad agire in qualità di fornitore di PEPP, vale a dire a utilizzare il marchio “PEPP” per prodotti pensionistici individuali, sarà concessa da un’unica autorità dell’UE, l’EIOPA. La denominazione “PEPP” o “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” in relazione ad un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se l’EIOPA ha autorizzato a fornire il prodotto con la denominazione “PEPP”. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in PEPP previa autorizzazione dell’EIOPA, la quale deve consultare la competente autorità di vigilanza dell’impresa finanziaria prima di decidere se approvare o respingere la domanda.

Inoltre, il capo II prevede norme che consentono la distribuzione dei PEPP anche da parte delle imprese finanziarie che non li hanno creati. Possono distribuirli le imprese finanziarie che hanno ricevuto da parte delle autorità nazionali competenti un’autorizzazione specifica per la distribuzione, nonché le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio registrati come tali ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 (direttiva sulla distribuzione assicurativa).

Il capo III stabilisce la ripartizione, tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante, delle prerogative in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento dei fornitori di PEPP. Prendendo atto delle preoccupazioni di alcuni Stati membri circa possibili distorsioni della concorrenza dovute ai diversi regimi prudenziali cui sono soggette le diverse categorie di potenziali fornitori di PEPP, il regime di “passaporto” permetterebbe di attenuare in larga misura gli effetti sulla concorrenza dei diversi regimi prudenziali, nella misura in cui sono previsti l’intervento delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e l’autorizzazione del “marchio” affidata all’EIOPA.

Il capo III contempla anche le disposizioni in materia di portabilità, la quale consente ai risparmiatori in PEPP che si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano la residenza, di continuare a contribuire al PEPP già sottoscritto presso un fornitore nello Stato membro di provenienza. In tal caso, i risparmiatori in PEPP sono autorizzati a mantenere tutti i vantaggi e gli incentivi connessi alla continuità dell’investimento nello stesso PEPP.

Il meccanismo alla base del servizio di portabilità prevede l’apertura di un nuovo comparto all’interno di ogni singolo conto PEPP. Tale comparto risponde ai requisiti e alle condizioni di legge per avvalersi degli incentivi fiscali previsti per il PEPP a livello nazionale per il PEPP nello Stato membro nel quale il risparmiatore in PEPP si trasferisce. Il meccanismo per l’apertura di nuovi comparti, per il trasferimento dei diritti accumulati da un comparto all’altro e per fornire informazioni in merito a tale opzione è stabilito nella proposta di regolamento e segue un approccio scaglionato. Nei primi tre anni di applicazione del regolamento i fornitori di PEPP dovranno fornire informazioni sui comparti disponibili. Successivamente, i risparmiatori in PEPP avranno il diritto di aprire comparti nazionali che coprono i regimi di tutti gli Stati membri.

Il capo IV mira a conseguire la massima trasparenza possibile sulle caratteristiche del PEPP, in particolare per i potenziali risparmiatori in PEPP. Le norme specificano, in particolare, che tutti i documenti e le informazioni sul PEPP saranno forniti ai futuri risparmiatori e beneficiari per via elettronica, essendo la diffusione elettronica l’opzione standard. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP sono anche tenuti a fornire tali documenti e informazioni a titolo gratuito su supporto durevole.

Per quanto riguarda la consulenza, i fornitori di PEPP dovranno condurre test di adeguatezza e di appropriatezza dei potenziali risparmiatori, anche se questi ultimi potranno rinunciare al diritto di ricevere consulenza se scelgono l’opzione standard.

Lo strumento cardine per fornire le informazioni precontrattuali è il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. La forma, il contenuto e le condizioni di fornitura sono descritti in dettaglio nella proposta di regolamento.

Sulle informazioni fornite durante il periodo di validità del contratto relativo al PEPP, il fornitore deve produrre un “prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP” che contiene informazioni riguardanti:

·i diritti maturati o il capitale accumulato;

·le garanzie totali o parziali previste dallo schema di PEPP e

·se del caso, la natura della garanzia e i meccanismi di protezione dei diritti individuali maturati.

Il capo V disciplina la fase di accumulo del PEPP, stabilendo in particolare le norme in materia di investimenti per i fornitori di PEPP e per i risparmiatori in PEPP. Le disposizioni applicabili ai fornitori di PEPP sono ispirate al “principio della persona prudente” 26 e offrono un quadro sicuro e affidabile per le politiche di investimento.

Per quanto riguarda i risparmiatori in PEPP, i fornitori devono offrire loro fino a cinque opzioni di investimento, una delle quali è l’opzione standard di investimento che deve garantire al risparmiatore almeno il recupero del capitale investito. Tutte le opzioni di investimento devono essere concepite dai fornitori di PEPP sulla base di comprovate tecniche di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente protezione dei risparmiatori. Dopo aver concluso il contratto relativo al PEPP i risparmiatori in PEPP devono scegliere un’opzione di investimento e devono poterla cambiare gratuitamente una volta ogni cinque anni di accumulo.

Agli Stati membri è lasciato margine di intervento per quanto riguarda tutte le altre condizioni concernenti la fase di accumulo, fra cui:

·limiti di età per dare avvio alla fase di accumulo;

·durata minima della fase di accumulo;

·importo minimo e massimo dei versamenti e loro periodicità e

·condizioni per il riscatto prima dell’età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

Il capo VI stabilisce il meccanismo per la nomina del depositario nel caso in cui lo schema PEPP preveda che risparmiatori in PEPP e beneficiari di PEPP assumano interamente il rischio di investimento. Le disposizioni riguardano la custodia delle attività, i compiti di sorveglianza del depositario e la sua responsabilità.

Il regolamento proposto impone che le procedure siano concepite in modo da consentire ai consumatori e ad altri portatori di interessi, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare reclami ai fornitori e distributori di PEPP. In tutti i casi, agli autori del reclamo deve essere fornita una risposta. È altresì necessario mettere in atto meccanismi adeguati per l’imparzialità e l’indipendenza delle procedure extragiudiziali di denuncia e di ricorso per la risoluzione delle controversie tra risparmiatori in PEPP e fornitori o distributori di PEPP.

La proposta di regolamento prevede la possibilità che i fornitori di PEPP coprano il rischio di decesso e altri rischi biometrici.

Il capo VII disciplina il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, l’eventuale saldo positivo sarà trasferito da un conto PEPP detenuto presso il fornitore trasferente a un nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore ricevente, e il conto PEPP precedente sarà chiuso. Il servizio di trasferimento può essere assicurato da fornitori di PEPP stabiliti nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). È previsto un massimale per l’importo complessivo delle commissioni e degli oneri addebitati dal fornitore di PEPP al risparmiatore per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso.

Il capo VIII lascia agli Stati membri il compito di determinare la maggior parte delle condizioni relative alla fase di decumulo del PEPP, in particolare:

·la fissazione dell’età pensionabile;

·il collegamento obbligatorio tra il raggiungimento dell’età pensionabile e l’inizio della fase di decumulo;

·il periodo minimo di partecipazione allo schema PEPP e

·il periodo massimo prima del raggiungimento dell’età pensionabile per aderire a uno schema PEPP.

Per quanto riguarda le forme di erogazione (ad esempio, rendita, somma erogata in un’unica soluzione, prelievo), lasciando ai fornitori, ai risparmiatori e ai beneficiari la libertà di stabilire contrattualmente la forma o le forme di erogazione, la proposta impone tale flessibilità agli Stati membri come condizione obbligatoria, il che potrebbe avere ripercussioni sulla disponibilità di incentivi fiscali nazionali per i PEPP in alcuni Stati membri.

Il capo IX ripartisce le responsabilità di vigilanza tra l’EIOPA e le autorità nazionali competenti. L’EIOPA è tenuta a monitorare gli schemi pensionistici creati o distribuiti nel territorio dell’UE per verificare che non utilizzino la denominazione “PEPP” o che non diano l’impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del regolamento proposto.

Il capo X descrive le violazioni delle disposizioni del regolamento proposto che possono portare all’applicazione di sanzioni, le modalità di imposizione delle sanzioni da parte delle autorità nazionali competenti e le modalità di segnalazione di violazioni e sanzioni.

Il capo XI conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati sulle seguenti materie:

·conflitti di interessi;

·incentivi;

·vendita di PEPP con o senza consulenza;

·requisiti in materia di governance e controllo del prodotto;

·comunicazione di informazioni durante l’esecuzione del contratto e

·segnalazioni alle autorità nazionali e opzioni di investimento.

La Commissione deve anche adottare norme tecniche di regolamentazione in materia di contenuto e trasmissione del documento contenente le informazioni chiave e norme tecniche di attuazione relative al formato standardizzato di presentazione del prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP.

La Commissione è tenuta a valutare il regolamento cinque anni dopo la data di entrata in vigore dello stesso. La valutazione dovrebbe in particolare esaminare il funzionamento delle norme e l’esperienza acquisita nella loro applicazione, la misura in cui la denominazione “PEPP” è stata utilizzata dai fornitori di PEPP, la distribuzione geografica e settoriale dei fornitori di PEPP e degli investimenti in questi prodotti, l’impatto del presente regolamento sul mercato delle pensioni individuali, l’appropriatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma del capo IV, l’opportunità di integrare nel presente regolamento disposizioni sugli incentivi a investire in PEPP, l’esistenza di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in prodotti pensionistici individuali che utilizzano la denominazione “PEPP”, inclusa l’incidenza sui risparmiatori in PEPP di altre normative dell’Unione, il livello di commissioni e oneri applicati dai fornitori di PEPP per l’apertura di nuovi comparti all’interno dei singoli conti PEPP dei risparmiatori, nonché l’impatto delle decisioni di investimento relative a tali prodotti su fattori ambientali, sociali e di governance.

2017/0143 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 27 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le famiglie dell’UE figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte dei risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall’invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.

(2)Le pensioni individuali sono importanti per collegare i risparmiatori a lungo termine con gli investimenti a lungo termine. Un più ampio mercato europeo delle pensioni individuali favorirà l’offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell’economia reale.

(3)Attualmente il funzionamento del mercato interno delle pensioni individuali è ostacolato dall’elevato grado di frammentazione in mercati nazionali e dalla limitata portabilità dei prodotti pensionistici individuali, il che può rendere difficile l’esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

(4)L’Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. Uno dei principali obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali è aumentare gli investimenti e accrescere la scelta degli investitori al dettaglio attraverso un migliore utilizzo del risparmio europeo.

(5)Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali 28 nel settembre 2015, “la Commissione valuterà l’opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.”.

(6)Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 29 il Parlamento europeo ha sottolineato che “occorre promuovere un ambiente che stimoli l’innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l’economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, ad esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), concepito in modo semplice e trasparente”.

(7)Nelle conclusioni del 28 giugno 2016 30 il Consiglio europeo ha chiesto “progressi rapidi e decisi [...] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale proseguendo con l’agenda dell’unione dei mercati dei capitali”.

(8)Nella comunicazione del 14 settembre 2016 “Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme” 31 , la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato “la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. [...] Le opzioni all’esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017”.

(9)Successivamente, nella comunicazione “sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali” 32 , la Commissione ha annunciato “entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l’adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l’efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine”.

(10)Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell’UE per i fornitori di PEPP. Offrirà alle famiglie soluzioni migliori per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

(11)Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali prodotti e schemi pensionistici, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l’adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale.

(12)Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L’armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all’estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

(13)L’articolo 114 del TFUE consente l’adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. È stata preferita l’adozione di un regolamento, in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per questo un regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi pensionistici e gli investimenti nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali. Dal momento che il presente regolamento armonizza le caratteristiche essenziali dei PEPP, queste ultime non devono essere soggette a specifiche norme nazionali; pertanto in questo caso un regolamento appare più opportuno di una direttiva. Le caratteristiche che esulano dall’ambito di applicazione del regolamento (ad esempio le condizioni della fase di accumulo) sono invece soggette alla normativa nazionale.

(14)I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all’intero mercato dell’Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme.

(15)Il passaporto unico per i PEPP garantirà la creazione di un mercato unico di questi prodotti.

(16)Per assicurare un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l’autorità competente dello Stato membro d’origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, se l’autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

(17)In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all’attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di informativa e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l’autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, in relazione alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l’autorità competente dello Stato membro d’origine in modo che quest’ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

(18)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l’esercizio ordinato delle attività dei fornitori e dei distributori di PEPP in tutta l’Unione, siano esse svolte in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per assicurare l’efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un dato fornitore o distributore, indipendentemente dall’importanza del fornitore o del distributore in questione per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.

(19)La dimensione paneuropea del PEPP può essere sviluppata non solo a livello del fornitore, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliere, ma anche a livello del risparmiatore in PEPP, attraverso la portabilità del PEPP, contribuendo in tal modo alla salvaguardia dei diritti pensionistici individuali delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, ai sensi degli articoli 21 e 45 del TFUE. La portabilità implica che il risparmiatore in PEPP può trasferire la residenza in un altro Stato membro senza dover cambiare fornitore di PEPP, e che il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP non comporta necessariamente un cambiamento di residenza.

(20)Un PEPP dovrebbe comprende comparti nazionali, ciascuno dei quali con caratteristiche del prodotto pensionistico personale tali da consentire l’applicazione di incentivi ai contributi al PEPP. A livello del singolo risparmiatore in PEPP, un primo comparto dovrebbe essere creato al momento dell’apertura di un PEPP.

(21)Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l’obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori.

(22)Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

(23)Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole.

(24)Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell’accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , che non dovrebbe essere fornito per i PEPP.

(25)Per assicurare un’ampia diffusione e disponibilità del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte dell’ideatore del PEPP sul suo sito web.

(26)Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi ideatori di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d’investimento, che non siano già stati inclusi dagli ideatori del PEPP.

(27)Le informazioni dettagliate da includere nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, in aggiunta agli elementi già previsti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione che integrino le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento delegato della Commissione, dell’8 marzo 2017 34 , tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.

(28)Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali.

(29)I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un’informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.

(30)I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

(31)Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell’eventuale riduzione dell’importo delle prestazioni dovute, prima dell’applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Come buona prassi, si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.

(32)Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un’allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un’efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

(33)Basando l’investimento dei capitali sul principio della “persona prudente” e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

(34)Il presente regolamento dovrebbe assicurare un adeguato livello di libertà di investimento ai fornitori di PEPP. In quanto investitori a lunghissimo termine esposti ad un basso rischio di liquidità, i fornitori di PEPP possono contribuire allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali, investendo, entro limiti prudenti, in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nel rispetto del principio della “persona prudente”, in modo da tutelare l’interesse dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, salvo per motivi prudenziali.

(35)Nel contesto dell’approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

(36)I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d’investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi.

(37)Per garantire il rispetto dell’obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della “persona prudente”, ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 

(38)In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento concesse ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l’indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all’atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di modificare tale scelta a intervalli regolari (ogni cinque anni), in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia d’investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori.

(39)L’opzione standard di investimento dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito. I fornitori di PEPP potrebbero inoltre includere un meccanismo di indicizzazione basato sull’inflazione per coprire, almeno in parte, l’inflazione.

(40)È opportuno che l’autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, nonché la stabilità e la solidità dei fornitori di PEPP.

(41)Se il fornitore di PEPP è un ente pensionistico aziendale o professionale o un’impresa di investimento, è opportuno che esso nomini un depositario con compiti di custodia delle sue attività. Ciò è necessario per la tutela dei consumatori, dal momento che la normativa settoriale applicabile agli enti pensionistici aziendali o professionali e alle imprese di investimento non prevede la nomina di un depositario.

(42)La trasparenza dei costi e delle commissioni è essenziale per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

(43)Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per specificare le condizioni di intervento dell’EIOPA e delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto di elementi specifici del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP non previsti dal [RTS sul KID per i PRIIP] a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , del regolamento (UE) 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 e del regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 . La Commissione dovrebbe integrare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test sui consumatori in relazione alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV.

(45)Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un’azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

(46)Al fine di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.

(47)Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura.

(48)La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

(49)Prima di concedere l’autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento.

(50)La cooperazione del fornitore di PEPP trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Pertanto, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe ottenere dal prestatore PEPP trasferente tutte le informazioni necessarie per attivare i pagamenti sull’altro conto PEPP. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

(51)Per facilitare il trasferimento transfrontaliero, ai risparmiatori in PEPP dovrebbe essere consentito di chiedere al nuovo fornitore di PEPP di fornirgli informazioni dettagliate sul nuovo conto PEPP, preferibilmente in occasione di un unico incontro con il nuovo fornitore di PEPP.

(52)I risparmiatori in PEPP non dovrebbero subire perdite finanziarie, compresi spese e interessi, causate da eventuali errori commessi dai fornitori di PEPP partecipanti al processo di trasferimento. In particolare, i risparmiatori in PEPP non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri, nonché multe o ammende o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del trasferimento.

(53)All’atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (rendita, somma erogata in un’unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni cinque anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

(54)Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP un’ampia gamma di opzioni di decumulo. Questo approccio permetterebbe di conseguire l’obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell’UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare.

(55)Dovrebbe essere garantita la piena trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all’investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. Sarebbero disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.

(56)Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità nazionali competenti, l’EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l’applicazione di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea del prodotto pensionistico.

(57)L’EIOPA dovrebbe cooperare con le autorità nazionali competenti e agevolare la cooperazione tra di loro. A tale riguardo, l’EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per quanto concerne il potere delle autorità nazionali competenti di applicare misure di vigilanza fornendo prove delle violazioni relative ai PEPP. L’EIOPA dovrebbe altresì fornire una mediazione vincolante in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere.

(58)Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle imprese finanziarie che creano PEPP e delle imprese finanziarie e dei soggetti che li distribuiscono, e per assicurare che a tali soggetti si applichi un trattamento analogo in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative e altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(59)In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari 38 e per garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altri provvedimenti adeguati.

(60)Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(61)Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per le imprese finanziarie di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(62)Per assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l’Unione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o un altro provvedimento e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

(63)Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni e sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per rafforzare la tutela dei consumatori informandoli sui PEPP distribuiti in violazione del presente regolamento, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a condizione che il termine per la presentazione di un ricorso sia trascorso senza che alcun ricorso sia stato presentato, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un’indagine in corso.

(64)Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

(65)Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.

(66)Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

(67)Gli incentivi fiscali possono assumere forme diverse e svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali in vari Stati membri. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale, esplicita o implicita.

(68)Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come inteso a imporre agli Stati membri di applicare ai PEPP le stesse norme fiscali che si applicherebbero ad analoghi prodotti pensionistici individuali nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Tuttavia, in applicazione del principio del trattamento nazionale, di cui agli articoli 21 e 45 del TFUE interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, un PEPP obiettivamente comparabile a un prodotto pensionistico individuale distribuito in un dato Stato membro dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici individuali in tale Stato membro, se il risparmiatore in PEPP vi è soggetto a imposta. Questo vale anche se il PEPP è fornito da un fornitore di un altro Stato membro.

(69)Dopo il lancio del PEPP gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2017/... della Commissione e a estendere anche al PEPP i benefici delle agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici individuali nazionali.

(70)Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l’altro, mediante l’analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri.

(71)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(72)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” o “PEPP”.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) “prodotto pensionistico individuale”: un prodotto che:

a) si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità;

b) ha un’esplicita finalità pensionistica;

c) prevede l’accumulo di capitale fino al pensionamento con limitate possibilità di riscatto anticipato;

d) genera reddito al momento del pensionamento;

2) “prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da un’impresa finanziaria regolamentata autorizzata, ai sensi della normativa dell’Unione, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

3) “risparmiatore in PEPP”:

a) cliente al dettaglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 ,

b) consumatore/cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , qualora detto consumatore/cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

4)“schema PEPP”: contratto, accordo, negozio fiduciario o insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni della loro erogazione sulla base di un piano pensionistico individuale concordato con un fornitore di PEPP;

5) “conto PEPP”: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per l’esecuzione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario PEPP di percepire le prestazioni pensionistiche;

6)“fornitura di PEPP”: creazione e distribuzione di PEPP;

7) “beneficiario di PEPP”: persona che percepisce prestazioni pensionistiche PEPP;

8) “distribuzione di PEPP”: attività consistenti nel fornire consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, nel proporre detti contratti e nel compiere altri atti preparatori per la loro conclusione, nel concludere i contratti stessi o nel collaborare alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti pensionistici sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti pensionistici comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto pensionistico tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;

9) “prestazioni pensionistiche PEPP”: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento. Le prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, pagamenti in un’unica soluzione, o una qualsiasi combinazione di queste forme;

10) “fase di accumulo”: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino al raggiungimento dell’età pensionabile del beneficiario di PEPP;

11) “fase di decumulo”: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP sono utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;

12) “rendita”: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, ad esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;

13) “prelievo”: possibilità per i beneficiari di PEPP di ritirare periodicamente importi discrezionali entro un certo limite;

14) “fornitore di PEPP”: l’impresa finanziaria autorizzata a creare e a distribuire PEPP;

15) “distributore di PEPP”: l’impresa finanziaria autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, nonché gli intermediari assicurativi, riassicurativi o assicurativi a titolo accessorio;

16) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che

a) permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse

b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

17) “autorità competenti” dei fornitori di PEPP: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro con compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP;

18) “Stato membro di origine del fornitore di PEPP”: lo Stato membro nel quale il fornitore di PEPP ha la sede legale;

19) “Stato membro ospitante del fornitore di PEPP”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel quale il fornitore di PEPP crea e distribuisce PEPP;

20) “comparto”: sezione aperta in ogni singolo conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

21) “capitale”: contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

22) “strumento finanziario”: strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

23) “depositario”: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;

24) “opzione standard di investimento”: strategia di investimento applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;

25) “tecniche di attenuazione del rischio”: tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;

26) “trasferimento presso altro fornitore”: su richiesta del cliente PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP ad un altro del saldo positivo di un conto PEPP verso l’altro, con o senza la chiusura del precedente conto PEPP;

27) “consulenza”: prestazione di raccomandazioni personalizzate al risparmiatore in PEPP, su sua richiesta o su iniziativa del fornitore o distributore di PEPP, in merito ad uno o più contratti di sottoscrizione di PEPP;

28) “cliente PEPP”: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP e/o beneficiario di PEPP.

Articolo 3
Disposizioni applicabili

La fornitura di PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:

a) il presente regolamento,

b) se consentito dal presente regolamento, le clausole del contratto di fornitura di PEPP concluso tra fornitore di PEPP e risparmiatore in PEPP,

c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

i)le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure dell’UE concernenti specificamente i PEPP;

ii)le disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad un prodotto pensionistico individuale comparabile creato e distribuito conformemente alla normativa dello Stato membro in cui l’ideatore ha la sede legale.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE

Articolo 4
Autorizzazione

1.Un PEPP può essere creato e distribuito nell’Unione solo quando sia stato autorizzato dall’EIOPA conformemente al presente regolamento.

2.L’autorizzazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al titolare di creare e distribuire il PEPP autorizzato dall’EIOPA.

Articolo 5
Domanda di autorizzazione del PEPP

1.Solo le seguenti imprese finanziarie possono chiedere l’autorizzazione di un PEPP:

a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 ;

b)le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’allegato II della direttiva 2009/138/CE;

c)gli enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ;

d)le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, attive nella gestione di portafogli o nella consulenza in materia di investimenti;

e)le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 ;

f)i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 .

2.Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 presentano le domande di autorizzazione del PEPP all’EIOPA. La domanda riporta quanto segue:

a) informazioni sui termini contrattuali standard che verranno proposti ai risparmiatori in PEPP;

b) informazioni sull’identità del richiedente e sulla sua esperienza finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;

c) l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di creazione e/o di distribuzione del PEPP;

d)informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP;

e)informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP;

f) l’elenco degli Stati membri in cui il richiedente intende commercializzare il PEPP;

g) informazioni sull’identità del depositario, se del caso;

h) la descrizione delle informazioni che saranno messe a disposizione dei risparmiatori in PEPP, inclusa la descrizione delle modalità di gestione dei reclami presentati dai risparmiatori in PEPP;

i) elementi comprovanti l’autorizzazione o la registrazione del richiedente ai sensi dell’atto legislativo applicabile dell’Unione di cui al paragrafo 1 e informazioni sull’identità dell’autorità competente che l’ha concessa.

3.L’EIOPA può richiedere chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

4.L’EIOPA può chiedere all’autorità competente dell’impresa finanziaria che richiede l’autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L’autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell’EIOPA.

5.Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all’EIOPA.

Articolo 6
Condizioni di concessione dell’autorizzazione del PEPP

1.Entro due mesi dalla data di presentazione della domanda completa, l’EIOPA rilascia l’autorizzazione del PEPP dopo aver pienamente accertato che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il richiedente rispetta il presente regolamento;

b)il richiedente è autorizzato dalla relativa autorità competente a creare prodotti che seguono strategie di investimento in linea con quelle previste dal presente regolamento;

c)il PEPP proposto soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento;

d)il PEPP proposto è basato su una strategia di investimento che consente il risultato pensionistico contenuto nelle clausole contrattuali proposte.

2.Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l’EIOPA consulta l’autorità competente del richiedente.

3.L’EIOPA comunica al richiedente i motivi dell’eventuale rifiuto di concedere l’autorizzazione del PEPP.

4.L’EIOPA revoca l’autorizzazione di un PEPP quando le condizioni di concessione dell’autorizzazione non sono più soddisfatte.

5.Su base trimestrale l’EIOPA comunica alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca dell’autorizzazione a norma del presente regolamento.

6.Ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni, l’EIOPA assicura il coordinamento con e la trasmissione delle informazioni all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7
Denominazione e conversione

1.La denominazione “PEPP” o “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” in relazione ad un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se l’EIOPA ha autorizzato la distribuzione del prodotto pensionistico individuale con la denominazione “PEPP” ai sensi del presente regolamento.

2.I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l’autorizzazione dell’EIOPA.

3.I fornitori di PEPP non convertono i “PEPP” in prodotti pensionistici individuali non disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 8
Distribuzione di PEPP

1.Le imprese finanziarie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse, previa autorizzazione delle autorità competenti del rispettivo Stato membro di origine.

2.Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 sono autorizzati a distribuire PEPP non creati dagli intermediari stessi.

Articolo 9
Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori

I fornitori e i distributori di PEPP rispettano in ogni momento le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale ad essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10
Registro pubblico centrale

L’EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, il relativo fornitore e l’autorità competente del fornitore. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

CAPO III
FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL PEPP

Sezione I
Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Articolo 11
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori e dei distributori di PEPP

I fornitori di PEPP possano fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 2.

Sezione II
Portabilità

Articolo 12
Servizio di portabilità

1.Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza.

2.Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell’investimento nello stesso PEPP.

Articolo 13
Fornitura del servizio di portabilità

1.I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.

2.Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunicano ai potenziali risparmiatori in PEPP i comparti nazionali immediatamente disponibili.

3.Al più tardi tre anni dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono comparti nazionali per tutti gli Stati membri.

Articolo 14
Comparti del PEPP 

Fatto salvo il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, i fornitori di PEPP assicurano che in ogni singolo conto PEPP possa essere aperto un nuovo comparto che soddisfi i requisiti e le condizioni di legge per l’uso degli incentivi per il PEPP fissati a livello nazionale dallo Stato membro nel quale il risparmiatore in PEPP si trasferisce.

Articolo 15
Apertura di un nuovo comparto

1.Fatto salvo il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, subito dopo essere stato informato dell’intenzione del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo comparto nel conto personale del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto.

2.Per avvalersi di questa possibilità, il risparmiatore in PEPP invia al fornitore di PEPP una richiesta in tal senso, includendovi le seguenti informazioni:

a) il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;

b) la data a partire dalla quale gli investimenti dovrebbero essere indirizzati verso il comparto di nuova apertura;

c) tutte le informazioni pertinenti su possibili modifiche della strategia di investimento approvata o di altri elementi.

3.Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica gratuitamente al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

4.Il nuovo comparto viene aperto con la firma di un nuovo contratto, o con la modifica del contratto vigente, tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. La data di apertura è stabilita nel contratto o, in mancanza di una clausola in materia, il nuovo comparto è considerato aperto alla data della firma del contratto o della sua modifica.

Articolo 16
Trasferimento dei diritti accumulati tra comparti del PEPP

1.Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il fornitore di PEPP propone al risparmiatore in PEPP di provvedere al trasferimento delle attività accumulate da un comparto all’altro del singolo conto PEPP, in modo che tutte le attività possano essere consolidate in un unico comparto.

2.Il trasferimento delle attività di cui al paragrafo 1 è reso possibile senza rimborso in natura delle attività.

Articolo 17
Comunicazione alle autorità nazionali delle informazioni sulla portabilità 

1.Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità all’autorità nazionale di vigilanza prudenziale.

2.Entro un mese dall’apertura del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1, contenenti almeno gli elementi che si indicano di seguito, sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale presso l’autorità nazionale di vigilanza:

a) l’identificazione del comparto (nome del risparmiatore in PEPP; legislazione nazionale applicabile; data di apertura del comparto);

b) importo delle attività trasferite, se del caso;

c) modalità di trasferimento (con o senza rimborso in natura delle attività trasferite).

CAPO IV
OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 18
Principio generale

Nell’attività di distribuzione dei PEPP i fornitori e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

Articolo 19
Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori e distributori di PEPP

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

a)i distributori di prodotti assicurativi di cui alla definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva (UE) 2016/97 si conformano alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, alla normativa direttamente applicabile dell’Unione adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e alle disposizioni degli articoli 18, 19, da 21 a 23 e da 27 a 32 del presente capo;

b)le imprese di investimento di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE si conformano alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della stessa direttiva, alla normativa dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e alle disposizioni degli articoli 18, 19, da 21 a 23 e da 27 a 32 del presente capo;

c)tutti gli altri fornitori e distributori di PEPP si conformano a tutte le disposizioni del presente capo.

Articolo 20
Incentivi

Per quanto riguarda il pagamento o la percezione di onorari o commissioni o l’erogazione o la percezione di altri benefici non monetari in relazione alla distribuzione di PEPP a favore o da parte di qualsiasi soggetto, diverso dai risparmiatori in PEPP o da persone che agiscono per loro conto, i fornitori o distributori di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), rispettano la normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme stabilite per le imprese di investimento dall’articolo 24, paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE. Ai fini del presente articolo, il riferimento contenuto nell’articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, all’articolo 23 della stessa direttiva deve essere letto come riferito all’articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 21
Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole.

Articolo 22
Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1.Prima della distribuzione ai clienti PEPP, i fornitori di PEPP applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa dei PEPP esistenti.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.

2.Le politiche, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi ai sensi o in virtù del presente regolamento, compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione di conflitti di interesse e incentivi.

Sezione II
Informazioni precontrattuali

Articolo 23
Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

1.Prima dell’offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dal presente capo, il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e lo pubblica sul suo sito web.

2.I fornitori e i distributori di PEPP si conformano all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

3.La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, oltre alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1286/2014, contiene le seguenti informazioni:

i)la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite;

ii)se previsto, il periodo minimo o massimo di appartenenza allo schema PEPP;

iii)l’età pensionabile;

iv)informazioni generali sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;

v)informazioni generali sul servizio di trasferimento, con un riferimento alle informazioni specifiche sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 50;

vi) informazioni disponibili in merito ai risultati della politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

vii)la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano scegliere liberamente la legge applicabile, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere.

4.Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni.

5.Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di cinque anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di cinque anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

6.Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, le Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito “AEV”) elaborano, tramite il comitato congiunto delle AEV, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuna delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, unitamente alle disposizioni per la presentazione delle informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, le AEV tengono conto dei vari tipi di PEPP, delle differenze fra di essi e delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il … .

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24
Comunicazione di informazioni relative alla distribuzione

1.In tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori o i distributori di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP, in relazione a loro stessi e al contratto PEPP, almeno le informazioni previste, in relazione ai contratti di assicurazione e agli intermediari assicurativi, all’articolo 19, lettere a) e c), e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura e i rischi legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 62 per specificare i criteri sui quali si basa il formato standardizzato di cui al paragrafo 2.

Sezione III
Consulenza e norme sulla vendita senza consulenza

Articolo 25
Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

1.Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

I contratti proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP.

2.Se è prestata consulenza prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

3.Quando presta consulenza in merito al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell’Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

4.Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), presta detta consulenza sulla base dell’analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull’adeguatezza del contratto relativo a PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP. La consulenza non deve limitarsi ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o distributore di PEPP stesso, da entità aventi stretti legami con il fornitore o distributore di PEPP o da altre entità che hanno stretti rapporti giuridici o economici con il fornitore o distributore di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

5.Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

Articolo 26
Conclusione senza consulenza di un contratto relativo a PEPP

1.Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 1, per l’opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto.

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Se i risparmiatori o potenziali risparmiatori in PEPP non forniscono le informazioni di cui al primo comma o se forniscono informazioni insufficienti sulle loro conoscenze ed esperienze, il fornitore o distributore di PEPP li avverte che non è in grado di stabilire se il PEPP previsto sia adeguato per loro. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

2.Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 1, se il risparmiatore in PEPP ha rinunciato al diritto a ricevere consulenza in merito all’opzione standard di investimento, il fornitore o distributore di PEPP cui all’articolo 19, lettera c), può svolgere attività di distribuzione di PEPP senza essere tenuto a ottenere le informazioni o a stabilire quanto previsto al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le attività riguardano contratti PEPP concernenti l’opzione standard di investimento che prevedono unicamente investimenti con esposizione a strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano strutture tali da complicare al risparmiatore in PEPP la comprensione del rischio assunto;

b) la distribuzione del PEPP avviene su iniziativa del risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP;

c) il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP è stato chiaramente informato che, nello svolgimento dell’attività di distribuzione del PEPP, il fornitore o distributore di PEPP non è tenuto a valutare l’adeguatezza del PEPP o dell’attività di distribuzione del PEPP fornita o proposta e che il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) il fornitore o distributore del PEPP rispetta gli obblighi cui è tenuto in forza delle disposizioni ad esso applicabili, conformemente al presente capo, per quanto concerne i conflitti di interesse in relazione alle attività di distribuzione di PEPP.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 62 per precisare ulteriormente in che modo i fornitori o distributori di PEPP di cui all’articolo 19, lettera c), devono conformarsi ai principi enunciati nel presente articolo quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, anche in relazione alle informazioni da ottenere per valutare l’adeguatezza dei PEPP per i loro clienti e i criteri per valutare, ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto ii), contratti non complessi relativi a PEPP. Tali atti delegati prendono in considerazione:

a) la natura dei servizi proposti o forniti al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni

b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari.

Sezione IV
Informazioni nel periodo di validità del contratto

Articolo 27
Disposizioni generali

1.I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario (“prospetto delle prestazioni del PEPP”). Il titolo del documento contiene l’espressione “Prospetto delle prestazioni del PEPP”.

2.Per la data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP, per il loro formato e per il trattamento dei cambiamenti sostanziali delle informazioni, si applica l’articolo 38, paragrafi da 2 a 4, della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso ai fini del presente regolamento “prospetto delle prestazioni pensionistiche” va inteso come “prospetto delle prestazioni del PEPP”.

3.Inoltre, per tutto il periodo di validità del contratto il risparmiatore in PEPP è tenuto al corrente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

a) le condizioni generali e speciali di polizza;

b) la denominazione o ragione sociale dell’impresa del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

c) tutte le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 5, in caso di modifica delle condizioni del PEPP o di modifica della normativa applicabile al contratto relativo al PEPP;

d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

Articolo 28
Prospetto delle prestazioni del PEPP

1.Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l’articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per “aderente” il risparmiatore in PEPP, per “EPAP” il fornitore del PEPP, per “schema pensionistico” lo schema PEPP e per “impresa promotrice” un qualsiasi terzo;

b) lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e il nome dell’autorità competente;

c) se del caso, informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dallo schema PEPP e, se pertinente, la natura della garanzia e i meccanismi di protezione dei diritti individuali maturati;

d) le informazioni relative ai risultati passati dello schema PEPP nel suo complesso o, se pertinente, dell’opzione di investimento scelta dal risparmiatore in PEPP, presentate in un diagramma che illustri i risultati per tutti gli anni disponibili e fino agli ultimi dieci anni;

e) la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni finali.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 62 per stabilire le regole per determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell’investimento, il tasso di inflazione annuo e l’andamento delle retribuzioni future.

3.Conformemente all’articolo 55, gli Stati membri si scambiano le migliori prassi per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto delle prestazioni del PEPP.

Articolo 29
Informazioni aggiuntive

1.Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:

a) ulteriori informazioni pratiche di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/2341;

b) informazioni sui conti annuali e sulle relazioni annuali del fornitore del PEPP, tenendo conto di ogni schema di PEPP gestito dal fornitore, e, se del caso, sui conti e relazioni annuali per ciascuno schema PEPP;

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno aspetti quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance;

d) se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;

e) informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di rimborso anticipato.

2.Per gli schemi PEPP in cui i risparmiatori in PEPP assumono il rischio di investimento e in cui una specifica regola dello schema PEPP impone al risparmiatore in PEPP un’opzione di investimento, il prospetto delle prestazioni del PEPP indica dove sono disponibili informazioni aggiuntive.

3.L’EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all’articolo 28 e al presente articolo.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 30
Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase pre pensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1.    Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all’articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341.

2.    I fornitori di PEPP forniscono periodicamente ai beneficiari di PEPP le informazioni di cui all’articolo 43 della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso ai fini del presente regolamento per “erogazione” si intende decumulo.

Articolo 31
Informazioni aggiuntive da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP

Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

a) i conti e le relazioni annuali di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), o, se il fornitore del PEPP è responsabile di più di uno schema PEPP, i conti e la relazione relativi al particolare schema PEPP in questione;

b) la dichiarazione sui principi della politica di investimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera c);

c) ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a).

Sezione V
Segnalazioni alle autorità nazionali

Articolo 32
Disposizioni generali

1.I fornitori di PEPP comunicano alle autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza. Queste informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per le seguenti attività nello svolgimento della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:

a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

2.Le autorità competenti hanno i seguenti poteri:

a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare nei seguenti momenti:

i) entro termini predefiniti;

ii) in caso di eventi predefiniti;

iii) nel corso delle indagini sulla situazione del fornitore di PEPP;

b) ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi;

c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.

3.Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati;

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

4.Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

b) sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

c) sono pertinenti, attendibili e comprensibili.

5.I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché una politica scritta, approvata dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fornitore di PEPP, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate.

6.Su richiesta rivolta alle autorità competenti, all’EIOPA è concesso l’accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP.

7.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 62 per specificare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L’EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO V
FASE DI ACCUMULO

Sezione I
Regole di investimento per i fornitori di pepp

Articolo 33
Regole di investimento

1.I fornitori di PEPP investono secondo il principio della “persona prudente” e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;

b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati devono in ogni caso essere mantenuti a livelli prudenti;

d) sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati;

e)le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio;

f)le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

g)i fornitori di PEPP non si espongono a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.

2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a g), si applicano solo nella misura in cui la pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.

Sezione II
Regole di investimento per i risparmiatori in pepp

Articolo 34
Disposizioni generali

1.I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP fino a cinque opzioni di investimento.

2.Tra le opzioni di investimento è compresa un’opzione standard di investimento e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.

3.Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di comprovate tecniche di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.

Articolo 35
Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

Il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Articolo 36
Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta

1.Il risparmiatore in PEPP può scegliere un’altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

2.La modifica dell’opzione di investimento è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

Articolo 37
Opzione standard di investimento

1.L’opzione standard di investimento assicura la protezione del capitale del risparmiatore in PEPP, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta una strategia di investimento sicura.

2.La protezione del capitale consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito.

Articolo 38
Opzioni alternative di investimento

1.Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, almeno una di esse è rappresentata da un’opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.

2.Le opzioni alternative di investimento includono tecniche di attenuazione del rischio che dovranno essere definite dai fornitori di PEPP.

Articolo 39
Atto delegato sulle opzioni di investimento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 62, per specificare:

a) la tecnica di attenuazione del rischio per assicurare la protezione del capitale nel quadro dell’opzione standard di investimento;

b) le tecniche di attenuazione del rischio da applicare per le opzioni alternative di investimento.

Sezione III
Altri aspetti della fase di accumulo

Articolo 40
Condizioni relative alla fase di accumulo

1.Ai sensi dell’articolo 3, lettera b), le condizioni riguardanti la fase di accumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2.Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l’avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l’importo minimo e massimo dei versamenti e la loro continuità e le condizioni per il riscatto prima dell’età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

CAPO VI
TUTELA DEGLI INVESTITORI

Articolo 41
Depositario

1.Il fornitore di PEPP, se è un ente pensionistico aziendale o professionale o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, nomina uno o più depositari con compiti di custodia delle attività e di sorveglianza.

2.In materia di nomina del depositario e di esercizio delle relative funzioni si applica l’articolo 33, paragrafi 5, 6 e 7, della direttiva (UE) 2016/2341.

3.In materia di custodia delle attività e di responsabilità del depositario si applica l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/2341. Il depositario è responsabile nei confronti del fornitore di PEPP e dei risparmiatori in PEPP delle perdite da essi subite in conseguenza dell’ingiustificata inosservanza degli obblighi cui è tenuto o del loro non corretto adempimento. La responsabilità del depositario permane anche nel caso di affidamento a terzi della totalità o di una parte delle attività che ha in custodia.

4.In materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341.

Articolo 42
Copertura dei rischi biometrici

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti di un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. Ai fini del presente regolamento, per “rischi biometrici” si intendono i rischi legati a longevità, disabilità e morte.

Articolo 43
Reclami

1.I fornitori e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.

2.Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore o distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un’altra lingua se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP.

3.I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

4.I fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

5.Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

6.Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori e distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.

Articolo 44
Ricorso extragiudiziale

1.Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 49 , procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori o distributori di PEPP, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori o distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie.

2.Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.

CAPO VII
TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP

Articolo 45
Fornitura del servizio di trasferimento

1.I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, il saldo positivo in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore trasferente è trasferito su un altro conto PEPP aperto presso il fornitore ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.

Il servizio di trasferimento può essere assicurato da fornitori di PEPP stabiliti nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero).

2.Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP al massimo una volta ogni cinque anni dopo la stipula del contratto PEPP.

Articolo 46
Servizio di trasferimento

1.Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2.Il fornitore di PEPP ricevente avvia il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal risparmiatore in PEPP. 

L’autorizzazione è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

L’autorizzazione consente al risparmiatore in PEPP di dare al fornitore di PEPP trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al fornitore di PEPP ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5.

L’autorizzazione consente al risparmiatore in PEPP di indicare specificamente i portafogli di attività e/o gli importi che devono essere trasferiti. L’autorizzazione consente inoltre al risparmiatore in PEPP di precisare la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l’autorizzazione del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi ne riceva una copia.

3.Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previste dall’autorizzazione del risparmiatore in PEPP:

a) trasmettere al fornitore di PEPP ricevente e, se espressamente richiesto nell’autorizzazione, al risparmiatore in PEPP l’elenco delle attività trasferite;

b) trasferire il saldo positivo sul conto PEPP aperto o detenuto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP;

c) chiudere il conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP.

4.Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente esegue le seguenti operazioni, se previste dall’autorizzazione del risparmiatore in PEPP:

a) invia al fornitore di PEPP ricevente le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), entro cinque giorni lavorativi;

b) quando non mette in atto un sistema di reindirizzamento automatico dei pagamenti in entrata verso il conto PEPP aperto dal risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente, cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione. Gli Stati membri possono imporre al fornitore di PEPP trasferente l’obbligo di informare il risparmiatore in PEPP del motivo della non accettazione dei pagamenti in entrata;

c) trasferisce il saldo positivo in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata nell’autorizzazione;

d) chiude il conto PEPP alla data specificata nell’autorizzazione, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti su tale conto PEPP e purché siano state eseguite le operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Il fornitore di PEPP informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.

5.Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 richieste dal fornitore di PEPP trasferente, il fornitore di PEPP ricevente, come e se previsto nell’autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, esegue le seguenti operazioni:

a) compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

b) comunica ai pagatori indicati nell’autorizzazione le informazioni relative al conto PEPP del risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente e trasmette loro una copia dell’autorizzazione del risparmiatore in PEPP.

Il fornitore di PEPP ricevente, se non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare i pagatori ai sensi del primo comma, lettera b), chiede al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP trasferente di fornire le informazioni mancanti.

Se il risparmiatore in PEPP sceglie di comunicare personalmente ai pagatori le informazioni di cui al primo comma, lettera b), anziché dare, a norma del paragrafo 2, il consenso esplicito in tal senso al fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP ricevente fornisce al risparmiatore in PEPP, entro il termine di cui al primo comma, lettere standard contenenti le coordinate del conto PEPP e la data di inizio specificata nell’autorizzazione.

Articolo 47
Agevolazione del trasferimento interno e transfrontaliero per i risparmiatori in PEPP

1.Quando il risparmiatore in PEPP comunica al suo fornitore di PEPP che intende aprire un conto PEPP presso un fornitore di PEPP situato nello stesso Stato membro o in un altro, al ricevimento della richiesta in tal senso il fornitore di PEPP presso il quale il risparmiatore in PEPP detiene il conto PEPP assiste il risparmiatore in PEPP come segue: 

a) gli fornisce gratuitamente le informazioni disponibili sui pagamenti in entrata ricorrenti verso il conto PEPP del risparmiatore in PEPP nei precedenti 13 mesi;

b) trasferisce il saldo positivo in essere sul conto PEPP detenuto dal risparmiatore in PEPP verso il conto PEPP aperto dal risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente, purché la richiesta contenga tutte le informazioni che consentano di identificare il fornitore di PEPP ricevente e il conto PEPP del risparmiatore in PEPP;

c) chiude il conto PEPP detenuto dal risparmiatore in PEPP.

2.Se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti sul conto PEPP, il fornitore di PEPP presso il quale il risparmiatore in PEPP detiene il conto PEPP fornisce l’assistenza di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, che cada almeno sei giornate operative dopo che il fornitore di PEPP ha ricevuto la richiesta del risparmiatore in PEPP, salvo diverso accordo tra le parti. Il fornitore di PEPP informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se le obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto PEPP.

Articolo 48
Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento

1.I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.

2.Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.

3.Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato all’1,5% del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.

4.Le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente o ricevente per servizi forniti ai sensi dell’articolo 46, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono ragionevoli e in linea con i costi da esso effettivamente sostenuti.

Articolo 49
Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie

1.Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell’inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall’articolo 46 sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.

2.La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell’Unione o nazionali.

3.La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

4.Il risparmiatore in PEPP sostiene le spese e i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente.

5.Il risparmiatore in PEPP sostiene le spese e i rischi di perdita finanziaria connessi con la protezione del capitale da parte del fornitore di PEPP trasferente. La protezione del capitale, che consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito e che fornisce un meccanismo di indicizzazione basata sull’inflazione, si esaurisce al momento del trasferimento presso un altro fornitore.

Articolo 50
Informazioni sul servizio di trasferimento

1.I fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a) i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 46;

b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;

c) le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;

d) ogni informazione che il risparmiatore in PEPP sia tenuto a fornire.

I fornitori di PEPP comunicano anche altre informazioni, comprese, se del caso, le informazioni necessarie per individuare il regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di protezione delle pensioni nell’Unione di cui sono membri. Per “regime di protezione delle pensioni” si intende il meccanismo di risarcimento dei risparmiatori in PEPP o dei beneficiari di PEPP in caso di insolvenza del fornitore di PEPP.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate elettronicamente sul sito web del fornitore di PEPP in ogni momento, sono messe a disposizione gratuitamente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali del fornitore di PEPP aperti ai risparmiatori in PEPP e sono fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta.

CAPO VIII
FASE DI DECUMULO

Articolo 51
Condizioni relative alla fase di decumulo

1.Ai sensi dell’articolo 3, le condizioni riguardanti la fase di decumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2.Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell’età pensionabile, di un legame obbligatorio tra il raggiungimento dell’età pensionabile e l’avvio della fase di decumulo, del periodo minimo di appartenenza ad uno schema PEPP e del periodo massimo di adesione ad uno schema PEPP prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso in caso di particolari difficoltà.

Articolo 52
Forme di erogazione

1.I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

a) rendita;

b) somma erogata in un’unica soluzione;

c) prelievo;

d) una combinazione delle predette forme.

2.La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, se del caso, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di accumulo.

CAPO IX
VIGILANZA

Articolo 53
Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA

1.L’autorità competente del fornitore di PEPP vigila sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. È anche responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull’adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP ai compiti che deve svolgere quando fornisce PEPP.

2.L’EIOPA monitora gli schemi pensionistici istituiti o distribuiti nel territorio dell’Unione per verificare che non utilizzino la denominazione “PEPP”, o che non diano l’impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento e non ne rispettino le disposizioni.

3.In coordinamento con le altre Autorità europee di vigilanza, l’EIOPA esamina i piani annuali di vigilanza sui fornitori di PEPP adottati dalle autorità competenti.

Articolo 54
Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 55
Cooperazione tra autorità competenti e con l’EIOPA

1.L’EIOPA e l’autorità competente del fornitore di PEPP cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2.Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , della direttiva 2009/138/CE, della direttiva (UE) 2016/2341, della direttiva 2014/65/UE, della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

3.Le autorità competenti e l’EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

4.Le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

5.Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli del meccanismo di cooperazione e di scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 56
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1.Se l’autorità competente di un fornitore o distributore di PEPP è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall’autorità competente di un altro Stato membro, o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, in relazione all’applicazione del presente regolamento l’EIOPA può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità affinché trovino un accordo.

Nei casi riguardanti situazioni transfrontaliere e quando, sulla base di criteri oggettivi, si riscontri un disaccordo fra autorità competenti di diversi Stati membri, l’EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo.

2.L’EIOPA fissa una data limite per la conciliazione tra le autorità competenti, tenendo conto degli eventuali termini applicabili nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l’EIOPA funge da mediatore.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo nella fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA può, in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.

3.Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 del TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’EIOPA e pertanto omette di assicurare che un fornitore o distributore di PEPP rispetti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del presente regolamento, l’EIOPA può adottare nei confronti del singolo fornitore o distributore di PEPP una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4.Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 sono compatibili con dette decisioni.

5.Nella relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 il presidente dell’EIOPA espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.

CAPO X
SANZIONI

Articolo 57
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, le competenti autorità possono imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi applicabili quando:

a)l’impresa finanziaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ha ottenuto l’autorizzazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 5 e 6;

b)l’impresa finanziaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione “PEPP” o “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” senza la necessaria autorizzazione;

c)il fornitore di PEPP ha violato l’articolo 7, paragrafo 3, non ha fornito il servizio di portabilità in violazione dell’articolo 13 o le informazioni relative a tale servizio ai sensi dell’articolo 17, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articolo 43, e al capo VII;

d)il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’articolo 42.

2.Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:

a)una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 59;

b)un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

d)sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento];

e)per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10% del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 , il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;

f)sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere d) ed e).

3.Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, le autorità competenti applicano le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

4.Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.

Articolo 58
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 57 in conformità al rispettivo ordinamento giuridico nazionale: 

a)direttamente;

b)in collaborazione con altre autorità;

c)rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposto a norma dell’articolo 57, l’autorità competente tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:

a)la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;

d)l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g)precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 59
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti correttivi

1.Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare provvedimenti correttivi per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario. 

2.La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni o sui provvedimenti imposti.

3.Quando ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità competente provvede a:

a)differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo fino a che non vengano meno le ragioni dell’omessa pubblicazione, oppure

b)pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure

c)non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii)la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

4.Se la sanzione o il provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente sul proprio sito web ufficiale tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull’esito dell’impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un provvedimento correttivo.

5.Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sul sito web ufficiale dell’autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 60
Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sui provvedimenti correttivi

1.Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti applicati ma non pubblicati ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1.

2.Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti i provvedimenti correttivi imposti ai sensi dell’articolo 57.

L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.

3.L’autorità competente, quando rende pubblica una sanzione amministrativa o un altro provvedimento, ne dà allo stesso tempo comunicazione all’EIOPA.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61
Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell’EIOPA ai fini del presente regolamento, l’EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 62
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 7, e all’articolo 39 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 7, e all’articolo 39 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’articolo 26, paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’articolo 32, paragrafo 7, e dell’articolo 39 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63
Valutazione e relazione

Cinque anni dopo l’entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell’EIOPA, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Se la valutazione individua sostanziali problemi in relazione al funzionamento del regolamento, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e tempi dell’eventuale revisione.

Articolo 64
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

   1.2.    Settore/settori interessati

   1.3.    Natura della proposta/iniziativa

   1.4.    Obiettivi

   1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

   1.6.    Durata e incidenza finanziaria

   1.7.    Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

   2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

   2.2.    Sistema di gestione e di controllo

   2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

   3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

   3.2.1.    Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

   3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   3.2.3.    Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

   3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

1.2.Settore/settori interessati

Servizi finanziari

1.3.Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 52  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

·Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida

·Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 2.4

Consentire ai consumatori di accedere a prodotti assicurativi, pensionistici e OICVM sicuri e affidabili


·Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Sviluppare ulteriormente i mercati dei capitali dell’UE nell’ottica di renderli sufficientemente profondi, liquidi ed efficienti, a vantaggio degli investimenti e della crescita nell’UE. Un mercato interno delle pensioni individuali ben funzionante potrebbe contribuire in modo significativo a:

- fornire ai consumatori un’adeguata scelta di prodotti pensionistici individuali rispondenti a standard di qualità minimi dell’UE che garantiscano la tutela dei consumatori,

- fornire ai consumatori e ai fornitori di prodotti pensionistici un accesso al mercato adeguato in tutta l’UE.

·Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne monitorerà l’applicazione mediante la rendicontazione periodica dell’EIOPA (ad esempio, il coordinamento annuale del processo di vigilanza) e i suoi regolari contatti con le parti interessate (ad esempio, i consumatori, rappresentanti del settore e/o le AEV).

Saranno valutati i principali indicatori di monitoraggio dell’impatto della misura (ad esempio, a 5 anni dall’entrata in applicazione del regolamento PEPP):

ICP per monitorare l’obiettivo “incrementare gli investimenti dell’UE e contribuire a completare l’Unione dei mercati dei capitali”:

ICP 1: adesione complessiva (in termini di attività gestite) a prodotti pensionistici individuali (compresi i prodotti pensionistici individuali nazionali e il PPEP) rispetto allo scenario di riferimento

L’adesione complessiva in termini di attività gestite a prodotti pensionistici individuali, tra cui PPP nazionali e il PEPP, è una misura di successo poiché il PEPP definirà il parametro di riferimento in termini di caratteristiche del prodotto. A causa della concorrenza, i prodotti pensionistici individuali nazionali potrebbero offrire le stesse le caratteristiche del PEPP, incrementando l’adesione. Il successo può essere misurato nel caso in cui l’andamento dell’adesione complessiva sia statisticamente superiore rispetto allo scenario di riferimento (che comprende i prodotti pensionistici individuali nazionali). Queste informazioni sono disponibili attraverso l’indagine statistica sulle famiglie di Eurostat, in combinazione con le informazioni fornite dall’EIOPA.

ICP 2: distribuzione geografica e settoriale dei fornitori di PEPP e investimenti in PEPP

Un’ampia copertura geografia dell’adesione ai PEPP ne proverebbe la popolarità indipendentemente dalla ricchezza relativa delle famiglie nei diversi Stati membri e fornirebbe la prova del loro contributo all’Unione dei mercati dei capitali. Un’ampia cerchia di fornitori di PEPP provenienti da diversi settori dell’industria finanziaria deporrebbe a favore della sostenibilità economica dei PEPP e dell’aumento della concorrenza intersettoriale, e fornirebbe la prova della creazione di un vero mercato unico delle pensioni individuali nel quadro dell’Unione dei mercati dei capitali.

ICP per monitorare il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti sul mercato delle pensioni individuali

ICP 3: numero di registrazioni di PEPP nel registro centrale tenuto dall’EIOPA

Il numero di domande dopo l’introduzione del PEPP fornisce importanti informazioni sulla disponibilità e la diffusione sul mercato di elementi connessi al PEPP.

ICP 4: quota relativa dei prodotti pensionistici individuali (compresi i prodotti pensionistici individuali nazionali e i PPEP) rispetto alle attività finanziarie delle famiglie

Un aumento statistico della quota relativa (rispetto allo scenario di riferimento) implicherebbe che le famiglie, dopo l’introduzione del PEPP, detengono una quota maggiore di risparmio in prodotti pensionistici individuali rispetto ad altre attività finanziarie, come ad esempio i risparmi in depositi. Queste statistiche sono disponibili attraverso l’indagine statistica sulle famiglie di Eurostat, in combinazione con le informazioni fornite dall’EIOPA.

ICP per monitorare la fornitura e la portabilità dei prodotti pensionistici individuali a livello transfrontaliero:

ICP 5: numero di fornitori che utilizzano un passaporto su un periodo di 5 anni (attività transfrontaliera di fornitori in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi)

Una tendenza positiva del numero di fornitori che utilizzano un passaporto è un indicatore di una maggiore attività transfrontaliera dei fornitori. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti e dalle AEV.

ICP 6: quota relativa (in numero e in valore delle attività gestite) di PEPP con più di un comparto (nazionale) rispetto a tutti i prodotti pensionistici individuali (compresi i prodotti pensionistici individuali nazionali e i PPEP) (misura dell’attività transfrontaliera di persone fisiche)

Una tendenza positiva della quota di PEPP con più di un comparto è un indicatore della partecipazione ai PEPP in un contesto transfrontaliero da parte di persone fisiche. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti e dalle AEV.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

·Necessità nel breve e lungo termine

All’EIOPA sono attribuiti taluni poteri di vigilanza a norma del regolamento. Essa sarà incaricata di autorizzare i PEPP e di istituire e mantenere un registro centrale. Inoltre coordinerà la vigilanza, insieme ad altre AEV e autorità nazionali competenti.

Nel breve termine, l’EIOPA dovrà predisporre procedure amministrative interne, creare un registro centrale, sviluppare norme di attuazione ed essere pronta ad autorizzare PEPP.

Nel lungo termine, l’EIOPA dovrà essere in grado di coordinare la vigilanza, coordinando la vigilanza delle autorità nazionali competenti. L’EIOPA dovrà inoltre raccogliere informazioni e riferire sui dati di mercato su cui essa è tenuta, a norma del regolamento, a riferire periodicamente alla Commissione.

·Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da vari fattori, come i vantaggi in termini di coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto si intende per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” il valore derivante dall’intervento dell’Unione che si aggiunge al valore che sarebbe altrimenti stato generato da un singolo Stato membro.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex-ante)

- Attenuare il rischio di un’applicazione divergente e non uniforme del regolamento da parte di diverse autorità nazionali competenti.

- Molteplicità delle autorità nazionali competenti interessate e rischi di conflitti di competenze (per i quali si propone una mediazione vincolante).

Come dimostrato nella valutazione d’impatto, affidare all’EIOPA la registrazione e il coordinamento della vigilanza dei PEPP consentirà di porre rimedio a questi problemi o ridurli in misura significativa.

Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione che si presume verrà creato (ex-post) […]

Istituzione di un mercato unico per il PEPP e garanzia del suo corretto funzionamento.

·Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Questo modello di vigilanza è un metodo efficace sotto il profilo dei costi per conseguire l’obiettivo di un vero mercato unico e di un’adeguata prospettiva per l’Unione dei mercati dei capitali con un livello elevato di protezione dei consumatori. Le autorità europee di vigilanza sono già state incaricate di compiti analoghi e, in generale, l’esperienza è stata positiva.

·Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’EIOPA ha limitato i poteri di vigilanza nel campo della convergenza in materia di vigilanza. Le sinergie potrebbero essere ottenute dagli attuali poteri dell’EIOPA in materia di ispezioni in loco e di convergenza in materia di vigilanza, sebbene l’EIOPA non sia ancora stata investita del potere di concedere autorizzazioni.


1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2020

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 53  

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1 Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In linea con gli accordi già esistenti, l’EIOPA prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (in particolare l’informativa interna destinata all’alta dirigenza, l’informativa destinata al consiglio di amministrazione, una relazione semestrale sulle attività destinata al consiglio delle autorità di vigilanza e la relazione annuale), ed è soggetta alla revisione contabile della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull’uso delle sue risorse.. Il monitoraggio e le relazioni sulle azioni proposte rispetteranno i requisiti esistenti.

2.2 Sistema di gestione e di controllo

·Rischi individuati

Per quanto riguarda l’uso giuridico, economico ed efficiente degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determini nuovi rischi che non siano già coperti dall’attuale quadro di controllo interno dell’EIOPA.

·Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento sull’EIOPA sono già attuati. L’EIOPA opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di norme adeguate per tutti gli aspetti del controllo interno. Tali disposizioni si applicano anche al ruolo dell’EIOPA nell’ambito della presente proposta. Le relazioni annuali di revisione contabile interna sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

·Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non applicabile

2.3 Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’EIOPA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L’EIOPA ha aderito all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ha adottato le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’EIOPA.

L’EIOPA dispone attualmente di una strategia antifrode ad hoc e del relativo piano d’azione. La strategia e il piano d’azione sono stati predisposti nel 2014. L’azione rafforzata dell’EIOPA in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (le misure antifrode come parte di una solida gestione finanziaria), le politiche dell’OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) nonché dall’approccio comune sulle agenzie decentrate dell’UE (luglio 2012) e la relativa tabella di marcia.

Il regolamento che istituisce l’EIOPA stabilisce le disposizioni in materia di esecuzione e controllo del bilancio dell’EIOPA e le norme finanziarie applicabili.

[...]

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1 Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[…][Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss. 54

di paesi EFTA 55

di paesi candidati 56

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

12 02 05 EIOPA

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione / non applicabile

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[…][Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2 Incidenza prevista sulle spese

·Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

[Denominazione 1A.……………………………………………………………….]

DG: FISMA

Anno
2019

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 12 02 05 EIOPA

Impegni

1)

0,348

0,251

Nota: il 100% corrisponderebbe rispettivamente a 870 500 per il 2019 e a 629 200 per il 2020; a causa dell’accordo di confinanziamento 60/40 qui viene menzionato solo il 40%

Pagamenti

2)

0,348

0,251

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 57  

Numero della linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG FISMA – (40%)

Impegni

=1+1a +3

0,348

0,251

Pagamenti

=2+2a

+3

0,348

0,251






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <….>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 58

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,348

0,251

Pagamenti

0,348

0,251

·Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: NON APPLICABILE

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 59

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 60

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

·Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

·Sintesi

X    La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 61

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 62
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.1 Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 63

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  64

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

◻La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento - ANC 60%

0,870

0,629

Nota: 100%

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

0,522

0,377

Nota: 60% a causa dell’accordo di confinanziamento





3.3 Incidenza prevista sulle spese

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 65

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[...]



ALLEGATO alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento relativo a un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Metodologia applicata e principali ipotesi di base

I costi relativi al coordinamento della vigilanza del PEPP da parte dell’EIOPA sono stati stimati sulla base di tre categorie di costi: le spese per il personale, le spese di infrastruttura e le spese operative, conformemente alla classificazione del bilancio dell’EIOPA.

In base alle attuali stime preliminari della Commissione, per l’autorizzazione e i compiti di vigilanza relativi ai PEPP saranno necessarie 3 nuove unità di personale nel 2019 e un’ulteriore unità per l’anno 2020 in aggiunta al personale attualmente impiegato presso l’EIOPA, nel quadro del bilancio dell’EIOPA in corso di esecuzione. I costi sono ripartiti secondo il criterio del 60/40 con gli Stati membri.

La necessità di aumentare l’organico rispecchia i compiti aggiuntivi attribuiti all’EIOPA dal regolamento ed è legata al coordinamento della vigilanza dei PEPP:

·preparazione e gestione della procedura di autorizzazione;

·istituzione e mantenimento di un registro centrale 66 ;

·sviluppo delle norme tecniche previste dal regolamento;

·agevolazione della cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

·preparazione del passaggio del coordinamento della vigilanza su base continuativa alle autorità nazionali competenti: istituzione di un quadro per il monitoraggio e le relazioni

·ogni anno, monitoraggio e relazioni sugli ICP

I compiti nuovi sono stabiliti nella proposta di regolamento e illustrati maggiormente nella relazione. Essi comprendono, tra l’altro, la registrazione dei PEPP, il coordinamento della vigilanza dei PEPP registrati, la richiesta di contatti periodici con i dirigenti/il personale delle entità vigilate, la fornitura di risposte alle domande, ai reclami o alle richieste delle autorità nazionali competenti o dei consumatori, il monitoraggio della conformità dei PEPP ai requisiti stabiliti nel regolamento PEPP, la richiesta di informazioni ai PEPP o alle persone coinvolte nella gestione degli schemi, lo svolgimento di ispezioni in loco, l’esame della documentazione e l’audizione di persone su presunte violazioni del regolamento. L’EIOPA potrebbe anche svolgere un ruolo per quanto concerne il potere conferito alle autorità nazionali competenti di revocare la registrazione e di adottare altre misure di vigilanza elencate all’articolo 57 del regolamento PEPP e di imporre ammende e penalità di mora ai PEPP che violano il regolamento, presentare le prove delle violazioni e proporre l’importo dell’ammenda o della penalità di mora. Inoltre, l’EIOPA potrebbe fornire una mediazione vincolante nel caso in cui le autorità nazionali competenti lo richiedano.

Le ipotesi generali per il calcolo delle risorse supplementari, il costo dei nuovi effettivi e i costi infrastrutturali supplementari sono descritti in appresso.

Ipotesi generali per il calcolo delle risorse supplementari

Nel calcolare le risorse supplementari sono state fatte le ipotesi indicate di seguito.

Si è ipotizzato che il regolamento entri in applicazione all’inizio del 2019 e, sulla base dell’interesse generale espresso nel corso delle riunioni delle parti interessate, si è stimato che circa 325 fornitori di PEPP chiederanno la registrazione di PEPP nei 5 anni successivi, tenuto conto dell’esperienza di altri nuovi regimi come l’EPAP (80 registrazioni in 2 anni) e i fondi LTI (5 in un anno). Una volta registrati, questi PEPP sono sottoposti a vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti; tale vigilanza è coordinata dall’EIOPA.

Si presume che i posti aggiuntivi saranno per agenti permanenti o agenti temporanei di grado AD7 con i costi salariali medi di 138,000 EUR, come indicato nella Tabella 1.

Da un punto di vista generale, i costi per l’EIOPA sono attualmente condivisi tra gli Stati membri e la Commissione sulla base di un rapporto 60/40.

Tabella 1 Costo del personale

Categoria di personale

Costo totale medio da utilizzare per i rendiconti finanziari (*)

Costo medio senza “habillage” (* *)

Funzionari

138 000 EUR/anno

115 000 EUR/anno

Agenti temporanei

138 000 EUR/anno

115 000 EUR/anno

(* *) Spese per immobili, mobilio, strumenti informatici ecc.

Altre ipotesi

Poiché l’EIOPA ha sede a Francoforte, è applicato un coefficiente di correzione della remunerazione pari a 0,972 per via del costo della vita inferiore rispetto a Bruxelles.

I costi di missione sono stimati a 10 000 EUR per unità di personale all’anno.

I costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) sono stimati a 12 700 EUR per unità di personale.

 

Calcolo degli effettivi supplementari

Ai fini del calcolo degli effettivi supplementari dell’EIOPA, i nuovi compiti sono divisi in tre aree principali di lavoro: autorizzazione, coordinamento della vigilanza e attività legate alle politiche. In relazione a queste aree la quantità di lavoro è stimata come segue.

Per l’autorizzazione, si stima che un agente (per chiarezza ipotizzato uguale a un ETP) possa trattare un’autorizzazione ogni due settimane, il che corrisponde a circa 25 autorizzazioni all’anno. Si suppone che le domande saranno circa 25 nel primo anno (ossia il 2019), e 75 in ciascuno degli anni successivi.

L’effettivo coordinamento dei compiti di vigilanza sarà limitato nel primo anno, quando il numero degli schemi sottoposti a vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti sarà ancora limitato, ma aumenterà con l’aumentare del numero di schemi autorizzati ogni anno. Alcune sinergie potrebbero essere realizzate sulla base dei poteri esistenti dell’EIOPA nel settore della convergenza in materia di vigilanza, nonostante i nuovi poteri attribuiti all’EIOPA per il PEPP siano più ampi.

Per quanto concerne le attività legate alle politiche, si è tenuto conto innanzitutto del fatto che il regolamento contiene più mandati per l’EIOPA in relazione all’elaborazione di norme tecniche. In secondo luogo, è previsto il monitoraggio e la presentazione di relazioni sugli indicatori chiave di prestazione. In questo ambito devono essere realizzate alcune sinergie: L’EIOPA dispone già di esperti che potrebbero svolgere parte dei nuovi compiti, in attesa dell’arrivo di personale aggiuntivo con competenze specifiche nel settore.

Le esigenze specifiche nel campo dell’informatica e dell’assistenza tecnica sono legate soprattutto alla creazione del registro centrale, o registro PEPP, e all’infrastruttura di supporto per la comunicazione degli indicatori chiave di prestazione. Ai fini della calcolo degli effettivi si suppone che tali esigenze siano soddisfatte dal personale attuale dell’EIOPA.

La tabella 2 presenta il calcolo della stima degli effettivi supplementari totali dell’EIOPA per quanto concerne il PEPP per ciascuna area.

Tabella 2 ETP totali all’anno per ciascuna area per il PEPP

ETP totali per area per il PEPP

2019

2020

Autorizzazione

1

2

Coordinamento della vigilanza

1

1

Attività legate alle politiche

1

1

Totale

3

4

L’ulteriore fabbisogno per il periodo successivo al 2020 sarà calcolato e ripartito nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Calcolo delle spese di infrastruttura

Le spese principali per infrastrutture supplementari riguardano l’istituzione di un registro centrale, gli obblighi in materia di presentazione di relazioni e la creazione di una banca dati per monitorare gli indicatori chiave di prestazione. Per queste spese nel settore dell’informatica si suppone che siano necessari 400 000 EUR, a cui deve essere aggiunto il 10% di costi di manutenzione annuali. Le ipotesi alla base di questo importo totale sono le seguenti:

·istituzione e mantenimento di un registro centrale o registro PEPP

·potrebbe essere prevista la creazione di un “registro centrale” simile a uno dei registri esistenti, ad esempio il registro delle disposizioni prudenziali degli EPAP; che contenga poche centinaia di prodotti pensionistici indicando per ciascuno la denominazione del prodotto, i dati finanziari, gli ICP ed eventualmente informazioni qualitative; aggiornato una volta all’anno; in funzione dal 2019, in pratica dall’inizio del 2020;

·per la preparazione all’avvio del coordinamento della vigilanza su base continuativa: istituire il quadro per il monitoraggio e le relazioni; i dati del “registro centrale” raccolti dovrebbero essere integrati nel registro centrale dell’EIOPA e dovrebbero essere resi disponibili mediante la soluzione istituzionale di business intelligence; sarebbe necessario un lavoro di integrazione e dovranno essere acquisite nuove licenze per le nuove unità di personale.

Importi totali delle spese per il periodo 2019-2020

La tabella 3 presenta gli importi totali stimati per i compiti relativi al PEPP per il periodo 2019-2020 sulla base delle ipotesi di cui sopra.

 

Tabella 3 Totale delle spese relative all’EIOPA per il PEPP negli anni 2019-2020

Importi in migliaia di euro

Tipologia di costo

Calcolo

2019

2020

Spese per il personale/Stipendi e indennità

138 per unità di personale x 0,972

402,4

536,5

Spese di assunzione

12,7 (fisso) per ogni nuova unità di personale

38,1

12,7

Spese per missioni

10 per unità di personale/anno

30

40

Infrastruttura / informatica

400 + 10% di manutenzione

400

40

Totale (*)

870,5

629,2

(*) Importi totali: senza tenere conto del criterio di ripartizione 60/40 tra gli Stati membri e la Commissione per il bilancio dell’EIOPA.

(1) Le carenze riguardano, tra l’altro, la distribuzione, la politica di investimento, il trasferimento presso un altro fornitore, la fornitura transfrontaliera, la portabilità. Ad esempio, alcuni prodotti pensionistici individuali esistenti non consentono al risparmiatore di cambiare fornitore.
(2) COM(2015) 468 final, pag. 22.
(3) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE più efficiente ed efficace e per un’Unione dei mercati dei capitali (2015/2106(INI), punto 20.
(4) Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016, EUCO 26/16, punto 11.
(5) COM(2016) 601 final, pag. 5.
(6) COM(2017) 292 final, pag. 7.
(7) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
(8) Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/. Il progetto RESAVER è un fondo pensionistico professionale settoriale la cui finalità è permettere ai ricercatori, nel passaggio da un istituto di ricerca all’altro di paesi diversi dell’UE, di mantenere il proprio piano pensionistico. Esso comprende anche un’opzione pensionistica individuale.
(12) Libro bianco “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili” (COM(2012) 55 final, del 16 febbraio 2012).
(13) C(2017) 4393.
(14) Direttiva (UE) 2016/97, direttiva 2014/65/UE e regolamento (UE) n. 1286/2014.
(15) Ernst & Young, studio su un quadro europeo delle pensioni individuali per la Commissione, cfr. la sezione 3.2.
(16) Cfr. la sintesi della consultazione pubblica nell’allegato 2 della valutazione d’impatto.
(17) Consulenza dell’EIOPA sullo sviluppo di un mercato unico dell’UE per i prodotti pensionistici individuali, luglio 2016,
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf .
(18) EIOPA, “Towards an EU single market for personal pensions”, 2014, consultabile all’indirizzo: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) Consultabile all’indirizzo: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) Consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(24) Consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(25) Consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(26) L’obbligo che impone ad amministratori fiduciari, gestori degli investimenti dei fondi pensione o altro agente fiduciario di investire i fondi con discrezionalità, cura e intelligenza. Gli investimenti che, in linea di principio, rientrano nel principio della persona prudente comprendono titoli blue chip solidi, prestiti garantiti, mutui ipotecari garantiti dal governo centrale, certificati del Tesoro ed altri investimenti cauti che offrono rendimenti ragionevoli.
(27) GU C del , pag. .
(28) Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea, 30 settembre 2015 (COM(2015) 468 final).
(29) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE più efficiente ed efficace e per un’Unione dei mercati dei capitali (2015/2106(INI), punto 20.
(30) Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016, EUCO 26/16, punto 11.
(31) COM(2016) 601 final, pag. 5.
(32) COM(2017) 292 final, pag. 7.
(33) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(34) Regolamento delegato della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti.
(35) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(36) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(37) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, dell’8 dicembre 2010 (COM(2010) 716 definitivo).
(39) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(40) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(41) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(42) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(43) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(44) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(45) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(46) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(47) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(48) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(49) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(50) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(51) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(52) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(53) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(55) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(56) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(57) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(58) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(59) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(60) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate”.
(61) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(62) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(63) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(64) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(65) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
(66) Indipendentemente dai costi di assistenza informatica e tecnica.
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