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Document 52017AP0122

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

    GU C 298 del 23.8.2018, p. 318–318 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 298/318


    P8_TA(2017)0122

    Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

    (Consultazione)

    (2018/C 298/42)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto del Consiglio (13499/2016),

    visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0519/2016),

    vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

    visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0090/2017),

    1.

    approva il progetto del Consiglio;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


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