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Document 52016AE6737

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto» [COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)] sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni» [COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)] sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici» [COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

    GU C 345 del 13.10.2017, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 345/79


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto»

    [COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)]

    sulla

    «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni»

    [COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)]

    sulla

    «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici»

    [COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

    (2017/C 345/13)

    Relatore:

    Amarjite SINGH

    Consultazione

    Consiglio dell’Unione europea, 20.12.2016 e 21.12.2016

    Base giuridica

    Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sezione

    5.5.2017

    Adozione in sessione plenaria

    5.7.2017

    Sessione plenaria n.

    527

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    123/1/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore il pacchetto sulla modernizzazione dell’IVA applicata al commercio elettronico transfrontaliero e ne appoggia sia gli obiettivi che l’accento posto sulla risposta da dare alle preoccupazioni delle PMI. Le norme proposte avranno un impatto considerevole sulle imprese che vendono beni e servizi online, e permetteranno a tali imprese di beneficiare di regole più eque e di minori costi di conformità, oltre a operare su un piano di parità con le imprese di paesi terzi. Nel lungo termine, le proposte contribuiranno anche ad adeguare il sistema dell’IVA alle esigenze future.

    1.2.

    L’attuazione del mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA ha avuto un notevole impatto sulla riduzione dei costi di conformità. Tuttavia, imprese di dimensioni differenti non hanno registrato necessariamente nella stessa misura questa riduzione dei costi. In particolare, le PMI hanno incontrato delle difficoltà in rapporto a vari elementi del MOSS relativi alla conformità e hanno espresso notevoli timori. Il CESE ha accolto pertanto con favore il fatto che le modifiche proposte per il mini-sportello unico tengono conto di queste preoccupazioni.

    1.3.

    Visto il successo che il mini-sportello unico per l’IVA ha finora ottenuto nel ridurre i costi di conformità per le imprese attive nel commercio transfrontaliero, la sua estensione a servizi diversi da quelli attualmente previsti, oltre che alle acquisizioni e importazioni di beni all’interno dell’UE, rappresenta una conseguenza naturale. Oltre alla potenziale riduzione dei costi di conformità, l’estensione creerà anche condizioni di parità nel settore del commercio elettronico e questo avrà probabilmente un impatto positivo, specie sulle PMI. L’estensione del mini-sportello unico ai beni crea le condizioni per la possibile abrogazione del regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR), che ha generato distorsioni della concorrenza, dato che le imprese stabilite al di fuori dell’UE godono di un vantaggio concorrenziale rispetto a quelle con sede nell’UE. Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta estensione del mini-sportello unico.

    1.4.

    Le modifiche alle aliquote IVA applicabili alle pubblicazioni online eliminerebbero la distinzione tra pubblicazioni cartacee e non cartacee, e assicurerebbero la neutralità in questo mercato. Tuttavia, pur accogliendo con favore l’eliminazione di questa distorsione della concorrenza, il CESE è consapevole dei rischi che tale eliminazione comporta per la base imponibile dell’IVA. Il CESE rileva inoltre che la Commissione europea vede nelle misure proposte l’anticamera di una riforma più ampia riguardante la struttura delle aliquote IVA nell’UE, ed è preoccupato per l’impatto che tale «disarmonizzazione» potrebbe avere sulle imprese attive nel settore del commercio transfrontaliero, in particolare sulle PMI.

    2.   Contesto generale

    2.1.

    La Commissione ha proposto nuove misure concrete nel quadro del pacchetto sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori (B2C). Le misure sono volte a sostenere il commercio elettronico transfrontaliero, per quanto riguarda l’osservanza del regime IVA, tramite l’eliminazione degli ostacoli legati all’IVA affrontati dalle imprese operanti online — in particolare dalle imprese in fase di avviamento e dalle PMI — e la lotta contro l’evasione online dell’IVA ad opera di imprese di paesi terzi.

    2.2.

    Tali misure comprendono in particolare:

    2.2.1.

    modifiche all’attuale mini-sportello unico («Mini-One-Stop-Shop»), che consente a certe imprese di rispettare i loro obblighi in materia di IVA in qualsiasi Stato membro tramite un portale digitale online, ospitato presso la loro amministrazione fiscale e disponibile nella loro lingua. Tali modifiche comprendono l’introduzione di una soglia per l’IVA transfrontaliera all’interno dell’UE e nuovi requisiti semplificati in materia di conformità;

    2.2.2.

    l’estensione dell’attuale mini-sportello unico a prestazioni di servizi all’interno dell’UE diverse da quelle già attualmente previste, e alle vendite a distanza di beni, sia all’interno dell’UE che con paesi terzi;

    2.2.3.

    l’abrogazione delle attuali soglie per le vendite a distanza all’interno dell’UE, nonché dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di piccole spedizioni provenienti da paesi terzi;

    2.2.4.

    modifiche alle norme vigenti per consentire agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta alle pubblicazioni elettroniche, come i libri digitali e i giornali online, come già avviene per le pubblicazioni cartacee.

    Modifiche al mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    2.3.

    Il sistema MOSS è pienamente operativo dal 1o gennaio 2015, ed è stato creato allo scopo di semplificare gli obblighi di conformità all’IVA per le imprese attive nel settore degli scambi commerciali transfrontalieri all’interno dell’UE. Al posto dell’obbligo di registrazione, dichiarazione e versamento dell’IVA in ogni Stato membro in cui l’impresa considerata vende prodotti o servizi, il mini-sportello unico consente alle imprese di presentare online le dichiarazioni IVA trimestrali alle rispettive autorità nazionali.

    2.4.

    La Commissione ha fatto precedere le modifiche proposte da intense consultazioni realizzate tra febbraio e settembre 2015. Il processo — che ha comportato valutazioni, consultazioni, seminari e valutazioni d’impatto — ha rivolto l’attenzione soprattutto all’impatto per le PMI generato dalle attuali norme relative al mini-sportello unico in materia di IVA. Sono emerse questioni specifiche — ad esempio, la necessità di una soglia, l’applicazione delle regole del paese di origine per taluni particolari obblighi in materia di IVA, come la fatturazione e la tenuta dei registri, e il coordinamento della verifica contabile — che rappresentano le preoccupazioni principali delle PMI e di cui si è pertanto tenuto conto nelle modifiche proposte.

    2.5.

    In base alle norme proposte, verrà introdotta una nuova soglia, pari a 10 000 EUR, per l’IVA transfrontaliera all’interno dell’UE. Le vendite non superiori a tale soglia riconducibili a imprese che operano online saranno considerate vendite sul mercato interno, e l’IVA dovrà essere pagata alla propria amministrazione fiscale. Per quanto riguarda la conformità, è stato reso meno rigido il requisito dei due elementi di prova che devono essere forniti dai prestatori di servizi elettronici con un fatturato inferiore a 100 000 EUR. Inoltre, i venditori online saranno autorizzati ad applicare le regole del paese di origine in settori quali — ad esempio — la fatturazione e la tenuta dei registri, rendendo così più agevole il rispetto delle norme sull’IVA, e verranno introdotte nuove verifiche contabili coordinate, evitando così a tali venditori di essere soggetti a richieste separate per la verifica contabile a livello nazionale.

    Estensione del mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    2.6.

    Attualmente il mini-sportello unico riguarda unicamente i servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione, oltre a quelli forniti per via elettronica. In base alle modifiche proposte, il campo di applicazione del mini-sportello unico verrebbe esteso ad altre prestazioni di servizi all’interno dell’UE, nonché alla vendita a distanza di beni, sia all’interno dell’UE che con paesi terzi. Secondo le norme proposte, questa estensione verrebbe introdotta gradualmente dopo che entreranno in vigore le modifiche alle attuali regole sul MOSS, ossia a partire dal 1o gennaio 2021.

    2.7.

    La proposta di estendere il campo di applicazione del mini-sportello unico ai beni importati ordinati online semplificherà drasticamente la riscossione dell’IVA. La Commissione ritiene pertanto che tale estensione crei le condizioni per l’abrogazione del regime di esenzione sulle spedizioni di basso valore, noto come LVCR, in base al quale le importazioni di beni di valore trascurabile, non superiore a un valore totale di 22 EUR, sono esenti da IVA. La proposta prevede pertanto l’abrogazione di tale esenzione a partire dal 1o gennaio 2021.

    Modifiche alle aliquote IVA sulle pubblicazioni online

    2.8.

    Secondo le attuali norme, gli Stati membri hanno la facoltà di tassare con un’aliquota IVA ridotta le pubblicazioni su supporto fisico, di qualsiasi tipo esso sia. Tuttavia, la direttiva IVA impedisce agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni online le stesse aliquote applicate alle pubblicazioni cartacee. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia in una serie di recenti sentenze connesse all’applicazione — da parte di vari Stati membri — di aliquote ridotte alle pubblicazioni online (1).

    2.9.

    In basse alle regole proposte, gli Stati membri saranno autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni online alle aliquote IVA attualmente in vigore per le pubblicazioni cartacce, indipendentemente dall’aliquota IVA applicata. Questa proposta, la cui presentazione fa seguito all’esame delle varie opzioni possibili per allineare il trattamento delle pubblicazioni online a quello delle pubblicazioni cartacee, consentirebbe agli Stati membri di applicare aliquote ridotte inferiori al livello minimo del 5 % qualora applichino ai libri cartacei un’aliquota che sia inferiore a tale minimo.

    2.10.

    Le suddette proposte comporterebbero la modifica di tre strumenti legislativi, vale a dire:

    la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2),

    il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (3),

    la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (4).

    2.11.

    Nell’insieme il pacchetto dovrebbe far aumentare, entro il 2021, il gettito IVA degli Stati membri di 7 miliardi di euro l’anno e ridurre di 2,3 miliardi di euro l’anno i costi amministrativi a carico delle imprese.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    L’IVA è una delle principali fonti di entrata per gli Stati membri dell’UE e attualmente rappresenta oltre il 20 % di queste entrate, con un aumento di oltre il 10 % rispetto al 1995 (5). L’importanza comparativa dell’imposta per il gettito fiscale degli Stati membri è aumentata a seguito della crisi economica e finanziaria, in quanto gli Stati hanno fatto assegnamento sulla politica in materia di IVA per affrontare le questioni di bilancio. Tra il 2008 e il 2014 ventitré Stati membri hanno aumentato le aliquote IVA e/o hanno ampliato la relativa base imponibile (6). L’IVA svolge un ruolo significativo e crescente nella sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri e nel mantenimento della spesa sociale.

    3.2.

    È fondamentale proteggere la base imponibile dell’IVA sia dai possibili casi di frode che dalla sua stessa erosione per effetto di un impiego a largo raggio delle aliquote ridotte. È stato stimato che, nel 2014, il divario dell’IVA nell’UE a 27 Stati era pari a 159,5 miliardi di euro, ossia il 14 % del gettito totale dell’IVA (7). Anche se il divario dell’IVA comprende le perdite di gettito IVA dovute — ad esempio — ad errori, a fallimenti e all’elusione fiscale, l’evasione ne è la causa principale. L’erosione della base imponibile dell’IVA nell’UE a 27 Stati è particolarmente elevata, dato che quasi il 50 % di tutti i consumi non è soggetto a tassazione oppure è tassato con aliquote IVA ridotte.

    3.3.

    Il CESE accoglie pertanto con favore il pacchetto sulla modernizzazione dell’IVA applicata al commercio elettronico transfrontaliero e ne appoggia sia gli obiettivi che l’accento posto sulla risposta da dare alle preoccupazioni delle PMI. Le norme proposte avranno un impatto considerevole sulle imprese che vendono beni e servizi online, e permetteranno a tali imprese di beneficiare di regole più eque e di minori costi di conformità, oltre a operare su un piano di parità con le imprese di paesi terzi. Nel lungo termine, le proposte contribuiranno anche ad adeguare il sistema dell’IVA alle esigenze future.

    Modifiche al mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    3.4.

    La progressiva introduzione del mini-sportello unico per l’IVA, che è diventato totalmente operativo dal 1o gennaio 2015, ha rappresentato una delle modifiche più importanti che sono state apportate al regime dell’IVA dalla soppressione delle frontiere fiscali nel 1993. Il sistema consente alle imprese che operano in vari Stati membri di scegliere un solo Stato membro, quello di appartenenza, come unico punto di contatto per l’identificazione ai fini IVA, la presentazione delle dichiarazioni IVA e il pagamento dell’IVA dovuta in tutti gli Stati membri.

    3.5.

    Una valutazione, condotta dalla Commissione europea, sull’introduzione del mini-sportello unico per l’IVA conferma che la misura ha avuto un impatto significativo sulla riduzione dei costi di conformità. Il mini-sportello unico ha consentito alle imprese di risparmiare 500 milioni di EUR, con una media di 41 000 EUR a impresa, rispetto all’alternativa della registrazione e del pagamento diretti, un ammontare che rappresenta una riduzione del 95 % per questi costi.

    3.6.

    Tuttavia, imprese di dimensioni differenti non hanno registrato necessariamente nella stessa misura questa riduzione dei costi. Le consultazioni realizzate dalla Commissione indicano che le PMI, pur potendo trarre un beneficio dai minori requisiti di registrazione, hanno in pratica incontrato delle difficoltà con vari elementi del MOSS relativi alla conformità. Queste difficoltà sono state avvertite in modo più acuto dalle PMI con sede negli Stati membri in cui la soglia per l’iscrizione al registro IVA è più alta, come il Regno Unito.

    3.7.

    Il CESE ha accolto con favore il fatto che le modifiche proposte al mini-sportello unico tengono conto di queste preoccupazioni.

    Estensione del mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    3.8.

    È dal 2011 che la Commissione europea considera una priorità assoluta l’estensione del mini-sportello unico (8). Visto il successo che il mini-sportello unico ha finora ottenuto nel ridurre i costi di conformità per le imprese attive nel commercio transfrontaliero, la sua estensione a servizi diversi da quelli attualmente previsti, oltre che alle acquisizioni e importazioni di beni all’interno dell’UE, rappresenta una conseguenza naturale.

    3.9.

    Oltre alla potenziale riduzione dei costi di conformità, l’estensione creerà anche condizioni di parità nel settore del commercio elettronico e questo avrà probabilmente un impatto positivo, specie sulle PMI. Con l’estensione verrà eliminata la discrepanza tra le imprese attive nel settore del commercio elettronico, che si possono avvalere del mini-sportello unico sulla base delle regole vigenti, e quelle che operano anche nel campo del commercio elettronico transfrontaliero che, a causa della natura dei servizi prestati o dei beni forniti, non hanno sinora potuto avvalersi degli stessi benefici sul piano della conformità. L’estensione andrà anche a vantaggio delle imprese attive nel settore del commercio elettronico, operanti in un ventaglio di attività commerciali transfrontaliere, che finora sono state disciplinate da due insiemi differenti di obblighi in materia di conformità — vale a dire, quelli previsti nel quadro del mini-sportello unico e quelli del regime normale — e che adesso saranno disciplinate da un unico insieme di norme nel quadro del mini-sportello unico.

    3.10.

    L’estensione del mini-sportello unico ai beni crea le condizioni per la possibile abrogazione del regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR). Benché questo regime abbia rappresentato in passato una gradita semplificazione, il volume dei beni che hanno beneficiato del regime ha fatto registrare un incremento del 286 % nel periodo 1999-2013, probabilmente riconducibile all’aumento degli acquisti online effettuati da privati (9). Questa crescita ha portato a sua volta a un aumento del mancato gettito IVA in tutti gli Stati membri.

    3.11.

    Il regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR) ha anche generato una distorsione della concorrenza, dato che le imprese stabilite al di fuori dell’UE godono di un vantaggio concorrenziale rispetto a quelle con sede nell’UE. Questo vantaggio concorrenziale ha inoltre portato a due ulteriori conseguenze indesiderate, vale a dire, l’abuso del regime LVRC e distorsioni negli scambi commerciali e nei flussi delle importazioni.

    3.12.

    Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta estensione del mini-sportello unico.

    Modifiche alle aliquote IVA sulle pubblicazioni online

    3.13.

    L’elenco dei prodotti che possono essere assoggettati ad aliquote IVA ridotte, secondo quanto stabilito nella direttiva sull’IVA, risale al 1992. Gli sviluppi tecnologici e le variazioni nel comportamento dei consumatori in questi ultimi venticinque anni hanno portato a numerose difficoltà giuridiche per quanto concerne l’interpretazione delle voci che figurano in tale elenco. Queste difficoltà di ordine giuridico hanno dato origine a un vasto contenzioso a livello della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

    3.14.

    In varie sentenze emanate di recente la CGUE è giunta alla conclusione che l’elenco dei prodotti contenente le pubblicazioni cartacee non può essere esteso, attraverso un’interpretazione giuridica, in modo da comprendere le pubblicazioni online. Pertanto, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto soltanto attraverso modifiche legislative da apportare alle norme vigenti contenute nella direttiva sull’IVA.

    3.15.

    Le regole proposte eliminerebbero la distinzione tra pubblicazioni cartacee e non cartacee, e assicurerebbero la neutralità in questo mercato. Tuttavia, pur accogliendo con favore l’eliminazione di questa distorsione della concorrenza, il CESE è consapevole dei rischi che tale eliminazione comporta per la base imponibile dell’IVA. L’inserimento delle pubblicazioni online nell’elenco dei prodotti che possono essere assoggettati a un’aliquota ridotta porterà non solo a una perdita immediata di gettito, ma potrebbe anche fornire l’occasione per sostenere la tesi secondo cui anche altri prodotti dovrebbero figurare nell’elenco, provocando in questo modo un’ulteriore erosione della base imponibile. Inoltre, estendendo alle pubblicazioni online l’applicazione di aliquote ridotte inferiori al livello minimo del 5 %, qualora tali aliquote siano applicate ai libri in formato cartaceo, è possibile che vengano incoraggiate ulteriori richieste per l’applicazione di aliquote inferiori al livello minimo. Uno sviluppo di questo genere metterebbe a repentaglio l’esistenza di un’aliquota minima, e porterebbe anche a un’ulteriore erosione della base imponibile.

    3.16.

    Il CESE rileva inoltre che la Commissione europea vede nelle misure proposte l’anticamera di una riforma più ampia riguardante la struttura delle aliquote IVA nell’UE (10). Anche se attualmente le opzioni in esame sono due, questa riforma più ampia accorderebbe in generale agli Stati membri una maggiore libertà e flessibilità nell’applicazione delle aliquote ridotte attraverso una concreta «disarmonizzazione» delle aliquote IVA.

    3.17.

    Il CESE è preoccupato per l’impatto che tale disarmonizzazione potrebbe avere sulle imprese attive nel settore del commercio transfrontaliero, in particolare sulle PMI, per le quali sarebbe difficile determinare le aliquote IVA applicabili ai prodotti da esse venduti in tutta l’UE.

    3.18.

    Il CESE è anche consapevole del fatto che l’articolo 113 del TFUE, che costituisce la base giuridica per l’adozione della legislazione dell’UE in materia di IVA, attribuisce alle istituzioni dell’Unione la competenza soltanto per adottare una normativa che armonizzi l’IVA, allo scopo di creare il mercato interno e di migliorarlo.

    4.   Osservazioni specifiche

    Modifiche al mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    4.1.

    Con l’introduzione del mini-sportello unico, le PMI che hanno sede in un paese con soglia elevata sono state obbligate a iscriversi al registro IVA e a conformarsi per la prima volta ai relativi obblighi. Poiché molte corrono il rischio di fallire per effetto dei nuovi costi di conformità che ne sono derivati, un insieme di microimprese — la maggior parte delle quali ha sede nel Regno Unito — ha istituito un gruppo di pressione (11) allo scopo di mettere in guardia le istituzioni dell’UE e le autorità fiscali britanniche in rapporto ai loro timori.

    4.2.

    È accolta favorevolmente la fissazione di una soglia di 10 000 EUR volta a consentire alle PMI di optare per l’utilizzo delle norme IVA del proprio paese fino al raggiungimento di tale soglia, dato che ciò semplificherà indubbiamente le operazioni per le piccole imprese e le imprese a tempo parziale. Tuttavia, pur accogliendo con favore tale soluzione per le microimprese, il CESE è consapevole del fatto che le imprese nascenti in fase di crescita potrebbero rapidamente oltrepassare tale soglia.

    Estensione del mini-sportello unico (MOSS) per l’IVA

    4.3.

    È stato registrato un notevole abuso del regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR) nel Regno Unito (attraverso le Isole del Canale) e in Finlandia (dalle Isole Åland), dato che alcune imprese delocalizzano le loro attività al di fuori dell’UE allo scopo di avvalersi del regime (12). Questo abuso genera un ulteriore svantaggio concorrenziale per le imprese dell’UE e in particolare per le PMI, che tendenzialmente ne risentono in modo più rilevante. Nel 2010 è stato istituito un gruppo, formato da PMI con sede nel Regno Unito, che si prefigge di lottare contro il presunto abuso del regime LVCR nelle Isole del Canale (13).

    4.4.

    In tempi più recenti un altro gruppo, composto di PMI con sede nel Regno Unito e chiamato «VAT Fraud» (14), ha richiamato l’attenzione su casi problematici di presunta frode, commessi online da operatori di paesi terzi, che sono collegati al regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR). Anche se la frode riguarda beni il cui valore non rientra nel campo di applicazione del regime, si presume che l’esistenza di tale regime crei ostacoli all’applicazione dell’IVA, in quanto i funzionari doganali hanno difficoltà a determinare quali forniture rientrano nel regime.

    4.5.

    Il regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore (LVCR) avrebbe influito anche sui flussi commerciali e sul comportamento in materia di importazioni seguito dai consumatori di vari Stati membri, vale a dire, Slovenia, Germania, Svezia, Danimarca e Regno Unito (15).

    Modifiche alle aliquote IVA sulle pubblicazioni online

    4.6.

    Alla radice delle difficoltà giuridiche relative all’interpretazione delle voci inserite nell’elenco dei prodotti che possono essere assoggettati a un’aliquota ridotta, si trova un dilemma fondamentale del sistema IVA dell’UE, vale a dire, se sia preferibile eliminare potenziali distorsioni della concorrenza attraverso un’estensione del campo di applicazione relativo all’elenco dei prodotti che possono essere assoggettati a un’aliquota ridotta, con la conseguenza di un’ulteriore erosione della base imponibile, oppure se sia preferibile continuare a limitare il campo di applicazione relativo a quei prodotti, proteggendo così la base imponibile ma rendendo possibili distorsioni della concorrenza.

    4.7.

    La CGUE segue un approccio caso per caso in rapporto a queste difficoltà interpretative. Tuttavia, nelle sentenze relative all’inserimento delle pubblicazioni online nel suddetto elenco, la Corte è giunta alla conclusione che il campo di applicazione non può essere esteso a questi prodotti, adottando così una rigida interpretazione giuridica delle norme.

    Bruxelles, 5 luglio 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  Cause C-219/13, K Oy, C-479/13, Commissione v Francia, C-502/13, Commissione v Lussemburgo C-390/15, RPO.

    (2)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

    (5)  R. de la Feria, «Progetto per la riforma delle aliquote IVA in Europa» (2015) Intertax 43(2), 154-171.

    (6)  Ibidem.

    (7)  CASE, Studio e relazione sul divario IVA nei 28 Stati membri dell’UE — Relazione finale 2016, TAXUD/2015/CC/131, 2016.

    (8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul futuro dell’IVA «Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico», COM(2011) 851 final del 6 dicembre 2011.

    (9)  E&Y, Valutazione dell’applicazione e dell’impatto dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di piccole spedizioni, Contratto specifico n. 7, TAXUD/2013/DE/334, relazione finale, maggio 2015.

    (10)  Commissione europea, Consultazione pubblica aperta sulla riforma delle aliquote IVA (proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme che disciplinano l’applicazione delle aliquote IVA).

    (11)  Chiamato «EU VAT Action» (www.euvataction.org).

    (12)  E&Y, Valutazione dell’applicazione e dell’impatto dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di piccole spedizioni, Contratto specifico n. 7, TAXUD/2013/DE/334, relazione finale, maggio 2015.

    (13)  Chiamato RAVAS («Dettaglianti contro l’elusione dei regimi dell’IVA») (www.ravas.org.uk).

    (14)  www.vatfraud.org.

    (15)  E&Y, Valutazione dell’applicazione e dell’impatto dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di piccole spedizioni, Contratto specifico n. 7, TAXUD/2013/DE/334, relazione finale, maggio 2015.


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