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Documento 52016AE0895

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione)» [COM(2015) 616 final - 2015/0283 (COD)]

    GU C 264 del 20.7.2016, pagg. 82–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 264/82


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione)»

    [COM(2015) 616 final - 2015/0283 (COD)]

    (2016/C 264/10)

    Relatore:

    Jorge PEGADO LIZ

    Correlatori:

    Roger BARKER e Christophe LEFEVRE

    Il Consiglio, in data 29 aprile, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 50, paragrafo 1, e del medesimo articolo, paragrafo 2, lettera g), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione)»

    [COM(2015) 616 final - 2015/0283 (COD)].

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 aprile 2016.

    Nella sua 516a sessione plenaria, dei giorni 27 e 28 aprile 2016 (seduta del 27 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 223 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva senza riserve l’esercizio di consolidamento, di codificazione e, quindi, di semplificazione realizzato con la proposta di direttiva relativa a taluni aspetti del diritto societario [COM(2015) 616 final], esercizio che è in linea con le raccomandazioni da esso formulate a più riprese nei suoi pareri.

    1.2

    In seguito ad un’attenta disamina di ciascuno dei testi consolidati e di ciascuna delle proposte di nuovi testi codificati, il CESE può garantire di non aver riscontrato alcun errore formale, fatti salvi i rilievi segnalati al punto 4.2.

    1.3

    Il CESE raccomanda di inserire, nella tabella di concordanza che figura nell’allegato IV, due colonne che permettano di stabilire il confronto non solo tra gli articoli dei testi non codificati e quelli dei nuovi testi, ma anche nell’altro senso, ossia tra i nuovi articoli e i precedenti.

    1.4

    Il CESE avrebbe inoltre auspicato un’operazione più ambiziosa, che puntasse a codificare aspetti del diritto societario tuttora disseminati in una serie di altri atti legislativi, e in particolare quelli menzionati nelle direttive elencate al punto 4.4.

    1.5

    Il CESE auspica che, allorché si procederà ad una revisione sostanziale del nuovo testo, saranno prese nella dovuta considerazione le proposte che esso ha già avuto modo di formulare nel corso del tempo in merito a ciascuna delle direttive interessate da questo esercizio di codificazione, e in particolare le proposte formulate nei pareri citati al punto 4.8.

    2.   Oggetto e scopo della proposta della Commissione

    2.1

    Nella relazione introduttiva alla proposta della Commissione [COM(2015) 616 final, del 3 dicembre 2015] si legge:

    «lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della sesta direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1982 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (82/891/CEE), undicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (89/666/CEE), direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni, direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa».

    2.2

    Trattandosi di una codificazione, la Commissione si premura di sottolineare che «[l]a nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione», il che non impedisce che questa codificazione non sia realizzata «nel pieno rispetto dell’iter di adozione della legislazione dell’Unione». Questa constatazione giustifica l’elaborazione del presente parere da parte del CESE, anche se si tratta di «un metodo di lavoro accelerato che consent[e] la rapida adozione degli atti di codificazione», come previsto da «un accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994» concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione - accordo tuttora in vigore nonché rafforzato dal più recente accordo interistituzionale siglato tra le tre istituzioni (1).

    2.3

    L’obiettivo perseguito con questo lavoro di compilazione, sistematizzazione e codificazione del diritto societario europeo è infatti quello di semplificare l’interpretazione, il recepimento, l’applicazione e l’attuazione delle norme dell’Unione europea che disciplinano questo ambito del diritto.

    2.4

    In un gran numero di suoi pareri il CESE ha proposto, raccomandato e sollecitato che l’azione del legislatore europeo andasse in questa direzione, e ha sempre sostenuto gli sforzi diretti a conseguire tale obiettivo. Pertanto, il CESE non può che concordare pienamente con l’esercizio intrapreso dalla Commissione nella proposta di direttiva in esame, in particolare perché si tratta di un ambito del diritto in cui la semplificazione apporterà benefici a tutte le parti interessate: le imprese, i lavoratori, i consumatori e i cittadini in genere, ma anche — e soprattutto — i magistrati, gli avvocati, i notai e, più in generale, tutti i professionisti che operano nel settore dell’applicazione del diritto societario.

    3.   Origine e sviluppo del diritto societario nell’Unione europea

    3.1

    Nel trattato di Roma del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea (CEE) si trovano già le basi giuridiche di un embrionale diritto societario, contenute nei soli articoli da 48 a 66 TCEE. L’idea di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali su taluni aspetti del diritto societario emerge però soltanto con il trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, e in particolare nella nuova formulazione degli articoli da 94 a 97 (inseriti dall’Atto unico europeo) sul ravvicinamento delle legislazioni ai fini della realizzazione del mercato unico, e nella nuova formulazione degli articoli da 39 TCE a 55 TCE (che sostituiscono gli articoli da 48 TCEE a 66 TCEE).

    3.2

    Ecco quindi che, a partire dalla prima direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8 ), decine di direttive, regolamenti e raccomandazioni hanno cercato di «disciplinare» alcuni aspetti del diritto societario in Europa attinenti alla realizzazione di un mercato unico, ravvicinando le legislazioni nazionali oppure sforzandosi di armonizzarle, ma senza mai pretendere di istituire un vero e proprio «codice unificante» del diritto societario europeo.

    3.3

    L’esercizio intrapreso dalla Commissione con la presente proposta di direttiva non ambisce neppure a codificare tutte le direttive relative ai vari aspetti del diritto societario, ma si concentra soltanto sugli aspetti di tale diritto che formano oggetto delle seguenti sei direttive:

    sesta direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (82/891/CEE);

    undicesima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (89/666/CEE);

    direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

    direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

    direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni;

    direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

    3.4

    Questo esercizio di codificazione è stato effettuato sulla base di un consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, dei testi delle direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE e degli atti che le hanno modificate: la concordanza tra la precedente e la nuova numerazione nel testo consolidato è illustrata in un’apposita tabella che figura nell’allegato IV della futura direttiva.

    4.   Valutazione della proposta

    4.1

    Come già indicato all’inizio del presente parere, il CESE approva pienamente l’esercizio di consolidamento, di codificazione e, quindi, di semplificazione del testo realizzato dalla Commissione nella proposta di direttiva.

    4.2

    In seguito ad un’attenta disamina di ciascuno dei testi consolidati e di ciascuna delle proposte di nuovi testi codificati, il CESE può garantire di non aver riscontrato alcun errore formale, fatti salvi i rilievi seguenti:

    [NdT: il rilievo non riguarda la versione italiana della proposta di direttiva];

    nella proposta di direttiva non è stato codificato il paragrafo 2 dell’articolo 10 della direttiva 89/666/CEE;

    la Commissione dovrebbe confermare se i riferimenti a determinati testi legislativi di cui ai considerando 48, 62, 65, 66 e 80 corrispondano effettivamente alle disposizioni più recenti adottate negli ambiti di cui si parla (ad esempio, al considerando 48 il riferimento alla direttiva sugli «abusi di mercato» andrebbe aggiornato con un riferimento al regolamento sugli «abusi di mercato» [regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione];

    al titolo del Capo III andrebbe precisato che la pubblicità in questione è realizzata «a beneficio della tutela di terzi»; nel caso invece che detta pubblicità vada egualmente a vantaggio degli azionisti, alla lettera f) dell’articolo 13 non si dovrebbero pertanto menzionare anche le direttive 2013/24/UE e 2014/95/UE?

    4.3

    Il CESE raccomanda di inserire, nella tabella di concordanza che figura nell’allegato IV, due colonne che consentano di stabilire il confronto non solo tra gli articoli dei testi non codificati e quelli dei nuovi testi, ma anche nell’altro senso, ossia tra i nuovi articoli e i precedenti.

    4.4

    Il CESE avrebbe inoltre auspicato un’operazione più ambiziosa, che puntasse a codificare aspetti del diritto societario tuttora disseminati in una serie di altri atti legislativi, e in particolare quelli menzionati nelle seguenti direttive:

    direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza;

    direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

    direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

    direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

    direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio;

    ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

    settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati;

    quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

    4.5

    Nell’allegato III, punto 45, del suo programma di lavoro per il 2015 (COM(2014) 910 final), la Commissione aveva tuttavia annunciato anche la codificazione della direttiva 2009/102/CE in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

    4.6

    Il CESE si compiace inoltre nell’apprendere che la Commissione avrebbe già preso in considerazione talune raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sulla semplificazione del diritto societario nell’ambito dell’iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — Semplificare la legislazione per il mercato interno) relativa alla semplificazione della prima e della seconda direttiva in materia di diritto societario, nelle direttive 2003/58/CE e 2006/68/CE.

    4.7

    Benché il Comitato abbia avuto occasione di elaborare un parere in merito a ciascuna delle direttive interessate dall’esercizio di codificazione della Commissione, le raccomandazioni formulate in tali pareri non sono sempre state prese in considerazione nella loro interezza; il CESE auspica del pari che la Commissione tenga debitamente conto, allorché procederà ad una revisione sostanziale del nuovo testo, delle proposte che il Comitato stesso ha già avuto modo di formulare nel corso del tempo e che non hanno trovato spazio nel lavoro di codificazione in esame.

    4.8

    I pareri in questione sono in particolare i seguenti:

    parere del 24.9.1987, GU C 319 del 30.11.1987, pag. 61, relatore: Jean PARDON;

    parere del 28.4.2004, GU C 117 del 30.4.2004, pag. 43, relatrice: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL;

    parere del 30. 5.2007, GU C 175 del 27.7.2007, pag. 33, relatrice: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL;

    parere del 25. 2.2009, GU C 218 dell’11.9.2009, pag. 27, relatrice: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL;

    parere del 15. 6.2011, GU C 248 del 25.8.2011, pag. 118, relatore: Miklós PÁSZTOR;

    parere del 12.12.2012, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68, relatrice: Lena ROUSSENOVA.

    Bruxelles, 27 aprile 2016

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-575.118+03+DOC+PDF+V0//IT


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