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Document 52015BP0044

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, presentata dal Belgio) (COM(2014)0734 — C8-0014/2015 — 2015/2020(BUD))

    GU C 316 del 30.8.2016, p. 208–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 316/208


    P8_TA(2015)0044

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal — Belgio)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, presentata dal Belgio) (COM(2014)0734 — C8-0014/2015 — 2015/2020(BUD))

    (2016/C 316/28)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0734 — C8-0014/2015),

    visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

    vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0035/2015),

    A.

    considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

    B.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

    C.

    considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

    D.

    considerando che le autorità del Belgio hanno presentato la domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal per un contributo finanziario a titolo del FEG in seguito a 1 285 collocamenti in esubero effettuati da ArcelorMittal Liège S.A., un'impresa operante nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Rev. 2 («Metallurgia») e che, secondo le previsioni, 910 persone prenderanno parte alle misure, durante e dopo il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2014 al 1o maggio 2014, in ragione di una grave perturbazione economica, in particolare di un rapido calo della quota di mercato dell'Unione;

    E.

    considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

    1.

    osserva che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e, di conseguenza, conviene con la Commissione che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

    2.

    osserva che le autorità del Belgio hanno presentato la domanda di contributo finanziario del FEG il 22 luglio 2014, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento, che tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni fino al 16 settembre 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 9 dicembre 2014;

    3.

    valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità belghe hanno deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori colpiti già il 1o gennaio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

    4.

    ritiene che i collocamenti in esubero presso ArcelorMittal Liège S.A. siano legati ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, dal momento che, tra il 2007 e il 2013, la produzione di acciaio grezzo nell'UE27 è diminuita passando da 210,1 milioni di tonnellate a 166,2 milione di tonnellate (4) (-20,9 %; con un tasso di crescita annuo pari a -3,8 % (5)), mentre a livello mondiale è aumentata passando da 1 348,1 milione di tonnellate a 1 649,3 milioni di tonnellate (+22,3 %; con un tasso di crescita annuo pari a +3,4 %); osserva che la quota di produzione di acciaio dell'Unione è calata (passando dal 16 % della produzione mondiale di acciaio nel 2007 al 10 % nel 2013) in maniera più significativa rispetto a quella degli Stati Uniti e della Russia, mentre l'Asia assiste a un forte aumento della propria quota, che è passata dal 56 % al 67 % nel corso dello stesso periodo; rileva quindi che negli ultimi anni il settore della metallurgia a Liegi si è ridotto, passando da 6 193 posti di lavoro in 40 imprese nel 2007 a 4 187 in 35 imprese nel 2012, con una flessione dell'occupazione in tale settore del 32 %;

    5.

    sottolinea che gli effetti di questi cambiamenti dei flussi commerciali sono stati aggravati da altri fattori, quali la diminuzione della domanda di acciaio nei settori automobilistico ed edilizio dell'Unione in conseguenza della crisi economica e un relativo incremento dei costi di produzione (materie prime, energia, vincoli ambientali ecc.); evidenzia che tali fattori hanno compromesso la competitività dell'industria siderurgica dell'Unione e hanno causato la perdita di un numero elevato di posti di lavoro nel settore dell'acciaio negli ultimi anni a causa della chiusura e della ristrutturazione di stabilimenti da parte di vari produttori di acciaio in Europa;

    6.

    sottolinea la necessità di un approccio efficiente e coordinato a livello di Unione per invertire la tendenza alla diminuzione della competitività del settore siderurgico nell'Unione; sottolinea altresì la necessità di investimenti adeguati e mirati allo scopo di garantire l'innovazione quale principale motore della competitività globale del settore dell'acciaio nell'Unione e garanzia del mantenimento di posti di lavoro in Europa;

    7.

    prende atto della relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile», dell'11 giugno 2013, in cui si conclude che la metà delle azioni previste nella comunicazione sono state attuate; sottolinea la necessità di garantire una corretta attuazione delle azioni in questione, al fine di conseguire risultati concreti finalizzati al rilancio del settore siderurgico nell'Unione;

    8.

    rileva che la domanda di intervento del FEG in esame è la quarta presentata per il settore siderurgico e che tre di queste domande sono collegate ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione (6) mentre una alla crisi economica e finanziaria mondiale (7); esorta la Commissione a prevenire ulteriori esuberi nel settore attraverso lo sviluppo e l'attuazione di misure preventive e di stimolo;

    9.

    rileva che, secondo le previsioni, gli esuberi presso ArcelorMittal Liège S.A. avranno vaste ripercussioni negative sulla regione di Liegi, fortemente dipendente dal settore della metallurgia, settore in cui il ridimensionamento effettuato da ArcelorMittal ha effetti tanto più importanti in quanto la quota di occupazione locale in capo al gruppo è pari al 78,9 % nell'ambito del settore metallurgico e al 14,3 % nel settore manifatturiero;

    10.

    osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare contempla tre settori principali: riconversione, formazione e riqualificazione e promozione dell'imprenditorialità; sottolinea l'importanza di garantire che i servizi di riqualificazione siano prestati in conformità delle reali esigenze del mercato del lavoro nella regione interessata;

    11.

    è favorevole al futuro utilizzo delle disposizioni del regolamento FEG per sostenere i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) in questa regione;

    12.

    si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e le parti sociali;

    13.

    rileva che oltre la metà dei costi totali stimati devono essere spesi per servizi di riconversione, segnatamente misure di sostegno, orientamento e integrazione; osserva che tali servizi saranno prestati da FOREM (l'ufficio pubblico dell'occupazione e della formazione della regione vallona), che agisce da intermediario nell'attuazione della domanda in esame;

    14.

    ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

    15.

    ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;

    16.

    sottolinea che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

    17.

    osserva che le misure obbligatorie nell'ambito delle procedure di esubero collettivo in Belgio e condotte come parte delle attività standard dell'unità di ricollocamento (ad esempio sostegno al ricollocamento, formazione, assistenza nella ricerca di impiego e orientamento professionale, ecc.) non sono incluse nella presente domanda di mobilitazione del FEG;

    18.

    accoglie con favore il fatto che in passato il sostegno finanziario a titolo del Fondo sociale europeo era concesso a un progetto (EnTrain — En Transition-Reconversion-Accompagnement) il cui scopo era sviluppare metodi pedagogici per le unità di ricollocamento in generale e che i risultati del progetto saranno probabilmente utili nell'attuazione delle misure previste;

    19.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    20.

    incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    21.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

    (3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (4)  Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2014.

    (5)  Tasso di crescita annuo composto.

    (6)  Domande EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (domanda respinta dalla Commissione), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 del 7.5.2014), EGF/2013/007 BE Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 del 9.12.2014), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 del 5.9.2014).

    (7)  Domanda EGF/2010/007 AT/Steiermark/Niederösterreich. Decisione 2011/652/UE, del 27 settembre 2011 (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 9).


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, presentata dal Belgio)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/472.)


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