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Document 52015AE6603

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio — Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese» [COM(2015) 630 final]

    GU C 264 del 20.7.2016, p. 35–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 264/35


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio — Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese»

    [COM(2015) 630 final]

    (2016/C 264/05)

    Relatrice:

    Milena ANGELOVA

    La Commissione europea, in data 10 dicembre 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

    Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio — Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese

    [COM(2015) 630 final].

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 aprile 2016.

    Nella sua 516a sessione plenaria, dei giorni 27 e 28 aprile 2016 (seduta del 27 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 191 voti favorevoli e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il CESE accoglie con favore l’obiettivo dichiarato dalla Commissione nel pubblicare il Libro verde in esame e il fatto che la Commissione sia sulla buona strada e abbia un programma ambizioso per l’attuazione del Piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (1).

    1.2

    Il CESE approva l’idea della Commissione di adoperarsi per agevolare la penetrazione transfrontaliera dei servizi finanziari al dettaglio e le possibilità per i consumatori di cambiare fornitore. Tali misure dovrebbero assicurare una struttura di mercato più competitiva e accrescere la convenienza dei consumatori che utilizzano servizi finanziari, anche promuovendo la parità di accesso ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie in tutti gli Stati membri (2).

    1.3

    Il CESE accoglie con favore l’approccio, adottato dalla Commissione nel Libro verde, che consiste nel perseguire politiche atte a stimolare entrambi i lati del mercato dei servizi finanziari al dettaglio: l’offerta e la domanda.

    1.4

    Il CESE condivide l’idea che i consumatori debbano avere l’opportunità, ogniqualvolta ciò sia possibile, di confrontare i diversi prodotti, in modo tale da poter compiere una scelta informata. A questo proposito, il CESE dà il suo pieno sostegno alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) II — e nel contempo prosegue l’elaborazione del suo parere sulle recenti proposte di modifica di tale direttiva (3) — nonché al regolamento sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, che richiedono una migliore trasparenza e divulgazione delle informazioni (4).

    1.5

    Uno degli obiettivi del Libro verde è ridurre la frammentazione del mercato dei servizi finanziari al dettaglio. In proposito, tuttavia, il CESE puntualizza che non si può affermare con assoluta certezza che le differenze nei prezzi siano dovute solamente a un fallimento del mercato all’interno dell’UE. Sul prezzo dei prodotti e dei servizi, infatti, incidono anche fattori nazionali e locali, che rendono quindi più difficile armonizzare i prezzi tra gli Stati membri. Per un consumatore, ad esempio, il premio della polizza assicurativa automobilistica potrebbe essere completamente diverso da uno Stato membro all’altro, a causa del diverso rapporto di danno che risulta dal numero di incidenti stradali o di casi di frode in ciascun paese. Analogamente, i tassi di interesse sui crediti al consumo possono variare da uno Stato membro all’altro a seconda del rispettivo livello di crediti inesigibili. Tali fattori locali sono correttamente indicati nel Libro verde, ma meritano comunque un’analisi più approfondita. Il CESE attende pertanto con vivo interesse i risultati della consultazione, e invita la Commissione a fornire ulteriori elementi che dimostrino una concorrenza insufficiente e a indicare fattori che spieghino meglio i differenziali di prezzo rilevati. La Commissione, inoltre, dovrebbe proseguire questo esame nell’ambito della valutazione d’impatto da effettuare prima delle proposte legislative previste.

    1.6

    Nel contempo, il CESE tiene a sottolineare che molti dei problemi segnalati nel Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio del 2007 (5) sono ancora gli stessi constatati, a distanza di otto anni, nel Libro verde oggi in esame. In linea generale, il CESE aveva approvato il Libro verde del 2007 (6) e aveva elogiato le misure che erano state adottate per trovare delle soluzioni pratiche (7). Tuttavia, malgrado alcuni risultati positivi, i progressi sono stati limitati e i problemi che ostano al funzionamento di un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio rimangono irrisolti. Secondo il CESE, quindi, questa volta i risultati delle consultazioni sul Libro verde devono essere tradotti in un programma più ambizioso, che consenta di superare quegli annosi problemi.

    1.7

    Il Libro verde prende in considerazione una grande varietà di prodotti finanziari, e il fatto di disporre di maggiori possibilità di scelta e di maggiori opportunità non può sussistere simultaneamente per tutti i prodotti: è evidente che a ciascuno di essi dovrà essere accordata una priorità diversa e che per ciascuno di essi dovrà essere fissata una determinata tempistica. Il CESE suggerisce che i risultati del processo di consultazione siano applicati in via prioritaria ai prodotti più semplici, sui quali i fattori locali incidono in misura relativamente più lieve. In questo modo il processo di creazione di un mercato unico per i prodotti finanziari acquisterà slancio e rafforzerà la fiducia. Esempi di tali prodotti potrebbero essere i servizi di pagamento, i prodotti pensionistici paneuropei (PEPP), i conti di risparmio e le assicurazioni auto e vita; e al riguardo uno dei primi passi potrebbe essere l’applicazione del sistema bonus malus alle polizze automobilistiche in tutti gli Stati membri, trattandosi di un sistema che riduce l’incidenza dei fattori locali e lega strettamente i premi assicurativi ai profili degli assicurati. A questi primi prodotti dovrebbero poi seguire, nella tempistica prefissata, prodotti quali i mutui ipotecari, i prestiti al consumo, l’assicurazione professionale e la gestione di attivi.

    1.8

    Mentre il Libro verde pone l’accento perlopiù sulle tecnologie digitali, il CESE reputa che, per incrementare la domanda transfrontaliera dei prodotti in esame, si debbano considerare anche due importanti fattori:

    il primo è l’educazione finanziaria, che è chiaramente un fattore cruciale per preservare la fiducia nel sistema finanziario e garantire un uso responsabile dei prodotti finanziari – e in merito il CESE ha già avuto modo di esprimere la sua posizione (8),

    il secondo è la consulenza in materia finanziaria, che dev’essere disciplinata in modo appropriato a livello UE, tracciando una distinzione netta tra consulenza e commercializzazione – e a tal fine meritano una particolare attenzione anche i servizi offerti da mediatori indipendenti.

    1.9

    Il CESE ritiene imperativo compiere ogni sforzo per evitare di ridiscutere direttive (come la PSD II e la MCD (9)) che sono appena state adottate. Occorre dare ad esse il tempo di poter essere applicate in modo efficace, e dar prova di prudenza circa l’introduzione di nuove misure normative, sì da non regolamentare eccessivamente i mercati finanziari.

    2.   L’obiettivo del Libro verde. Il lavoro già svolto dalla Commissione e dal CESE nel campo dei servizi finanziari al dettaglio

    2.1

    La Commissione ha pubblicato il Libro verde in esame in connessione con il Piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (10) allo scopo di esaminare i modi in cui il mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio — ossia assicurazioni, mutui, pagamenti, conti correnti e di risparmio e altri prodotti d’investimento al dettaglio — possa essere ulteriormente aperto e produrre così risultati migliori per i consumatori e per le imprese, mantenendo al tempo stesso un livello adeguato di protezione dei consumatori e degli investitori, a livello sia europeo che nazionale.

    2.2

    Al centro del Libro verde vi è la forte preoccupazione di rispondere alle sfide della digitalizzazione, che può contribuire a fare abbassare i prezzi e a migliorare la comparabilità dei prodotti, dando così più potere ai consumatori nelle loro scelte finanziarie. Nel lungo periodo, la digitalizzazione dovrebbe permettere alle imprese di rendere i loro prodotti disponibili ovunque nell’UE, in modo che il mercato unico europeo sia più vicino a diventare realtà.

    2.3

    Un altro punto importante sollevato nel Libro verde riguarda i modi di rafforzare la fiducia, poiché questa è una condizione essenziale dell’espansione del mercato unico nei servizi finanziari al dettaglio; e, per raggiungere tale obiettivo, il Libro verde si concentra sui modi di rendere i servizi e i prodotti finanziari maggiormente comprensibili.

    2.4

    Il Libro verde, inoltre, valuta quali azioni siano possibili per aiutare il mercato unico dei servizi finanziari a migliorare in modo tangibile la vita dei cittadini nell’UE e per offrire nuove opportunità di mercato ai fornitori di tali servizi, favorendo così la crescita dell’economia europea e la creazione di posti di lavoro.

    3.   Osservazioni sullo stato attuale dei mercati di servizi finanziari al dettaglio

    3.1

    Ad avviso del CESE, la frammentazione dei mercati dei servizi finanziari al dettaglio evidenziata nel Libro verde è dovuta all’influenza combinata di fattori nazionali e locali sui prezzi dei prodotti e dei servizi (specificità legislative, regolamentari, culturali e dei sistemi pubblici di protezione sociale), nonché a una serie di sfide poste dai mercati stessi — dal lato sia della domanda che dell’offerta — che in futuro dovranno essere affrontate.

    3.2

    Dal lato dell’offerta, le sfide principali sono:

    le differenze ingiustificate e inutili tra le regolamentazioni — anche fiscali — nazionali, derivanti da norme di attuazione eccessive (gold plating o «sovraregolamentazione»), tradizioni e specificità nazionali, nonché altre differenze tra i vari paesi relative a fattori che incidono sui costi dell’attività d’impresa,

    le difficoltà nella identificazione transfrontaliera dei clienti e dell’origine dei loro capitali,

    le difficoltà nella valutazione transfrontaliera degli attivi dei clienti e nell’escussione transfrontaliera delle garanzie,

    la diversità dei meccanismi giuridici vigenti negli Stati membri, in particolare in materia di escussione delle garanzie reali (ad esempio, la lunghezza delle procedure esecutive, la necessità del ricorso ad un notaio, la diversità delle norme catastali).

    3.3

    Dal lato della domanda, le sfide principali sono:

    il fatto che i consumatori abituati a un dato livello di tutela nel proprio paese non possano fare affidamento sul medesimo livello di tutela in un altro Stato membro,

    la disomogeneità dei controlli sull’osservanza dei requisiti posti dalla normativa europea,

    la disparità di accesso ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per gli utenti di servizi finanziari nei diversi Stati membri (11),

    le barriere linguistiche,

    la diversità, da uno Stato membro all’altro, dei requisiti in materia di qualificazioni e competenze dei consulenti finanziari, requisiti la cui definizione è riservata alle autorità di regolamentazione nazionali. Sono pochi i consulenti finanziari competenti che forniscono consigli obiettivi, specie riguardo ad acquisti transfrontalieri.

    3.4

    Il CESE è d’accordo anche sul fatto che lo sviluppo della digitalizzazione crea un ambiente nuovo ed espande significativamente le opportunità di fornire nuovi servizi e di rafforzare l’attività transfrontaliera. Tuttavia, occorre prestare attenzione a che i progressi del digitale non vengano utilizzati per trarre in inganno il consumatore fornendogli informazioni sui servizi finanziari che siano troppo complesse, non pertinenti oppure difficili da confrontare.

    3.5

    Il CESE fa notare che l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini varia ancora sensibilmente da un luogo all’altro ed è relativamente scarsa rispetto a quella che si riscontra in altri paesi sviluppati quali gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada (12). Le consulenze finanziarie prevendita non sono ben regolamentate e non garantiscono la selezione dei prodotti più adatti ai clienti, mentre i servizi professionali di consulenza finanziaria non sono sufficientemente evoluti rispetto a quelli disponibili in alcuni paesi terzi.

    3.6

    Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dall’aumento dell’offerta — anche transfrontaliera — aprono nuove opportunità, ma comportano anche alcuni potenziali rischi. Esse potrebbero infatti comportare elevati livelli di debito e di inadempimento dei mutui ipotecari e un maggior numero di casi di insolvenza, quando i consumatori non dispongono delle conoscenze finanziarie necessarie. I consumatori che acquistano prodotti assicurativi e pensionistici online potrebbero essere a rischio, in quanto spesso non si informano in misura sufficiente e possono firmare contratti senza neanche rendersene conto (13). Pertanto, per proteggere i consumatori, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero assicurarsi che le imprese che vendono prodotti finanziari online ottemperino a un «obbligo di consulenza» nei confronti dei consumatori stessi. Vi sono insomma argomenti più che sufficienti a dimostrare l’importanza di un’educazione e di una consulenza finanziarie adeguate.

    3.7

    I consumatori che non comprendono la nozione di interesse composto finiscono per indebitarsi di più e per dover pagare tassi di interesse e costi di transazione più elevati (14), mentre quelli che possiedono delle competenze finanziarie pianificano meglio, risparmiano di più per la pensione (15) e diversificano i rischi finanziari (16). Queste correlazioni si riscontrano anche a livello macroeconomico, dove si nota che l’alfabetizzazione finanziaria ha un considerevole effetto positivo sui risparmi e sull’accumulo di ricchezza di una nazione (17). In quest’ottica, si raccomanda vivamente di tracciare una distinzione più netta tra le attività di commercializzazione dei prodotti e quelle connesse con la vendita di essi, specie nei casi in cui venga fornita una consulenza. Quest’ultima, infatti, non dovrebbe in alcun caso essere impiegata come uno strumento di commercializzazione; e i consulenti dovrebbero essere realmente indipendenti. Le informazioni precontrattuali dovrebbero sempre essere fornite, nonché presentate in modo chiaro e completo. Il CESE è fermamente convinto che il ripristino della fiducia nei mercati di servizi finanziari, il rafforzamento dell’attività transfrontaliera e il miglioramento della portabilità dei prodotti finanziari richiedano misure mirate di alfabetizzazione dei singoli investitori e di miglioramento delle consulenze finanziarie.

    4.   Risposte alle domande del Libro verde

    4.1    Domande generali:

    1.   Per quali prodotti finanziari una migliore offerta transfrontaliera potrebbe aumentare la concorrenza sui mercati nazionali in termini di scelta e prezzi migliori?

    4.1.1

    Il Libro verde contiene delle domande relative a diversi prodotti e servizi bancari e non bancari, ma esistono differenze sostanziali tra i prodotti transazionali di base (come i conti correnti o i depositi a tempo determinato) e i prodotti contrattuali (come crediti ipotecari, prodotti di risparmio e di investimento). Per quanto riguarda i prodotti di risparmio e di investimento, altri strumenti giuridici dell’UE (come la direttiva MiFID o l’iniziativa volta a creare un’Unione dei mercati dei capitali) produrranno degli effetti sul mercato quando entreranno in vigore.

    4.1.2

    Per tutti i prodotti esaminati nel Libro verde, l’offerta transfrontaliera è in grado di aumentare la concorrenza sui mercati nazionali. Tuttavia, quelli con il maggior potenziale, in questa fase, sono indubbiamente i prodotti pensionistici e di investimento. Il mercato di questi prodotti viene classificato, nel quadro di valutazione della Commissione, come il peggiore tra i 31 mercati al consumo (18). I prodotti pensionistici offerti sono caratterizzati da localismo e spese elevate. Se si calcolano l’inflazione, i costi di gestione e i pagamenti aggiuntivi, questi prodotti hanno spesso dei rendimenti reali negativi e mostrano risultati peggiori dei rispettivi indici di mercato (19). Per questo motivo il CESE sostiene fortemente l’idea di un mercato unico dei prodotti pensionistici e, in particolare, lo sviluppo di un prodotto pensionistico personale paneuropeo (20) che dia luogo a maggiori economie di scala, a prezzi più bassi e a una scelta più ampia per i consumatori.

    4.1.3

    Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, alcuni di essi sono facilmente trasportabili — è il caso dei prodotti di assicurazione vita, in cui il cliente è protetto anche quando si trasferisce al di fuori dei confini locali — mentre altri presentano elementi disciplinati a livello locale e pertanto necessitano di adeguamenti quando gli operatori cercano di distribuirli in diversi paesi. L’articolo 11 della direttiva sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (21) stabilisce che gli Stati membri devono istituire «un referente unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio», e incarica l’EIOPA di «rendere pubblicamente accessibili» tali informazioni sul suo sito Internet grazie a collegamenti ipertestuali (link) ai siti Internet delle autorità nazionali competenti sui quali le informazioni sono pubblicate. Anche così, inoltre, la piena circolazione transfrontaliera non sarà ancora possibile — o persino auspicabile — se si considerano le esigenze reali dei clienti che sono soddisfatte dai prodotti e le differenze nel comportamento e nei fattori di rischio che influiscono sulle condizioni dei prodotti stessi. Il CESE è favorevole a soluzioni che contribuiscano a mitigare l’assenza di portabilità dei prodotti, e suggerisce che, in alcuni casi, si potrebbero trovare almeno delle soluzioni parziali, quali ad esempio la possibilità, per i titolari di polizze, di pagare soltanto una differenza per la maggiore copertura assicurativa eventualmente fornita in un altro Stato membro.

    2.   Quali sono gli ostacoli che impediscono alle imprese di fornire direttamente servizi finanziari transfrontalieri e ai consumatori di acquistare prodotti direttamente a livello transfrontaliero?

    4.1.4

    Le principali barriere dal lato dell’offerta sono elencate al punto 3.2. Per abbattere tali barriere, è necessario:

    semplificare le procedure giuridiche transfrontaliere finalizzate all’esecuzione efficace delle decisioni giudiziarie,

    adottare norme e/o principi comuni in materia di:

    identificazione dei clienti in linea con i requisiti per il riconoscimento dei clienti e per la prevenzione del riciclaggio di denaro,

    identificazione delle imprese in base alle modalità con cui queste svolgono la loro attività oppure, in alternativa, per l’identificazione adeguata dei beneficiari finali,

    contratti online relativi a prodotti finanziari (ad esempio acquisto in contanti di quote di fondi, azioni ecc.),

    commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti e servizi finanziari (specialmente nel caso di campagne pubblicitarie aggressive),

    società distributrici che forniscono direttamente i prodotti ai clienti (ad esempio, prodotti assicurativi),

    requisiti comuni in materia di informazione minima ai fini dell’accertamento dell’origine dei capitali,

    trasparenza/comparabilità: informativa minima standardizzata riguardo a prodotti e servizi (che fornisca informazioni non solo sui costi a carico del consumatore, ma anche sui benefici per quest’ultimo),

    tener conto delle barriere fiscali, che devono essere prese in considerazione soprattutto per i prodotti di risparmio e investimento, dato che tali barriere possono avere un forte impatto sulla loro redditività. Molti prodotti, ad esempio, vengono sviluppati per trarre vantaggio dalle opportunità create dalle autorità di regolamentazione fiscale per incoraggiare specificamente il risparmio (privilegiando in genere il risparmio a lungo termine, anche se le soglie o i veicoli che beneficiano di questo trattamento favorevole variano notevolmente da un paese all’altro),

    garantire una comunicazione al regolatore del paese ospitante, da parte del regolatore del paese di origine, sufficiente a evitare l’imposizione di requisiti od oneri supplementari, mantenendo nel contempo il livello stabilito di tutela dei consumatori (ad esempio riguardo ai prodotti assicurativi). Inoltre, bisognerebbe intervenire per evitare le situazioni in cui i fornitori di servizi devono sostenere costi aggiuntivi per conformarsi alle normative locali.

    4.1.5

    Le principali barriere dal lato della domanda sono elencate al punto 3.3.

    3.   È possibile superare tali ostacoli in futuro attraverso la digitalizzazione e l’innovazione nel settore delle fintech?

    4.1.6

    Le nuove tecnologie, e in particolare la digitalizzazione, offrono per la prima volta la possibilità di imprimere una svolta decisiva all’offerta transfrontaliera di prodotti finanziari. Esse potrebbero infatti contribuire in misura considerevole ad aumentare la quantità e migliorare la qualità delle informazioni fornite, ad accrescere la trasparenza e la comparabilità dei prodotti e a rendere più agevole l’identificazione dei clienti. Le nuove tecnologie, inoltre, eliminando la necessità di mantenere punti di contatto fisici, potrebbero offrire benefici in termini di risparmio sui costi. Nel contempo, però, esse non possono far venir meno la necessità di superare altri gravi ostacoli quali l’insufficiente livello di armonizzazione dei regimi giuridici e in particolare della tutela dei consumatori.

    4.   Cosa si può fare per garantire che la digitalizzazione dei servizi finanziari non si traduca in una maggiore esclusione finanziaria, in particolare per chi non ha familiarità con il mondo digitale?

    4.1.7

    Non vi è dubbio che in futuro vi saranno ancora delle persone che, per un motivo o per l’altro, non saranno in grado di utilizzare le tecnologie digitali. Ciò non significa, tuttavia, che si debba rinunciare a incoraggiare l’uso di queste tecnologie per l’offerta dei prodotti finanziari. Da un lato, infatti, le tradizionali forme di offerta di tali prodotti saranno disponibili ancora per molto tempo, e dall’altro l’accesso di tali persone a una più ampia categoria di prodotti potrà essere garantito anche in virtù di servizi di consulenza finanziaria ben regolati.

    5.   Quale approccio bisognerebbe adottare se le opportunità presentate dalla crescita e dalla diffusione delle tecnologie digitali generassero nuovi rischi per la protezione dei consumatori?

    4.1.8

    L’ampia diffusione delle tecnologie digitali sicuramente porrà di fronte a determinate sfide per la sicurezza dell’informazione, la protezione dei dati personali e la tutela dei consumatori. Pertanto, accanto alle diverse normative che disciplinano l’offerta — e la domanda — di prodotti finanziari attraverso tali tecnologie, si dovrebbero valutare i rischi derivanti da queste sfide e offrire le soluzioni adeguate per ridurli al minimo.

    6.   I clienti hanno accesso a prodotti finanziari comprensibili, semplici e sicuri in tutta l’Unione europea? In caso contrario, cosa si può fare per rendere possibile tale accesso?

    4.1.9

    Non esiste una definizione comunemente accettata di prodotti finanziari «comprensibili, semplici e sicuri». Tuttavia, generalmente si ritiene che, per essere tali, i prodotti debbano soddisfare condizioni quali la trasparenza dei prezzi, l’adeguatezza e la comprensibilità delle informazioni, che devono essere fornite nella lingua dell’utente, la comparabilità con prodotti analoghi, la chiarezza dei meccanismi e la semplicità dei risultati. Condizioni, queste, non facilmente realizzabili in un mondo complesso come il mercato finanziario.

    4.1.10

    Prodotti con siffatte caratteristiche, quantomeno se intese in senso stretto, sono raramente disponibili sui mercati e quindi non facilmente accessibili ai consumatori. E ciò vale tanto per i paesi in cui i mercati finanziari sono molto sviluppati, quanto per quelli in cui lo sono meno. La grande varietà dei prodotti disponibili in alcuni Stati membri non rappresenta necessariamente un vantaggio per i consumatori, poiché anzi può ingenerare confusione, rendere loro più difficile scegliere e quindi portarli a compiere scelte sbagliate.

    4.1.11

    L’accesso a prodotti dotati delle caratteristiche auspicate può essere garantito definendo, a livello europeo, una categoria di prodotti finanziari «di base» (22) che rispondano a determinati requisiti standard in funzione delle esigenze che sono intesi a soddisfare. Tali prodotti dovrebbero essere certificati e recare una denominazione specifica in modo da essere facilmente riconoscibili dai consumatori. In una categoria siffatta potrebbero rientrare prodotti di utilizzo comune quali i vari tipi di conti di risparmio e di assicurazioni sulla vita a termine fisso; e, se si considera il tasso relativamente elevato di commercializzazione transfrontaliera degli OICVM, vi è motivo di attendersi che il nuovo prodotto pensionistico personale paneuropeo standardizzato (PEPP) possa essere creato sulla base degli stessi fattori che hanno garantito il successo degli OICVM ed essere incluso in questa medesima classe. L’esistenza di una tale categoria di prodotti farebbe crescere la fiducia nei mercati finanziari.

    7.   L’attuazione in tutta l’Unione di norme UE in materia di servizi finanziari al dettaglio rappresenta un problema per la fiducia dei consumatori e l’integrazione del mercato?

    4.1.12

    In molti paesi sono stati riscontrati una regolamentazione interna eccessiva che si sovrappone a quella europea (il cosiddetto gold-plating  (23)), interpretazioni divergenti delle normative europee, ritardi nell’armonizzazione e differenze nelle pratiche di trasposizione della legislazione europea in quella nazionale come anche nella sua applicazione, che danno luogo a requisiti e oneri amministrativi eccessivi. Tutto ciò ostacola l’integrazione e influisce negativamente sulla fiducia dei consumatori.

    4.1.13

    Le autorità di vigilanza dell’UE (AEV) hanno l’incarico di tutelare i consumatori. Il CESE incoraggia lo svolgimento di tale compito nel rispetto dei seguenti principi:

    la mobilità del consumatore tra i diversi fornitori non dovrebbe essere uno scopo assoluto, bensì dipendere sempre dalla scelta del consumatore, che è determinata da una serie di fattori diversi: qualità e varietà dei prodotti e servizi offerti, potenziale complementarità delle offerte, livello di soddisfazione ecc.,

    le pratiche di vendita abbinata di prodotti finanziari preassemblati dovrebbero essere esercitate con cautela, e i clienti dovrebbero ricevere informazioni chiare e trasparenti. Quando si offrono prodotti di questo tipo, se ne deve garantire la tracciabilità (24).

    4.1.14

    Infine, le AEV devono dare sempre la preferenza alle pratiche che risultano migliori per i clienti. Le priorità devono essere:

    ridurre la complessità dell’attuale quadro normativo,

    assicurare alle AEV le risorse necessarie per svolgere le proprie attività,

    promuovere una migliore alfabetizzazione finanziaria dei consumatori.

    8.   Occorre considerare altre prove o altri sviluppi in relazione alla concorrenza e alle scelte, a livello transfrontaliero, nell’ambito dei servizi finanziari al dettaglio?

    4.1.15

    Il Libro verde comprende bene le tendenze attualmente dominanti, ossia una debole concorrenza transfrontaliera nel settore dei servizi finanziari al dettaglio e una scelta limitata di prodotti finanziari per i consumatori.

    4.2    Aiutare i consumatori nell’acquisto di prodotti finanziari a livello transfrontaliero.

    4.2.1   Far sì che essi conoscano l’offerta disponibile.

    4.2.1.1

    Fornire ai consumatori informazioni migliori e aiutarli nel processo di cambiamento.

    9.   Quale sarebbe il canale più idoneo per sensibilizzare i consumatori circa i diversi servizi finanziari al dettaglio e prodotti assicurativi disponibili in tutta l’Unione?

    4.2.1.1.1

    È indubbiamente essenziale migliorare l’alfabetizzazione finanziaria e l’accessibilità della consulenza finanziaria: i consumatori dovrebbero non solo disporre di informazioni accessibili, ma anche essere in grado di comprenderle o, in alternativa, di avere accesso a servizi di consulenza corretti e di qualità.

    4.2.1.2

    Nonostante la crescente tendenza dei consumatori a ricorrere ai servizi digitali per reperire informazioni, una gran parte di essi continua a preferire un contatto personale soprattutto durante la trattativa sui prodotti. Tuttavia, dato lo stato attuale delle conoscenze, dei comportamenti e delle preferenze del consumatore, le banche potrebbero concepire canali più adatti per migliorare la conoscenza dei consumatori in materia di servizi finanziari – ad esempio, un sito web per tutta l’UE specificamente rivolto ai consumatori. Quanto alle fonti di finanziamento di un siffatto sito web, esse andrebbero discusse ulteriormente, ma al riguardo si potrebbero unire gli sforzi delle amministrazioni nazionali, degli enti locali e di altri aggregatori di dati. Nel creare un tale strumento, bisognerà tener conto del fatto che i comparatori di prodotti assicurativi si collocano principalmente in un contesto di comprensione culturale nazionale. Sarà pertanto molto difficile, per un comparatore di prodotti assicurativi unico per tutta l’UE, riuscire a rispondere efficacemente alla diversità degli utilizzatori/clienti europei, e ciò specialmente quando la comparazione riguardi il rischio che l’assicurazione è intesa a coprire, rischio che è necessariamente legato a un determinato contesto (culturale, giuridico, fiscale, sociale ecc.) nazionale e locale.

    10.   Cos’altro si può fare per agevolare la distribuzione transfrontaliera dei prodotti finanziari mediante intermediari?

    4.2.1.2.1

    Il CESE appoggia gli interventi intesi a rendere il mercato più efficiente, flessibile e trasparente, e approva il fatto che l’iniziativa normativa in esame sia incentrata su una migliore tutela dei consumatori. Considera che una migliore qualità dei servizi che accompagnano la prestazione di servizi finanziari potrebbe essere ottenuta anche utilizzando meglio i vantaggi dati dalla digitalizzazione e sfruttando il potenziale offerto da diversi intermediari, con personale ben formato e qualificato e una metodologia adeguata per fornire un’informazione completa, obiettiva e comparabile per la scelta del consumatore.

    11.   Occorrono ulteriori interventi per incoraggiare la comparabilità e/o agevolare il passaggio a servizi finanziari al dettaglio da parte di fornitori con sede nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro? In caso affermativo, che tipo di interventi e per quali segmenti di prodotti?

    4.2.1.2.2

    L’informazione fornita deve essere precisa, comprensibile e significativa per gli utenti. Occorre evitare di sommergere i consumatori di informazioni oppure di semplificare eccessivamente la realtà al fine di enfatizzare il maggiore rendimento di un prodotto. Un buon esempio in tal senso è la pratica, seguita nel Regno Unito, consistente nel cambiare il fornitore dei servizi finanziari, dove l’accuratezza del cambio tra la banca mandante e quella ricevente è garantita da un terzo soggetto indipendente, il quale si assicura, entro sette giorni lavorativi, che il processo si svolga in modo semplice e trasparente per il consumatore. Un’altra buona pratica è costituita dalla portabilità dei mutui ipotecari, introdotta nel 2006 in Italia (25).

    4.2.1.3

    Affrontare il problema delle spese complesse e proibitive delle transazioni estere.

    12.   Cos’altro si può fare a livello di UE per affrontare il problema di commissioni eccessive applicate sui pagamenti transfrontalieri (ad esempio bonifici) con valute diverse all’interno dell’Unione?

    4.2.1.4

    Il regolamento UE n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) ha già eliminato le differenze tra le commissioni applicabili ai pagamenti transfrontalieri in euro e quelle per i corrispondenti pagamenti in euro a livello nazionale. Si potrebbe condurre una valutazione ad hoc per verificare se l’applicazione di tale disposizione a tutte le valute all’interno dell’UE (ossia l’allineamento delle commissioni transfrontaliere e di quelle nazionali per i pagamenti in una determinata valuta) sarebbe opportuna e apporterebbe benefici ai consumatori. Per quanto riguarda le informazioni da fornire all’utente di servizi di pagamento, ai sensi della nuova direttiva in materia (seconda direttiva sui servizi di pagamento — 2nd Payment Service Directive — PSD2) (27) i prestatori di tali servizi sono tenuti ad informare l’utente, prima che questi sia vincolato da un contratto o un’offerta, su «tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento» nonché — nel caso in cui l’operazione implichi una conversione valutaria — sul «tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento». La medesima direttiva detta disposizioni analoghe anche riguardo alle informazioni che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire al pagatore e al beneficiario una volta che l’operazione è stata eseguita. Il CESE ritiene che non siano necessarie ulteriori iniziative, dato che la PSD2 pone già chiari requisiti di trasparenza per i prestatori di servizi di pagamento. Inoltre, l’applicazione del suddetto regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri potrebbe essere estesa ad altre valute diverse dall’euro all’interno dell’UE.

    13.   Oltre agli obblighi di informativa esistenti  (28) , occorrono ulteriori interventi per garantire che i consumatori siano a conoscenza delle commissioni di conversione della valuta addebitate loro per le transazioni transfrontaliere?

    4.2.1.5

    Il CESE ritiene che la PSD2 ponga chiari requisiti di trasparenza che consentiranno sia ai pagatori che ai beneficiari di essere debitamente informati sul tasso di cambio applicato prima e dopo l’esecuzione di un’operazione transfrontaliera. La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 13 gennaio del 2018, per cui non sono necessarie ulteriori iniziative.

    4.2.2   Accedere ai servizi finanziari da tutta Europa.

    14.   Cosa si può fare per limitare la discriminazione immotivata basata sulla residenza nel settore finanziario al dettaglio, compreso il settore assicurativo?

    L’offerta di servizi finanziari al dettaglio oltre confine è difficoltosa e può rivelarsi economicamente svantaggiosa per gli operatori interessati. Le differenze culturali tra consumatori per quanto concerne la propensione al rischio, il comportamento, l’esperienza e l’alfabetizzazione finanziaria potrebbero risultare troppo rilevanti. Le banche sono ben consapevoli del fatto che la fiducia è un aspetto chiave delle relazioni finanziarie, ragion per cui possono preferire l’instaurazione di rapporti con clienti che condividono le loro conoscenze e hanno aspettative da loro comprensibili. In ogni caso, l’armonizzazione delle norme elencate nella risposta alla domanda n. 2 potrà essere di grande aiuto in questo senso.

    4.2.2.1

    Per gli assicuratori, la residenza è un aspetto importante da considerare perché:

    nel decidere, ad esempio, in merito alle condizioni e alle tariffe dell’assicurazione sulla casa, è necessario tener conto di fattori locali quali il clima o la sismicità. In mancanza di una determinata massa critica, è impossibile fornire servizi in maniera redditizia, e i modelli attuariali presentano un notevole margine di errore quando il numero degli eventi utilizzati per i calcoli non è sufficientemente elevato; inoltre, nella copertura dei rischi attraverso la riassicurazione, i modelli riassicurativi assegnano alla copertura prezzi diversi a seconda della località.

    Questi elementi fanno sì che l’offerta di servizi e prodotti assicurativi oltre confine sia oggettivamente più difficile che nei paesi in cui vi è un volume sufficiente di operazioni – ragion per cui nella considerazione di tali elementi non bisognerebbe ravvisare una discriminazione basata sulla residenza del cliente.

    La prestazione transfrontaliera di determinati prodotti assicurativi è molto difficile, ed anzi quasi impossibile nei casi in cui le esigenze reali dei clienti che i prodotti sono intesi a soddisfare dipendono in larga misura da specificità culturali e da differenze nel comportamento e nei fattori di rischio determinate esclusivamente a livello nazionale.

    Ai fini della prestazione di questi servizi, inoltre, occorrerebbe tenere conto anche dell’aspetto psicologico. In concreto, infatti, il servizio di assicurazione viene prestato in un momento di difficoltà per l’assicurato. In una tale circostanza, è prevedibile che il cliente abbia bisogno di sostegno e comprensione. Se ha stipulato un contratto per il prodotto assicurativo su Internet con una compagnia che ha sede all’estero e che magari utilizza una lingua diversa dalla sua, il cliente potrebbe provare un senso di insicurezza nel momento in cui ha bisogno di questo sostegno.

    In alcuni Stati membri, poi, i clienti tendono a preferire il risarcimento per equivalente del danno subito, mentre in altri Stati membri preferiscono il risarcimento in forma specifica.

    4.2.2.2

    Aumentare la portabilità dei prodotti.

    15.   Che cosa si può fare a livello di UE per agevolare la portabilità dei prodotti finanziari al dettaglio, ad esempio, le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni sanitarie private?

    4.2.2.2.1

    In linea di massima, i prodotti assicurativi che offrono una rendita o il versamento di un capitale sarebbero più facilmente trasferibili rispetto a quelli che forniscono un servizio o la gestione delle richieste di indennizzo.

    4.2.2.2.2

    I prodotti assicurativi vita sono già portabili, seppure entro certi limiti, nel senso che l’assicurato è coperto durante i suoi viaggi all’estero, tranne nel caso in cui si rechi in paesi ad alto rischio. L’assicurazione sulla vita stipulata in un determinato luogo garantisce copertura al cliente a prescindere dalla sua ubicazione. Ma resta ancora il caso in cui il titolare della polizza si sposti in un altro paese non per viaggiare ma per risiedervi in via permanente. In una situazione di questo tipo, l’assicurato dovrebbe poter mantenere la sua polizza, adeguandone il premio o la copertura. In tutti questi casi si tratterebbe di prodotti assicurativi intesi a erogare una determinata somma di denaro.

    4.2.2.2.3

    I prodotti assicurativi di altro tipo non sono di per sé facilmente portabili, in quanto le loro condizioni sono intrinsecamente legate ad elementi specifici di un determinato paese. Ad esempio, nel caso dell’assicurazione sanitaria, la configurazione e la tariffazione del prodotto dipendono in larga misura dalla copertura fornita dal sistema sanitario pubblico del paese in cui viene stipulata la polizza.

    4.2.2.2.4

    A questo proposito si pone anche una questione di scala: adeguare il prodotto specificamente per il cliente alle effettive condizioni di cui potrebbe aver bisogno quando vive all’estero è teoricamente possibile, ma comporterebbe la rinuncia alla possibilità di realizzare economie di scala. Il prodotto sarebbe eccessivamente personalizzato per il suo caso specifico, e il soggetto che lo fornisce risulterebbe meno competitivo rispetto agli operatori effettivamente «locali». In questo caso, la soluzione migliore sarebbe quella di promuovere la cooperazione tra compagnie di assicurazione presenti in più paesi europei.

    4.2.2.3

    Un altro caso di prodotti assicurativi che forniscono servizi è quello dell’assicurazione sulla casa e sull’automobile. Per i prodotti che offrono copertura per la riparazione di un danno o in caso di sinistro automobilistico, è necessario che la compagnia di assicurazione abbia stipulato accordi con fornitori di servizi in tutto il paese, il che richiede una certa scala per essere sostenibile sul piano commerciale. Tuttavia, un’opzione praticabile consiste nel promuovere la cooperazione con compagnie (di assicurazione) locali per offrire tale servizio anche in altri paesi.

    4.2.2.4

    Agevolare l’accesso e il riconoscimento dell’assicurazione di responsabilità professionale a livello transfrontaliero.

    16.

    Cosa si può fare a livello di UE per agevolare l’accesso per i fornitori di servizi all’assicurazione di responsabilità professionale obbligatoria e il relativo riconoscimento transfrontaliero?

    4.2.3

    Un modo per consentire l’accesso all’assicurazione di responsabilità professionale obbligatoria su base transfrontaliera sarebbe quello di armonizzarne gli importi e le condizioni.

    4.2.3.1

    Avere fiducia per trarre vantaggio dalle opportunità offerte in altri paesi europei.

    4.2.3.2

    Agevolare l’accesso e il riconoscimento dell’assicurazione di responsabilità professionale a livello transfrontaliero.

    17.   Occorrono ulteriori interventi a livello di UE per migliorare la trasparenza e la comparabilità dei prodotti finanziari (in particolare mediante soluzioni digitali) al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori?

    4.2.3.2.1

    Uno dei possibili strumenti utili per rendere i consumatori più consapevoli è costituito, ad avviso del CESE, dai siti web indipendenti che forniscono informazioni sui singoli prodotti e servizi, consentendone il confronto, offerti dai diversi prestatori nei vari Stati membri. Il CESE appoggia con forza l’idea di realizzare un sito web ufficiale dedicato, gestito da un amministratore designato a livello legislativo, con gli operatori tenuti ad aggiornare periodicamente essi stessi le informazioni relative alla rispettiva offerta, oppure attraverso una rete creata da organizzazioni di consumatori negli Stati membri. Si potrebbero anche collegare diversi siti web in un sistema interconnesso, decentralizzato.

    Quando le soluzioni digitali vengono utilizzate a scopo comparativo, le piattaforme devono fornire informazioni chiare riguardo alla comparazione di prodotti equivalenti e ai possibili rischi del loro utilizzo per i consumatori. Quando le differenze sono più numerose di quelle comparabili mediante la piattaforma (le piattaforme si concentrano di solito soprattutto sul prezzo), le caratteristiche che non vengono comparate devono essere indicate chiaramente. E devono essere elencate anche tutte le condizioni significative ai fini della differenziazione dei prodotti. I consumatori dovrebbero essere avvisati in modo chiaro circa i rischi che l’uso delle piattaforme di comparazione può comportare (rischi connessi, ad esempio, all’aggregazione dei loro dati personali).

    4.2.3.2.2

    Infine, la comparazione dovrebbe basarsi su parametri significativi e non essere fuorviante. L’utilizzo dei dati personali va assolutamente limitato al minimo necessario per offrire un valore aggiunto ai consumatori, mentre le informazioni fornite devono essere chiare e facilmente comprensibili.

    4.2.3.3

    Migliorare gli strumenti di ricorso per i servizi finanziari al dettaglio.

    18.   Occorre adottare misure per accrescere la sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della FIN-NET e la relativa efficacia nel contesto dell’attuazione della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie?

    4.2.3.3.1

    La risoluzione extragiudiziale delle controversie è una procedura notevolmente più flessibile del procedimento giudiziario: più economica, più rapida e con assai minori formalità. Una tale procedura è particolarmente utile proprio a livello internazionale; e, poiché si desidera che l’offerta e la domanda di servizi finanziari transfrontalieri aumentino, il ruolo della FIN-NET dovrebbe essere rafforzato. Purtroppo, in questa fase la consapevolezza dei consumatori riguardo alle possibilità offerte dalla FIN-NET è relativamente bassa, e occorrerebbe adottare misure per migliorare questa situazione. Inoltre, non tutti gli Stati membri dell’UE — soltanto 22 su 28 — sono anche membri della FIN-NET (29). Se la situazione dovesse rimanere tale, è evidente che la FIN-NET non potrà essere utilizzata come un’infrastruttura che agevoli la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. Al riguardo dovrebbero essere prese in attenta considerazione le possibilità offerte dall’introduzione di un obbligo normativo in tal senso.

    19.   I consumatori hanno un accesso idoneo ai risarcimenti finanziari in caso di vendita fraudolenta di prodotti finanziari al dettaglio e assicurazioni? In caso negativo, come si può intervenire per garantire detto accesso?

    4.2.3.3.2

    Nella maggioranza dei casi, un tale accesso non esiste. Il concetto di vendita fraudolenta risulta ancora poco compreso e trova una limitata applicazione pratica a causa della sua formulazione poco chiara e della scarsa esperienza in materia delle autorità di regolamentazione (30). I test per determinare l’idoneità dei prodotti finanziari per i consumatori sono, per molti aspetti, puramente formali e non conducono alla scelta dei prodotti più adatti per loro.

    4.2.3.3.3

    Se si vuol garantire l’accesso ai risarcimenti pecuniari, occorre introdurre una definizione univoca, precisa e applicabile nella pratica di «vendita fraudolenta» e adottare una prassi normativa paneuropea che sanzioni le vendite di questo tipo (31).

    4.2.3.4

    Tutela delle vittime in caso di assicuratori di autoveicoli insolventi.

    20.   Occorre intervenire per garantire che le vittime di incidenti stradali siano coperte da fondi di garanzia di altri Stati membri qualora la compagnia assicurativa divenga insolvente?

    4.2.3.5

    Un esempio di buona pratica in questo campo proviene dalla Spagna: in quel paese, infatti, un apposito organismo denominato «Consorcio de Compensación de Seguros» funge da assicuratore nel caso in cui nessuna compagnia assicurativa abbia accettato di coprire il rischio o possa comunque erogare l’indennizzo (ad esempio in caso di insolvenza, e sempre in via sussidiaria). La garanzia offerta da questo organismo è applicabile esclusivamente ai soggetti spagnoli. Al fine di garantire che le vittime di incidenti stradali beneficino dello stesso livello di copertura, la Commissione europea dovrà chiedere a tutti gli Stati membri un sistema di garanzia analogo. Si potrebbe considerare di estendere un simile strumento su scala europea ai paesi in cui esso non esiste.

    4.2.3.6

    Aumentare la trasparenza e la comparabilità delle assicurazioni accessorie.

    21.   Quali ulteriori misure possono essere adottate per migliorare la trasparenza sui prodotti assicurativi accessori e per garantire che i consumatori possano compiere decisioni informate prima di acquistare tali prodotti? Nel settore del noleggio auto, occorre adottare misure specifiche in merito ai prodotti opzionali?

    4.2.3.6.1

    La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (32) ha rafforzato gli obblighi di trasparenza nelle informazioni per i distributori di prodotti assicurativi, e in particolare — sebbene con talune restrizioni (soglia) — per gli intermediari di prodotti assicurativi accessori. Inoltre, nel 2015 cinque grandi società di autonoleggio si sono impegnate a migliorare i loro siti web per informare meglio i consumatori sui prodotti assicurativi e le coperture opzionali. Queste iniziative rappresentano dei passi avanti positivi. Gli Stati membri avranno tempo fino al 23 febbraio 2018 per recepire la direttiva sulla distribuzione assicurativa, ed è quindi troppo presto per capire se siano necessarie ulteriori misure. Allo stesso tempo è opportuno che la Commissione verifichi se le società di autonoleggio abbiano tenuto fede ai loro impegni, non soltanto per quanto riguarda i prodotti assicurativi, e consideri ulteriori misure volte a rafforzare la trasparenza e a prevenire un danno per i consumatori.

    4.2.3.6.2

    Nel caso del settore dell’autonoleggio, è importante tenere conto del fatto che i requisiti dei prodotti assicurativi aggiuntivi sono spesso differenziati in funzione del profilo di rischio della persona che noleggia il veicolo (in genere collegato a un limite della carta di credito) o a seconda della proporzione di sinistri automobilistici o di altre caratteristiche del mercato dello Stato membro. In ogni caso, le informazioni precontrattuali e gli sforzi volti a fornire diverse offerte comparabili sono importanti per i consumatori, ragion per cui sarebbe opportuno attendere che sia data piena attuazione ai requisiti di questa direttiva prima di valutare se siano necessarie ulteriori misure.

    4.3    Creare nuove opportunità di mercato per i fornitori.

    4.3.1   Affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

    4.3.1.1

    Aiutare le imprese a fare buon uso della digitalizzazione.

    22.   Cosa si può fare a livello di UE per aiutare le imprese a creare e fornire servizi finanziari digitali innovativi in tutta Europa, con adeguati livelli di sicurezza e protezione dei consumatori?

    4.3.1.1.1

    Il CESE accoglie con favore il fatto che vengano promossi servizi finanziari digitali innovativi in tutta Europa. Osserva però che le banche sono i principali fornitori di servizi finanziari e che anch’esse devono essere incoraggiate a cogliere attivamente le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. A tal fine, esse devono essere soggette alle stesse norme valide per i loro concorrenti che offrono servizi analoghi, e ciò comporta la necessità di sottoporre a revisione gli elementi fondamentali della regolamentazione bancaria nella maggior parte dei settori, affinché siano garantite condizioni eque di concorrenza in termini di:

    requisiti prudenziali,

    fornitura dei servizi di pagamento,

    applicazione dei requisiti relativi alle procedure di identificazione del cliente e alla prevenzione del riciclaggio di denaro,

    raccomandazioni riguardanti la sicurezza durante l’esecuzione dei pagamenti,

    livello avanzato di sicurezza elettronica.

    4.3.1.2

    Abilitare la firma e la verifica dell’identità elettroniche.

    23.   Occorrono ulteriori interventi per migliorare l’applicazione della normativa antiriciclaggio a livello di UE, in particolare per garantire che i fornitori di servizi possano identificare i clienti a distanza mantenendo le norme del quadro attuale?

    4.3.1.2.1

    Esistono tuttora molte differenze tra il quadro normativo sull’identificazione elettronica e i requisiti per l’identificazione del cliente e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Le normative vigenti richiedono l’identificazione e la valutazione personali del cliente affinché questi sia accettato su base permanente. Requisiti simili limitano lo sviluppo di servizi finanziari pienamente digitalizzati, ponendo significativi ostacoli all’accettazione di nuovi consumatori e determinando un aumento dei costi.

    4.3.1.2.2

    Occorrono ulteriori interventi per rimediare all’assenza di un meccanismo paneuropeo per l’identificazione e la firma elettroniche nell’UE a causa delle differenze nelle prassi nazionali: benché la normativa fissi principi comuni in materia di firma elettronica negli Stati membri, il modo in cui tali principi vengono applicati a livello nazionale dagli operatori locali impedisce il riconoscimento transfrontaliero delle firme digitali; gli operatori digitali locali non sono interconnessi, e ciò limita la loro capacità di offrire ai consumatori europei servizi finanziari interamente digitalizzati.

    24.   Occorrono ulteriori interventi per promuovere l’adozione e l’impiego dell’identificazione e delle firme elettroniche nei servizi finanziari al dettaglio, comprese le norme di sicurezza?

    4.3.1.2.3

    Sì, occorrono ulteriori interventi per quanto riguarda:

    il sostegno alla creazione di agenzie di certificazione indipendenti che verifichino l’identità dei clienti di servizi digitali e conducano indagini per l’identificazione personale del cliente,

    il chiarimento degli aspetti contraddittori tra le regole in materia di identificazione digitale, e le procedure di prevenzione del riciclaggio di denaro e di identificazione personale dei clienti,

    l’avvio di una cooperazione tra le imprese finanziarie e le autorità europee e nazionali per l’elaborazione di principi comuni, in materia di identificazione digitale delle firme, che possano essere applicati sia dalle amministrazioni pubbliche che dalle imprese finanziarie,

    la considerazione della possibilità di adottare un’identificazione e una firma digitali europee uniformi, che eventualmente diventino la base dell’identificazione dei consumatori anche da parte degli istituti finanziari.

    4.3.1.3

    Migliorare l’accesso e la fruibilità dei dati finanziari.

    25.   A Suo avviso, quali dati occorrono per valutare l’affidabilità creditizia?

    4.3.1.3.1

    Benché vi sia accordo di principio riguardo a quali aspetti della situazione finanziaria dei clienti debbano essere considerati al fine di valutarne l’affidabilità creditizia, i creditori si affidano al proprio giudizio di esperti e a metodologie interne di valutazione e gestione per ogni singola richiesta. Bisognerebbe evitare di adottare misure che obblighino le banche a condividere le informazioni da esse acquisite riguardanti l’affidabilità creditizia dei propri clienti. Allo stesso tempo, i dati grezzi (non ancora elaborati) potrebbero essere condivisi, con il consenso del cliente interessato e nel rispetto delle norme UE in materia di protezione dei dati. Ciò migliorerebbe la comparabilità della valutazione dell’affidabilità creditizia.

    26.   Il maggiore uso di dati personali di natura finanziaria e non da parte delle imprese (incluse quelle tradizionalmente non finanziarie) necessita di ulteriori interventi per favorire l’offerta di servizi o per garantire la tutela dei consumatori?

    4.3.1.3.2

    Gli istituti finanziari si sforzano di acquisire una maggiore familiarità con il comportamento dei consumatori, in modo da poter diversificare e personalizzare i prodotti e i servizi in maniera più efficace. Ciononostante, non esistono regole chiare sui modi in cui i dati raccolti devono essere utilizzati, neanche quando i consumatori hanno dato il loro consenso al riguardo. Il CESE reputa opportuno garantire una maggiore chiarezza riguardo all’applicabilità delle norme in questo campo, in modo da proteggere i consumatori e nel contempo offrire loro la possibilità di trarre vantaggio dalle innovazioni finanziarie.

    27.   Occorre rafforzare i requisiti circa il formato, il contenuto o l’accessibilità dei registri assicurativi dei sinistri (ad esempio in merito al periodo coperto o al contenuto) per garantire che le imprese siano in grado di fornire servizi transfrontalieri?

    4.3.1.3.3

    I registri assicurativi contengono dati personali sensibili dei clienti. Una compagnia di assicurazione sulla casa non può trasmettere tali informazioni ad altre parti interessate, ma solo al cliente vero e proprio. Spetta poi al cliente fornire la sua storia assicurativa a una nuova compagnia di assicurazione. Questo non significa creare un ostacolo ai servizi transfrontalieri, dato che il cliente può portare il suo registro assicurativo in un altro paese di sua scelta. Allo stesso tempo, la Commissione, in collaborazione con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dovrebbe studiare modalità intese a promuovere la standardizzazione degli scambi dei registri dei sinistri tra le compagnie assicurative e l’accettazione dei reciproci sistemi di bonus-malus.

    4.3.1.4

    Favorire l’offerta di servizi post-vendita.

    28.   Occorrono ulteriori interventi per aiutare le imprese a fornire servizi post-contrattuali in un altro Stato membro senza una filiale o succursale?

    4.3.1.4.1

    I servizi post-contrattuali forniti in un altro Stato membro non dovrebbero differenziarsi da quelli forniti nel paese in cui sono disponibili i relativi prodotti. Ciò significa che, nell’offerta transfrontaliera dei prodotti finanziari, il prodotto e i relativi servizi post-contrattuali andrebbero considerati come parti integranti di un unico servizio. Occorre assicurarsi che questo principio sia rispettato, altrimenti i consumatori subiranno un trattamento diseguale. È importante che le autorità di regolamentazione competenti vigilino sul rispetto di questo principio.

    4.3.1.4.2

    Le piattaforme che sostengono le imprese (aziende) nell’offerta transfrontaliera dei loro prodotti dovrebbero includere anche sezioni adibite ai servizi post-contrattuali. Un modo concreto di mettere le imprese in condizione di offrire tali servizi post-contrattuali consiste nell’incoraggiarle a raggrupparsi e a lavorare insieme per ottenere dimensioni di scala sufficienti.

    4.3.1.5

    Convergenza delle procedure per insolvenza delle persone fisiche, valutazione immobiliare ed escussione delle garanzie.

    29.   Occorrono ulteriori interventi per incoraggiare i finanziatori ad erogare prestiti o mutui transfrontalieri?

    4.3.1.5.1

    Il problema di fondo in questo campo riguarda la riscossione coattiva dei crediti nel caso in cui il mutuatario non adempia le sue obbligazioni contrattuali. E ciò fa sì che attualmente i finanziatori non considerino l’offerta di mutui ipotecari transfrontalieri una prospettiva attraente. Sono pertanto necessari ulteriori interventi per stimolare in tal senso il mercato interno dell’UE.

    4.3.1.5.2

    I mutui e i prestiti ipotecari sono tra i prodotti finanziari la cui offerta transfrontaliera si scontra con il maggior numero di difficoltà e di ostacoli. Anzi, è probabile che, se si considera l’intera gamma dei prodotti finanziari al dettaglio, questi siano quelli per i quali il processo di superamento degli ostacoli sarà più lungo. Di conseguenza, in questa fase iniziale, è meglio concentrare gli sforzi per acquisire esperienza pratica e fornire stimoli in relazione ad altri servizi finanziari al dettaglio per i quali si riscontrano meno ostacoli.

    4.3.2

    Conformità ai diversi requisiti normativi negli Stati membri ospitanti.

    4.3.2.1

    Agevolare la conformità delle imprese ai requisiti giuridici applicabili in altri Stati membri.

    30.   Occorre intervenire a livello di UE affinché i governi degli Stati membri o le autorità nazionali competenti offrano assistenza pratica (ad esempio mediante sportelli unici) al fine di agevolare le vendite transfrontaliere di servizi finanziari, in particolare per imprese o prodotti innovativi?

    4.3.2.1.1

    Nei vari Stati membri si riscontra un’applicazione discontinua, incoerente e contraddittoria delle normative europee in diversi campi – ad esempio, ma non soltanto, nell’offerta di prodotti di investimento. Occorre pertanto richiedere l’assistenza delle autorità nazionali al fine di eliminare la sovraregolamentazione (gold-plating).

    Un’altra iniziativa valida è costituita dalla rete SOLVIT, che assiste le imprese a livello UE nella risoluzione di problemi con le autorità pubbliche che non applicano correttamente le normative europee, mentre gli «sportelli unici» offrono assistenza alle imprese riguardo agli obblighi che l’offerta transfrontaliera di servizi comporta (33).

    4.3.2.1.2

    Mettendo a frutto l’esperienza maturata da SOLVIT, occorre adoperarsi per giungere a una soluzione mirata in modo specifico ai prodotti finanziari, volta a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli organismi nazionali di regolamentazione – i quali dovrebbero anche aiutare le imprese innovative a comprendere i loro obblighi.

    31.   Quali misure sarebbero più utili affinché le imprese possano usufruire della libertà di stabilimento oppure della libertà di prestazione di servizi per prodotti innovativi (come ad esempio una cooperazione semplificata tra le autorità di vigilanza del paese d’origine e del paese ospitante)?

    4.3.2.2

    Usufruire appieno della libertà di stabilimento.

    Per gli assicuratori, è spesso necessario essere presenti sul territorio al fine di conoscere meglio i rischi da coprire esistenti sul posto ed i clienti locali. La libertà di stabilirsi in loco è dunque essenziale per le imprese di assicurazione e quindi anche per le società di mutua assicurazione. Tuttavia, l’assenza di un riconoscimento europeo delle forme di impresa dell’economia sociale, comprese le mutue assicuratrici, impedisce alle imprese di questo tipo di stabilirsi negli Stati membri in cui tale forma giuridica non è riconosciuta, frenando così la loro attività transfrontaliera nonché lo sviluppo dei mercati e della concorrenza. Il CESE esorta quindi la Commissione europea, il Consiglio dell’UE, il Parlamento europeo e gli Stati membri a portare avanti il riconoscimento del modello mutualistico nell’Unione europea.

    4.3.2.3

    Creare regimi autonomi o maggiormente armonizzati a livello di UE.

    32.   Per quali prodotti dei servizi finanziari al dettaglio la standardizzazione o i regimi opt-in potrebbero rivelarsi più efficaci nel superamento delle differenze normative tra gli Stati membri?

    4.3.2.3.1

    Dal punto di vista della distribuzione transfrontaliera, i seguenti aspetti sono meritevoli di particolare attenzione:

    l’identificazione dei clienti mediante certificati elettronici. Il CESE ritiene necessario che, per l’offerta di servizi finanziari a distanza, sia istituito un registro europeo [tenuto ad esempio dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)] degli emittenti accreditati di certificati elettronici,

    la possibilità, per i fornitori di servizi finanziari, di conoscere la storia creditizia dei clienti. Tenere un registro creditizio a livello UE è di cruciale importanza per l’offerta transfrontaliera di servizi finanziari, in particolare quelli riguardanti l’erogazione di crediti,

    le procedure di escussione delle garanzie reali fornite per la concessione di un prestito. Risorse e sforzi dovrebbero essere incanalati verso la realizzazione di un quadro normativo europeo uniforme in materia di escussione delle garanzie nell’offerta transfrontaliera di servizi finanziari,

    per quanto riguarda i prodotti assicurativi, quelli che forniscono indennizzi sono più facili da standardizzare: il cliente riceve una somma di denaro, indipendentemente dal suo luogo di residenza; la compagnia deve solo essere in grado di valutare il rischio. L’assicurazione vita sarebbe un buon esempio in tal senso. Tuttavia, per i prodotti assicurativi che offrono un servizio (ad esempio, la riparazione di danni fisici), la standardizzazione e la portabilità non sono possibili. Ciò vale in particolare per determinati prodotti come quelli assicurativi sanitari.

    33.   Occorrono ulteriori interventi a livello di UE in merito al principio di «localizzazione del rischio» nella normativa assicurativa e per chiarire le regole sull’«interesse generale» nel settore assicurativo?

    4.3.2.3.2

    Il rischio viene di norma «localizzato» nel luogo di residenza abituale della persona assicurata, con alcune eccezioni nel caso di beni immobili, riguardo ai quali il rischio è localizzato nella loro ubicazione effettiva. Tale principio è in genere standardizzato in tutto il mondo, e da esso derivano effetti giuridici e fiscali per le parti interessate. Il CESE reputa che il principio della localizzazione del rischio in campo assicurativo sia idoneo allo scopo. Tuttavia, è dell’avviso che le norme di «interesse generale» debbano essere rivedute, in quanto offrono agli Stati membri la possibilità di adottare normative che rischiano di ostacolare la distribuzione transfrontaliera dei prodotti assicurativi.

    Bruxelles, 27 aprile 2016

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  GU C 133 del 14.4.2016, pag. 17.

    (2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93 e GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99. Inoltre, la situazione dovrebbe essere migliorata adesso che la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori dovrebbe essere stata recepita dagli Stati membri (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63 e GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

    (3)  COM(2016) 56 final; COM(2016) 57 final; GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1; GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

    (4)  GU C 191, del 29.6.2012, pag. 80.

    (5)  COM(2007) 226 final.

    (6)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 1.

    (7)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214; GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34; GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35; GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19; GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (8)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24.

    (9)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35; GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

    (10)  COM(2015) 468 final.

    (11)  Cfr. la nota a piè di pagina 2.

    (12)  All’interno dell’UE, il livello dell’alfabetizzazione finanziaria varia considerevolmente: in media, il 52 % della popolazione adulta è finanziariamente alfabetizzato, e i livelli più alti (almeno il 65 %) si riscontrano in Danimarca, in Germania, nei Paesi Bassi e in Svezia, mentre molto più basse sono le percentuali registrate nei paesi dell’Europa meridionale - Grecia (45 %), Spagna (49 %), Italia (37 %) e Portogallo (26 %) - e altrettanto basse quelle rilevate nei paesi che hanno aderito all’UE dal 2004 in poi, quali la Bulgaria (35 %), Cipro (35 %) e la Romania (22 %). A livello mondiale, la popolazione dell’Unione europea risulta (con una media, si è detto, del 52 %) meno alfabetizzata di quelle degli Stati Uniti (57 %), del Canada (68 %) e dell’Australia (64 %). Fonte dei dati: L. Klapper, A. Lusardi e P. van Oudheusden, Financial Literacy Around the World [«L’alfabetizzazione finanziaria nel mondo»], 2015.

    (13)  In un suo parere sulla tutela dei consumatori nelle vendite di prodotti assicurativi e pensionistici, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) osserva che, prima di acquistare tali prodotti online, gli utenti non effettuano le necessarie ricerche di informazioni (parere dell’EIOPA sulla vendita su Internet di prodotti assicurativi e pensionistici, EIOPA-BoS-14/198, 28 gennaio 2015).

    (14)  A. Lusardi e P. Tufano, Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness [«Alfabetizzazione creditizia, esperienza finanziaria e sovraindebitamento»], Journal of Pension Economics and Finance, vol. 14, IV numero speciale, ottobre 2015, pagg. 332-368.

    (15)  J. R. Behrman, O. S. Mitchell, C. K. Soo e D. Bravo, The Effects of Financial Education and Financial Literacy: How Financial Literacy Affects Household Wealth Accumulation [«Gli effetti dell’educazione e dell’alfabetizzazione finanziarie: come l’alfabetizzazione finanziaria incide sull’accumulazione patrimoniale delle famiglie»], American Economic Review: Papers & Proceedings, vol. 102(3), 2012, pagg. 300-304.

    (16)  M. Abreu e V. Mendes, Financial Literacy and Portfolio Diversification [«Alfabetizzazione finanziaria e diversificazione del portafoglio»], Quantitative Finance, vol. 10(5), 2010, pagg. 515-528.

    (17)  T. Jappelli e M. Padula, Investment in financial literacy and saving decisions [«Investimento in alfabetizzazione finanziaria e decisioni di risparmio»], CFS working paper n. 2011/07.

    (18)  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/cms_10_factsheet_en.pdf

    (19)  Federazione europea investitori e utenti di servizi finanziari, Pension Savings: The Real Return [«Risparmi pensionistici: i rendimenti reali»], rapporto di ricerca di Better Finance, edizione 2015.

    (20)  Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), Consultation Paper on the creation of a standardised PanEuropean Personal Pension product (PEPP) [«documento di consultazione sulla creazione di un prodotto pensionistico personale paneuropeo standardizzato (PEPP)»], 2015.

    (21)  Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

    (22)  Come quelli indicati, ad esempio, nell’allegato 1 del parere d’iniziativa del CESE sul tema Educazione finanziaria e consumo responsabile (GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24).

    (23)  Nella comunicazione Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE, COM(2015) 215 final, pag. 7, la Commissione definisce il gold-plating nei seguenti termini: «[…] spesso gli Stati membri recepiscono il diritto dell’UE andando oltre quanto strettamente richiesto dall’atto legislativo (“gold-plating”)»; e, in quello stesso paragrafo, aggiunge che «ciò può aumentare i vantaggi, ma può anche aggiungere costi inutili, erroneamente attribuiti alla legislazione dell’UE, per le imprese e le autorità pubbliche». La sezione INT sta elaborando una relazione informativa sul tema Pratiche di recepimento, che tratta specificamente dell’aggiunta di disposizioni nazionali a quelle contenute nelle direttive dell’UE, e anche il Parlamento europeo sta conducendo uno studio sul tema Il gold-plating nei fondi strutturali e d’investimento europei.

    (24)  GU C 82, del 3.3.2016, pag. 1.

    (25)  Tale misura non ha comportato alcun onere finanziario per i consumatori, e grazie ad essa ogni anno centinaia di migliaia di famiglie e PMI sfruttano l’opportunità che essa offre per rinegoziare i loro mutui ipotecari, risparmiando così migliaia di euro. Tale pratica ha inoltre ispirato l’adozione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 2014, sul credito ipotecario (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

    (26)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

    (27)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    (28)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16; GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338; GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7; GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1;. [COM(2013) 547 final – C7-0230/2013 – 2013/0264 (COD)]. Cfr. articolo 59 e articolo 60, paragrafo 3.

    (29)  Attualmente la FIN-NET ha 56 membri, quasi tutti appartenenti a Stati membri dell’UE, e continua a ricevere domande di adesione da parte di nuovi organismi - un processo, questo, che dovrebbe diventare ancora più rapido dopo l’adozione della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (direttiva ADR).

    (30)  Il concetto di vendita fraudolenta è illustrato in dettaglio al punto 3.7. Questo problema sarà parzialmente superato con l’applicazione della direttiva MiFID e il test di stabilità che essa prevede per alcuni tipi di prodotti. Cfr. la nota a piè di pagina 3.

    (31)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 61 e GU C 18 del 19.1.2011, pag. 24.

    (32)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

    (33)  http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm


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