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Document 52013IP0580

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (2013/2093(INI))

    GU C 468 del 15.12.2016, p. 140–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 468/140


    P7_TA(2013)0580

    Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (2013/2093(INI))

    (2016/C 468/18)

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2013 dal titolo «Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio» (COM(2013)0036),

    visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037),

    vista la relazione della Commissione del 5 luglio 2010 dal titolo «Esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione — Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all'orizzonte 2020» (COM(2010)0355),

    vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (1),

    vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2012, dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),

    vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori (2),

    visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo «Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori — I consumatori a proprio agio nel mercato unico: esercizio di sorveglianza dell'integrazione del mercato unico al dettaglio e delle condizioni dei consumatori negli Stati membri» (SWD(2012)0165),

    vista la comunicazione della Commissione, del 27 novembre 2012, dal titolo «Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme: Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa» (COM(2012)0702),

    vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulle pratiche pubblicitarie ingannevoli (3),

    visti i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e della Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B,

    visto il documento di consultazione della Commissione, del 4 luglio 2013, dal titolo «Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work» (Consultazione delle parti sociali a norma dell'articolo 154 TFUE sulla promozione della cooperazione a livello di UE per prevenire e scoraggiare il lavoro in nero) (C(2013)4145),

    vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591),

    vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (4),

    vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (5),

    vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

    viste le sue risoluzioni dell'11 dicembre 2012 (6) e del 4 luglio 2013 (7) sul completamento del mercato unico digitale,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 in merito alla comunicazione della Commissione sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio (8),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 in merito al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (9),

    vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (10),

    visti la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (11), nonché la relativa pubblicità e il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (12),

    vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (13),

    vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (14),

    vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (15),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0374/2013),

    A.

    considerando che non è facile sottovalutare l'importanza del mercato al dettaglio, dal momento che esso rappresenta l'11 % del PIL dell'UE e oltre il 15 % dell'occupazione totale in Europa, tra lavoratori qualificati e non qualificati, e contribuisce al tessuto sociale;

    B.

    considerando che l'importanza strategica del settore del commercio al dettaglio deve essere pienamente riconosciuta come motore per la crescita, l'occupazione, la competitività e l'innovazione nonché per il rafforzamento del mercato unico europeo;

    C.

    considerando che, in una società sempre più caratterizzata da contatti virtuali via internet, i negozi continuano a rappresentare un punto di incontro tra le persone e che le vie principali e i centri cittadini, in particolare, nonché i punti di vendita diretta da parte dei produttori, possono costituire un luogo in cui condividere le esperienze e servire da punto focale per l'identità locale, l'orgoglio comunitario, il patrimonio comune e i valori condivisi; che, tuttavia, il commercio elettronico e i negozi tradizionali non si escludono a vicenda ma sono, in realtà, complementari;

    D.

    considerando che l'attuale crisi economica sta avendo gravi ripercussioni sul commercio al dettaglio e colpisce soprattutto i piccoli negozi indipendenti;

    E.

    considerando che continuano ad esistere pratiche commerciali sleali che interessano l'intera catena di fornitura, compresi agricoltori e PMI; che le pratiche commerciali sleali hanno inoltre conseguenze negative sugli interessi dei consumatori nonché su crescita e creazione di posti di lavoro;

    1.

    accoglie con favore l'elaborazione da parte della Commissione di un Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio;

    2.

    sostiene che il Piano d'azione avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione agli effetti dell'attuale crisi economica sul commercio al dettaglio e, in particolare, sui piccoli negozi indipendenti;

    3.

    plaude all'intenzione della Commissione di istituire un gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio, ma sottolinea l'importanza che le parti interessate siano rappresentate in modo equilibrato, coinvolgendo, tra l'altro, sia i grandi che i piccoli dettaglianti, i fornitori, le cooperative, i consumatori e i rappresentanti degli interessi ambientali e sociali; chiede alla Commissione di adottare un approccio olistico alla vendita al dettaglio, evitando duplicazioni e un'eccessiva burocrazia, e di garantire la coerenza e lo stretto coordinamento con gli altri consessi esistenti, come la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio;

    4.

    plaude all'istituzione da parte della Commissione del gruppo di esperti ad alto livello sull'innovazione nel settore del commercio al dettaglio e chiede alla Commissione di analizzare rapidamente le imminenti raccomandazioni del gruppo, al fine di promuovere ulteriormente l'imprenditorialità, stimolare l'innovazione e creare posti di lavoro e crescita in Europa;

    5.

    sostiene la tavola rotonda sul commercio al dettaglio, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori come forum istituzionale volto a garantire una posizione di primo piano al commercio al dettaglio nell'agenda politica dell'UE, verificare i progressi nell'attuazione degli aspetti pertinenti del Piano d'azione per il commercio al dettaglio, riferire in merito al lavoro del gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio e aggiornare sui progressi compiuti in altre piattaforme esistenti e con i meccanismi di dialogo informale; chiede al gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio di collaborare strettamente con il Parlamento al fine di organizzare la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio;

    6.

    esorta gli Stati membri a non adottare, nel quadro delle politiche di austerità, provvedimenti che compromettano la fiducia dei consumatori e colpiscano direttamente gli interessi del settore del commercio al dettaglio, come l'aumento dell'IVA, la riclassificazione dei prodotti e delle relative aliquote, o l'incremento delle spese a carico dei negozi; ribadisce l'importanza di migliorare l'accesso ai finanziamenti, soprattutto per le PMI del commercio al dettaglio e all'ingrosso; si compiace a tal proposito del piano d'azione 2011 della Commissione e delle recenti proposte legislative volte a mantenere il flusso di credito alle PMI e migliorarne l'accesso ai mercati di capitale;

    7.

    sottolinea che gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure discriminatorie, come misure commerciali o fiscali che interessano solo determinati settori o modelli commerciali e che falsano la concorrenza;

    8.

    deplora che alcuni Stati membri agiscano in maniera discriminatoria nei confronti delle imprese estere creando nuove barriere che ne rendono difficile lo stabilimento in un certo Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;

    9.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare la massima priorità politica al settore del commercio al dettaglio, in quanto pilastro del mercato unico, compreso il mercato unico digitale, e a eliminare gli ostacoli di carattere normativo, amministrativo e pratico che intralciano l'avvio, lo sviluppo e la continuità delle imprese, il che rende difficile per i dettaglianti sfruttare appieno il mercato interno; ritiene che la legislazione del mercato al dettaglio dovrebbe fondarsi su dati reali, che tengano conto delle esigenze del settore, e basarsi, in particolare, sull'esame e la comprensione del suo impatto sulle piccole imprese;

    10.

    chiede agli Stati membri di recepire le norme sul mercato interno in modo coerente e compatibile e di attuare pienamente e correttamente le regole e la legislazione sul mercato interno; sottolinea che i requisiti sui test e le registrazioni supplementari, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, i vincoli territoriali alla fornitura e misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, in particolare le PMI, privando quindi i cittadini europei del pieno beneficio del mercato unico; esorta altresì la Commissione, al fine di perseguire una migliore governance, ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente le norme del mercato interno, ove necessario avviando procedure di infrazione e accelerando tali procedure con l'utilizzo di una corsia preferenziale;

    11.

    chiede che il quadro di valutazione del mercato interno sia esteso all'attuazione della direttiva sui servizi;

    12.

    incoraggia le federazioni commerciali e le associazioni dei consumatori a fornire maggiori informazioni, formazione e consulenza legale alle parti interessate in merito ai loro diritti e agli strumenti a loro disposizione per la soluzione dei problemi, quali SOLVIT, e a sostenere lo scambio reciproco delle migliori pratiche;

    13.

    accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare strumenti intesi a rendere più agevole per i consumatori l'accesso a informazioni trasparenti, facilmente comprensibili, comparabili e affidabili in materia di prezzi, qualità e sostenibilità dei beni e dei servizi; incoraggia la Commissione a creare una banca dati facilmente accessibile che contenga tutti i requisiti in materia di etichettatura imposti a livello UE e a livello nazionale; mette in guardia, al contempo, dal rischio di una proliferazione delle etichette e dei relativi requisiti e sollecita una semplificazione, anche riunendo vari aspetti della sostenibilità in un'unica etichetta, riducendo nel contempo le disparità tra i requisiti obbligatori imposti a livello nazionale in materia di etichettatura e istituendo, ove opportuno, criteri/valori di riferimento comuni a livello UE;

    14.

    chiede alla Commissione, nel monitorare l'attuazione del suo Piano d'azione, di prestare particolare attenzione alle azioni volte a sostenere il dettagliante indipendente; incoraggia le autorità locali e regionali a promuovere azioni volte a facilitare un accesso equo e a creare condizioni di parità per i dettaglianti indipendenti, nel pieno rispetto di una concorrenza libera e leale, come ad esempio: la promozione del principio dell'«adotta un negozio», per cui i dettaglianti con un negozio di maggiori dimensioni fungono da «mentori» per i negozi più piccoli nella stessa località, in particolare per i nuovi operatori del mercato; la promozione delle associazioni di dettaglianti indipendenti, comprese le cooperative, che beneficiano di un'assistenza reciproca e di determinate economie di scala, pur mantenendo una piena indipendenza; il rispetto del diritto delle autorità locali e regionali di promuovere un clima favorevole ai piccoli negozi indipendenti, che si trovano normalmente nel centro città, riducendo le tariffe energetiche — anche per le insegne illuminate di notte — e il peso degli affitti mediante partenariati pubblico-privato e introducendo sgravi fiscali sulle imposte locali pagate dalle piccole imprese e dai dettaglianti indipendenti, nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, concorrenza, appalti pubblici nel mercato interno e promuovendo la cooperazione tra i vari negozi della stessa zona;

    15.

    ricorda che, pur essendo forse per alcuni consumatori, una concentrazione di negozi fuori dai centri cittadini può anche avere conseguenze ambientali negative e costituire un'ardua impresa per altri consumatori, in particolare gli anziani, le persone con mobilità ridotta o senza un'automobile; chiede, pertanto, che le autorità locali e regionali adottino un approccio equilibrato, tenendo conto altresì del fatto che in molte regioni, soprattutto in considerazione della crisi economica, si è già raggiunto il punto di saturazione; sottolinea che gli sviluppatori del commercio al dettaglio devono continuare ad assumere la responsabilità condivisa di promuovere la sostenibilità, la vera libertà di scelta per i consumatori e l'accesso al mercato dei piccoli negozi; osserva che gli affitti nei centri commerciali fuori dal centro città possono essere troppo elevati per i piccoli negozi indipendenti e sottolinea la necessità di garantire pari condizioni per questi negozi, ad esempio basando i canoni di affitto su una percentuale del fatturato, qualora non sia già una pratica già esistente;

    16.

    riconosce la competenza delle autorità locali in materia di pianificazione urbana; evidenzia tuttavia che la pianificazione urbana non deve essere utilizzata come pretesto per aggirare il diritto di libero stabilimento; ricorda, a tal proposito, l'importanza di un'adeguata attuazione della direttiva sui servizi; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione e ad aprire i propri mercati, al fine di stimolare la competitività e promuovere la varietà dei negozi, il che è indispensabile se si vuole che le aree commerciali, soprattutto nei centri urbani e cittadini, continuino ad attrarre clienti;

    17.

    mette in rilievo l'importante ruolo svolto dai partenariati pubblico-privato nell'assicurare che le aree commerciali nei centri urbani e cittadini siano pulite, sicure e accessibili, tra l'altro trovando una soluzione per gli effetti negativi degli edifici rimasti sfitti in tali aree, ad esempio mettendoli a disposizione di nuove imprese a canoni locativi inferiori a quelli usuali, nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici;

    18.

    osserva che il rapido sviluppo del commercio elettronico ha apportato vantaggi significativi per i consumatori e le imprese in termini di innovazione, nuove opportunità di mercato e crescita, migliore scelta, maggiore concorrenza e riduzione dei prezzi; osserva, tuttavia, che i negozi si trovano ora ad affrontare nuove sfide che rendono quindi le strategie di vendita al dettaglio multicanale addirittura più importanti; incoraggia i dettaglianti, in considerazione del ruolo sociale e culturale della vendita al dettaglio, a sfruttare al massimo le tecnologie innovative e ad elaborare nuovi modelli commerciali per la loro clientela on line, ampliando comunque l'esperienza dell'acquisto nei negozi tradizionali, tra l'altro attraverso il miglioramento del livello dei servizi, sia prima che dopo la vendita;

    19.

    plaude all'intenzione della Commissione di incoraggiare il commercio elettronico; deplora, tuttavia, l'assenza di un obiettivo volto a rendere i servizi e i beni on line accessibili ai consumatori di tutti gli Stati membri dell'UE; chiede alla Commissione di proporre una strategia per impedire ai commercianti di adottare politiche discriminatorie nelle loro pratiche di commercio elettronico, assicurando così che tutti i cittadini europei abbiano accesso senza intralci al commercio transfrontaliero on line;

    20.

    sottolinea che il commercio elettronico è importante per garantire la scelta dei consumatori e l'accesso a beni e servizi, in particolare nelle zone remote; sottolinea il fatto che è necessaria un'azione adeguata per svilupparne il pieno potenziale, anche migliorando l'accesso a internet nelle zone più remote dell'Unione europea; sostiene i provvedimenti sollecitati nella comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 sul commercio elettronico volti a rafforzare la fiducia, semplificare la registrazione dei domini a livello transfrontaliero, migliorare la sicurezza dei pagamenti on line e dei servizi di consegna, agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti e migliorare le informazioni ai consumatori sui loro diritti, in particolare per quanto concerne i recessi e le vie di ricorso;

    21.

    ribadisce l'importanza di eliminare le barriere (comprese le barriere linguistiche, amministrative e quelle relative alla mancanza di informazioni) che limitano il potenziale imprenditoriale del commercio transfrontaliero on line e minano la fiducia dei consumatori nel mercato unico;

    22.

    si compiace della proposta della Commissione sulle commissioni d'interscambio multilaterale (MIF) e sottolinea l'importanza di eliminare le norme sui sistemi di carte che rafforzano gli effetti anticompetitivi delle MIF; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri che già dispongono di sistemi di pagamento trasparenti, competitivi e innovativi e a utilizzarli come migliori pratiche nell'ulteriore sviluppo di un mercato dei pagamenti più economico ed equo in Europa;

    23.

    sottolinea la responsabilità del settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la sostenibilità; plaude al fatto che i rivenditori al dettaglio e i fornitori siano stati in prima linea per quanto riguarda la responsabilità ambientale, in particolare nel caso dei rifiuti, dei consumi energetici, del trasporto e della riduzione delle emissioni di CO2; ritiene che occorra compiere ulteriori sforzi al riguardo;

    24.

    plaude in particolare all'iniziativa e agli impegni volontari assunti dai dettaglianti e dai fornitori per ridurre gli sprechi alimentari;

    25.

    ribadisce l'importanza di salvaguardare il commercio al dettaglio su aree pubbliche, un settore prevalentemente costituito da migliaia di microimprese a conduzione familiare che costituisce altresì una caratteristica distintiva dell'economia europea;

    26.

    evidenzia che per l'acquisto e la vendita di beni e servizi i dettaglianti offrono oggi modalità diversificate e moderne, che contribuiscono ad una più ampia possibilità di scelta per i consumatori e a opportunità di lavoro flessibile, in particolare per i giovani e i disoccupati di lunga durata;

    27.

    chiede che vengano maggiormente sostenute e incoraggiate le PMI e le cooperative, in particolare quelle innovative e quelle che contribuiscono all'economia sociale, che rispondono alle nuove esigenze del mercato e che partecipano ad attività rispettose dell'ambiente e socialmente responsabili, al fine di aumentare la competitività del settore del commercio al dettaglio dell'UE, ridurre i prezzi per i consumatori, migliorare la qualità del servizio e creare nuove opportunità di lavoro;

    28.

    ricorda l'importanza di un'attuazione corretta della legislazione esistente in materia sociale e di lavoro; invoca la parità di trattamento tra gli operatori commerciali nel mercato interno al fine di contrastare il lavoro sommerso e le frodi fiscali e sociali;

    29.

    accoglie con favore il franchising come modello commerciale che sostiene nuove imprese e la proprietà di piccole imprese; rileva, tuttavia, l'esistenza di clausole contrattuali abusive in alcuni casi e chiede contratti trasparenti ed equi; richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri, in particolare, sui problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività, o cambiare formula, pur continuando a operare nello stesso settore; sollecita la Commissione ad esaminare il divieto di meccanismi di fissazione dei prezzi imposto nei sistemi di franchising nonché gli effetti delle clausole di concorrenza di lungo termine, del diritto di prelazione e del divieto di multifranchising e di riconsiderare, a tal proposito, la deroga dalle clausole di concorrenza vigente al momento per le parti contraenti che detengono una quota di mercato inferiore al 30 %;

    30.

    manifesta preoccupazione per il rapido sviluppo dei marchi privati; sottolinea che i marchi privati dovrebbero essere sviluppati in modo tale da consentire di ottenere un miglioramento della scelta del consumatore, in particolare in termini di trasparenza, qualità dell'informazione e diversità, e da fornire chiare opportunità di innovazione e di espansione per le PMI;

    31.

    sostiene i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e della relativa Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B; ritiene che il Parlamento debba urgentemente trovare una soluzione ai problemi ancora irrisolti rispetto alla sua partecipazione ai lavori del Forum; sottolinea che le pratiche commerciali sleali esistono anche nella filiera non alimentare; chiede alla Commissione e alle federazioni delle imprese di perseguire al riguardo un dialogo costruttivo e transettoriale nei consessi esistenti, tra cui la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio e il prossimo gruppo per la competitività nel commercio al dettaglio della Commissione;

    32.

    accoglie con favore i principi della buona pratica e l'elenco di esempi di pratiche sleali e leali nei rapporti commerciali verticali lungo la filiera alimentare, nonché il quadro per l'attuazione e il rispetto di tali principi; accoglie con favore il riconoscimento da parte delle associazioni di commercianti della necessità dell'attuazione e sottolinea che, affinché abbia un effetto pratico, è essenziale che un meccanismo di attuazione sia rispettato da tutti gli attori della filiera alimentare e che tutti vi partecipino, comprese le organizzazioni degli agricoltori e le industrie manifatturiera e della distribuzione all'ingrosso; invita la Commissione a rivedere gli effetti pratici dell'iniziativa volontaria, tra cui l'applicazione dei principi di buona pratica, entro un anno dalla sua entrata in vigore;

    33.

    osserva che le questioni relative ai rapporti commerciali verticali sono inoltre collegate ad accordi di distribuzione selettivi ed esclusivi nel commercio al dettaglio di prodotti di marca; chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di salvaguardare i diritti dei dettaglianti e dei proprietari di negozi con minor potere negoziale;

    34.

    ritiene che gli operatori che si trovano in una posizione di maggiore debolezza sul mercato, in particolare gli agricoltori e altri fornitori, spesso considerano difficile denunciare eventuali pratiche commerciali sleali e sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo ricoperto dalle associazioni che dovrebbero poter sporgere tali denunce per loro conto; invita la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di istituire un mediatore o un arbitro, anche esaminando se tale figura debba avere il potere di adottare azioni d'ufficio in caso di comprovate pratiche commerciali sleali;

    35.

    invita la Commissione ad assicurare che i piccoli fornitori possano esercitare il loro diritto a riunirsi in gruppi di produttori senza vedersi comminare sanzioni da garanti nazionali della concorrenza che valutano l'importanza di tali gruppi rispetto alla sola produzione nazionale;

    36.

    esorta la Commissione ad applicare l'attuale normativa sui vincoli territoriali alla fornitura imposti dai fornitori ai loro clienti;

    37.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0239.

    (3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0436.

    (4)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.

    (5)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.

    (6)  Testi approvati, P7_TA(2012)0468.

    (7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0327.

    (8)  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063.

    (9)  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065.

    (10)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

    (11)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (12)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

    (13)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

    (14)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

    (15)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.


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