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Document 52013AP0574

    P7_TA(2013)0574 Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD)) P7_TC1-COD(2011)0225 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi [Em. 1]

    GU C 468 del 15.12.2016, p. 316–329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 468/316


    P7_TA(2013)0574

    Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 468/75)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0561),

    visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0320/2012),

    visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 (1),

    visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0385/2013),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 110.


    P7_TC1-COD(2011)0225

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi [Em. 1]

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sul funzionamento dell'Unone europea , in particolare l’articolo 31, secondo paragrafo, e l’articolo 32 91 , [Em. 2]

    vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico europea , [Em. 3]

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Parlamento europeo deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria  (2), [Em. 4]

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l’osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

    (2)

    La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (3) stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

    (3)

    Al fine di garantire l’osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza, persone fisiche, organizzazioni e imprese sono soggette a un controllo regolamentare da parte delle autorità degli Stati membri. A tale scopo la direttiva 96/29/Euratom stabilisce che gli Stati membri sottopongano determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti a un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione, o che le proibiscano.

    (4)

    Essendo il trasporto l’unica pratica che può comportare un frequente attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati a sistemi di dichiarazione e autorizzazione di svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri con un unico sistema di registrazione valido in tutta la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso la «Comunità»).

    (4 bis)

    È necessario garantire un'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento mediante la definizione di criteri comuni che gli Stati membri dovrebbero applicare in sede di rilascio dei certificati di registrazione, e l'istituzione di un meccanismo per uno scambio di informazioni fattibile e obbligatorio con gli altri Stati membri al fine di assicurare il controllo dei vettori, verificare la conformità e reagire efficacemente alle situazioni di emergenza. [Em. 5]

    (5)

    Questi sistemi di registrazione e certificazione sono già in uso per le imprese di trasporto aereo e marittimo. Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (4) stabilisce che, per poter trasportare merci pericolose, i vettori aerei devono ottenere uno specifico certificato di operatore aereo. Per quanto concerne il trasporto via mare, la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione. Si ritiene che i certificati rilasciati dalle autorità dell’aviazione civile e il sistema di rapportazione per le imbarcazioni marittime mettano in atto in maniera soddisfacente i requisiti di dichiarazione e autorizzazione della direttiva 96/29/Euratom. Pertanto, per consentire agli Stati membri di garantire l’osservanza delle norme fondamentali per queste modalità di trasporto, non occorre la registrazione delle imprese di trasporto aereo e marittimo a norma del presente regolamento.

    (6)

    I vettori di materiali radioattivi sono tenuti al rispetto di alcune disposizioni della normativa dell’Unione europea e dell’Euratom oltre che di strumenti giuridici internazionali. La regolamentazione in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive (TS-R-1) dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) e i regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto saranno ancora direttamente applicabili o saranno attuati dagli Stati membri nell’ambito della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per il trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile. Le disposizioni di tale direttiva, tuttavia, non pregiudicano l’applicazione di altre disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di protezione dell’ambiente.

    (6 bis)

    Al fine di tenere conto dei possibili rischi connessi alle norme di sicurezza in materia di protezione dell'ambiente e di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione di criteri comuni cui i vettori di materiali radioattivi devono conformarsi per poter ottenere un certificato di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 60]

    (7)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (7 bis)

    Considerando l'obiettivo generale di ridurre gli oneri normativi che gravano sull'industria, é opportuno che la Commissione continui a monitorare l'impatto economico esercitato dal presente regolamento su molte piccole imprese che trasportano materiali radioattivi all'interno del territorio di un unico Stato membro. [Em. 7]

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di autorizzazione e registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla sulla base della direttiva 2008/68/CE e della direttiva 96/29/Euratom. [Em. 8]

    2.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi su strada, per ferrovia e per via navigabile interna, nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi. [Em. 9]

    2 bis.     Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione del trasporto di materiali radioattivi contro furto, sabotaggio o altri atti dolosi. [Em. 10]

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per

    a)

    «vettore»: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa pubblica che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio; [Em. 11]

    b)

    «autorità competente»: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro per eseguire prestazioni di cui al presente regolamento;

    b bis)

    «criteri comuni»: un corpus di norme di sicurezza basate sui regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (l'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR),i regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)), sulla direttiva 96/29/Euratom e sulla direttiva 2008/68/CE che i vettori di materiali radioattivi sono tenuti a rispettare al fine di ottenere un certificato di registrazione; [Em. 12]

    c)

    «trasporto»: tutte le operazioni di trasporto intraprese dal vettore dal luogo di origine al luogo di destinazione, compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi; [Em. 13]

    d)

    «materiale radioattivo»: qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della normativa dell’AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Vienna, 2009) inteso con lo stesso significato di cui ai regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose (ADR, RID e ADN), che sono attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE ; [Em. 14]

    e)

    «merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi»: i materiali radioattivi che possono essere dispersi in modo accidentale o essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare «Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive», Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Vienna, 2008); [Em. 15]

    f)

    «colli esentati» un qualsiasi collo in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, dei contenente materiali radioattivi che soddisfa i requisiti per i colli classificati come «colli esentati» secondo quanto specificato nei regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recante il codice UN n. 2908, 2909, 2910 o 2911 relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE ; [Em. 16]

    g)

    «materiali fissili» uranio-233, uranio-235, plutonio-239 e plutonio-241 o qualsiasi combinazione di tali radionuclidi.

    Articolo 3

    Disposizioni generali

    1.   I vettori di materiali radioattivi sono in possesso di una registrazione valida ottenuta a norma dell’articolo 5. La registrazione consente al vettore di effettuare il trasporto in tutto il territorio dell’Unione europea.

    2.   Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità alla procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3. [Em. 17]

    3.   Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l’utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l’attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge. [Em. 18]

    4.   I requisiti nazionali di dichiarazione e autorizzazione in aggiunta rispetto alle disposizioni del presente regolamento possono applicarsi , senza tuttavia limitarsi ad essi, ai vettori che trasportano i seguenti materiali:

    a)

    materiali fissili, tranne l’uranio naturale o l’uranio impoverito che sia stato irradiato soltanto in un reattore termico;

    b)

    merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi. [Em. 52]

    5.   L’autorizzazione non è necessaria per i vettori che trasportano esclusivamente colli esentati.

    5 bis.     Qualsiasi trasporto di materiali radioattivi deve essere conforme alle norme e alle disposizioni internazionali fissate dall'UNECE in relazione alle merci pericolose e inquinanti nonché ai corrispondenti ADR, RID e ADN, quali definiti dalla direttiva 2008/68/CE. [Em. 19]

    5 ter.     All'atto di presentare la domanda di registrazione, il richiedente è tenuto a dimostrare di essere finanziariamente in grado di provvedere al risarcimento di eventuali danni in caso di incidente imputabile al proprio convoglio, nel rispetto del principio «chi inquina paga». [Em. 53]

    5 quater.     È vietato il trasporto di materiali radioattivi su un convoglio che trasporta materie esplosive. [Em. 54]

    Articolo 4

    Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg)

    1.   Ai fini della supervisione e del controllo del trasporto della registrazione dei vettori di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce e mette in sicurezza un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). Al fine di evitare interpretazioni erronee, dette specifiche sono complete e prive di ambiguità. [Em. 20]

    1 bis.     L'ESCReg è protetto, solido e pienamente operativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, è istituito un meccanismo di scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESCReg al fine di agevolare almeno il trasporto transfrontaliero. [Em. 21]

    2.   L’ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili. L'ESCReg provvede a che il pubblico abbia accesso all'elenco di vettori registrati. [Em. 22]

    3.   La Commissione non è responsabile Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dei contenuti e dell’accuratezza delle informazioni fornite tramite l’ESCReg , le quali sono accurate, tempestive e trasparenti . [Em. 23]

    Articolo 5

    Procedura di registrazione

    1.   Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg all'autorità competente, di cui al paragrafo 3 . [Em. 24]

    Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell’allegato I. Al fine di assistere il richiedente, sono disponibili in qualsiasi momento orientamenti online contenenti i recapiti e le informazioni su come contattare il punto di contatto o l'autorità competente. [Em. 25]

    Si applica un periodo transitorio di un anno dopo …  (*1) affinché tutti i vettori richiedano e ottengano il certificato di registrazione ai sensi del presente regolamento. Durante detto periodo transitorio si applicano le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom e della direttiva 2008/68/CE. [Em. 26]

    2.   Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda. L'autorità competente riceve la medesima conferma. La Commissione è investita della responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di rifiuto il richiedente riceve un messaggio di errore in cui sono indicati i motivi del rifiuto della domanda. [Em. 27]

    3.   Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati membri, la domanda è trattata dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale del richiedente.

    Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la domanda è trattata dall’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intende entrare nel territorio dell’Unione.

    L’autorità competente dello Stato membro che rilascia il primo certificato di registrazione del vettore è tenuta a rilasciare anche un nuovo certificato in caso di modifica dei dati ai sensi dell’articolo 6.

    4.   Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l’autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE e se reputa che il richiedente soddisfi i requisiti dei criteri comuni . [Em. 28]

    5.   Il certificato di registrazione del vettore contiene le informazioni specificate nell’allegato II ed è rilasciato sotto forma di un certificato di registrazione standard tramite il sistema ESCReg.

    Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le alle autorità competenti degli di tutti gli Stati membri in cui il vettore intende operare. [Em. 29]

    6.    L'autorità competente chiede al richiedente di fornire, entro tre settimane dal ricevimento della domanda, le correzioni necessarie o le informazioni supplementari, se del caso. Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. Prima di tale rifiuto, l’autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento. L’autorità competente fornisce una motivazione del rigetto. [Em. 30]

    Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l’ESCReg a tutte le alle autorità competenti degli di tutti gli Stati membri in cui il vettore intende operare. [Em. 31]

    7.   In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato di registrazione del vettore, il richiedente può presentare ricorso in conformità alle disposizioni di legge nazionali applicabili.

    8.   Un certificato di registrazione valido è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

    9.   Il certificato di registrazione del vettore è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta del vettore stesso.

    9 bis.     L'autorità competente conserva tutti i dati storici di tutti i richiedenti, al fine di garantirne la rintracciabilità, di agevolare un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni. [Em. 32]

    Articolo 6

    Modifica dei dati

    1.   Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all’ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità. Pertanto, il richiedente è autorizzato ad aggiornare i propri dati in modo agevole e sostenendo oneri amministrativi limitati. [Em. 33]

    1 bis.     L'autorità competente che ha rilasciato il certificato ha il compito di controllare, mediante ispezioni, che i vettori registrati continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento durante il periodo di validità del certificato. [Em. 34]

    2.   In caso di modifica dei dati contenuti nella parte A della domanda di registrazione dei vettori nella Comunità, il vettore richiede un nuovo certificato.

    2 bis.     Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i richiedenti, le autorità competenti assicurano che i criteri per il rilascio dei certificati di registrazione siano identici e conformi alle definizioni dell'AIEA e che la procedura di registrazione sia armonizzata. [Em. 35]

    Articolo 7

    Assicurazione della conformità

    1.   Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, sospensione, revoca o modifica della registrazione o un’azione penale, in funzione dell’incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

    Le procedure di esecuzione sono immediatamente comunicate allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg. [Em. 36]

    1 bis.     In funzione dell’incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore, lo Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità può sospendere la registrazione del vettore.

    La sospensione è notificata immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg. [Em. 37]

    2.   L’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti degli di tutti gli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi nonché alla Commissione le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione. [Em. 38]

    3.   L’autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni. [Em. 39]

    3 bis.     Tutti i casi di mancata conformità sono comunicati alla Commissione e all'ESCReg. [Em. 40]

    Articolo 8

    Autorità competenti e punto di contatto nazionale

    1.   Gli Stati membri designano un’autorità competente e un punto di contatto nazionale per il trasporto la registrazione dei vettori di materiali radioattivi. Tali informazioni sono messe a disposizione sulla pagina di registrazione del richiedente. [Em. 41]

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, il nome o nomi, l’indirizzo o gli indirizzi e tutte le informazioni necessarie per una rapida comunicazione con le autorità competenti e con il punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi, oltre che eventuali modifiche successive di tali dati.

    La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l’ESCReg e le mette a disposizione del pubblico su Internet . [Em. 42]

    2.   Attraverso i punti di contatto i vettori possono è possibile accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi. [Em. 43]

    3.   Su richiesta dei vettori, il punto di contatto e l’autorità competente del rispettivo Stato membro trasmettono informazioni complete sui requisiti per il trasporto di materiali radioattivi all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

    Le informazioni sono aggiornate nonché accessibili a distanza e con strumenti elettronici.

    I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano immediatamente entro due settimane il richiedente. [Em. 44]

    Articolo 9

    Collaborazione tra autorità competenti

    Le autorità competenti degli Stati membri collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l’applicazione e l’esecuzione armonizzate del presente regolamento.

    Nel caso in cui vi siano più autorità competenti in uno Stato membro, queste si mettono in contatto e avviano una stretta collaborazione sulla base degli accordi giuridici o formali in essere tra le stesse in materia di reciproca competenza. Devono inoltre trasmettersi informazioni, nonché trasmettere informazioni al punto di contatto nazionale e ad altre organizzazioni governative e non governative con responsabilità correlate.

    Articolo 9 bis

    Atti delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 ter riguardo ai criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) bis. [Em. 58]

    Articolo 9 ter

    Esercizio della delega

    1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    3.     La delega di potere di cui all'articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 59]

    Articolo 10

    Esecuzione

    La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) descritto all’articolo 4.

    Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Comitato consultivo

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

    4.   Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 11 bis

    Riesame

    La Commissione procede a un riesame del presente regolamento entro …  (*2) al fine di valutarne l'efficacia e di proporre, se del caso, ulteriori misure volte a garantire che i materiali radioattivi siano trasportati in modo sicuro all'interno della Comunità e da paesi terzi. [Em. 47]

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L'applicazione del presente regolamento tiene conto della disponibilità di un sistema di registrazione convalidato e operativo. [Em. 49]

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 110.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

    (3)  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

    (5)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e 'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

    (6)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (*1)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (*2)   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    ALLEGATO I

    MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI NELLA COMUNITÀ

    SI PREGA DI INVIARE LA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA ELETTRONICO SICURO PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI (ESCReg) DELLA COMMISSIONE EUROPEA

    L’EVENTUALE MODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE A COMPORTA L’OBBLIGO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA REGISTRAZIONE. Il vettore ha la responsabilità di garantire l’accuratezza costante dei dati forniti nella domanda presentata attraverso il sistema ai fini della registrazione del vettore nella Comunità.

    Le informazioni fornite nel presente modulo saranno trattate dalla Commissione europea nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    NUOVO CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

     MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE

    RINNOVO DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE

    Numero(i) del certificato di registrazione:

    Specificare i motivi per cui si richiede la modifica di una registrazione già esistente.

    1.   IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE:

    PARTE A

    PARTE B

    DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ:

    INDIRIZZO COMPLETO:

    NUMERO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE:

    1.

    Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell’organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l’organizzazione del vettore):

    2.

    Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore):

    3.

    Nome e cognome, funzione e indirizzo completo , numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2):

    4.

    Nome e cognome, funzione e indirizzo completo , numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell’attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3: [Em. 50]

    2.   TIPO DI TRASPORTO:

    PARTE A

    PARTE B

    SU STRADA

    PER FERROVIA

    PER VIA NAVIGABILE INTERNA

    1

    Personale impegnato e formato per le attività di trasporto (informazioni)

    da 1 a 5

    da 5 a 10

    da 10 a 20

    >20

    2

    Settori di attività: descrizione generale della tipologia di attività di trasporto da intraprendere (informazioni)

    uso medico

    uso industriale, attività di collaudo non distruttive, ricerca

    attività legate al ciclo del combustibile nucleare

    rifiuti

    merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi

    3.   AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

    Nell’elenco seguente indicare gli Stati membri nei quali si prevede di trasportare materiali radioattivi e selezionare il tipo di attività

    Se le attività si svolgono anche in Stati membri diversi dallo Stato membro per il quale è presentata una domanda di registrazione, si prega di fornire informazioni più specifiche per ciascun paese, ad esempio solo transito o principali luoghi di carico/scarico nel paese in questione, frequenza:

    PARTE A

    PARTE B

    Austria

    Belgio

    Bulgaria

    Cipro

    Repubblica ceca

    Danimarca

    Estonia

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Grecia

    Ungheria

    Irlanda

    Italia

    Lettonia

    Lituania

    Lussemburgo

    Malta

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Slovacchia

    Slovenia

    Spagna

    Svezia

    Regno Unito

    transito

    scarico

    carico

    principali luoghi di carico:

    principali luoghi di scarico:

    frequenza:

    giornaliera

    settimanale

    mensile

    meno frequente

    4.   TIPO DI PARTITE

    La registrazione è richiesta per:

    PARTE A

    TIPO DI COLLO — Classificazione secondo TS-R-1

    PARTE B Stima del numero di colli/anno

    UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI

    UN 2909 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE O URANIO IMPOVERITO O TORIO NATURALE

    UN 2910 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE

    UN 2911 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — STRUMENTI O ARTICOLI

    UN 2912 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I), non fissili o fissili esenti

    UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), non fissili o fissili esenti

    UN 2915 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti

    UN 2916 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti

    UN 2917 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti

    UN 2919 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti

    UN 2977 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE

    UN 2978 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente

    UN 3321 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), non fissili o fissili esenti

    UN 3322 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), non fissili o fissili esenti

    UN 3323 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti

    UN 3324 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI

    UN 3325 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI

    UN 3326 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI

    UN 3327 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI, non in forma speciale

    UN 3328 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI

    UN 3329 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI

    UN 3330 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI

    UN 3331 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI

    UN 3332 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti

    UN 3333 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI

     

    5.   PROGRAMMA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI (PPR)

    PARTE A

    Contrassegnando questo riquadro

    dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un PPR al quale si attiene rigorosamente

    PARTE B

    Riferimento e data del documento che descrive il PPR

    Upload dell’RPP

    6.   PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (PAQ)

    Il presente programma di assicurazione della qualità (PAQ) deve essere disponibile ai fini di un’ispezione da parte dell’autorità competente (ai sensi dell’articolo 1.7.3 dell’ADR)

    PARTE A

    Contrassegnando questo riquadro

    dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un QAP al quale si attiene rigorosamente

    PARTE B

    Riferimento e data del documento

    7.   Dichiarazione

    Il sottoscritto vettore dichiara di essere in regola con tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali pertinenti in materia di trasporto di materiali radioattivi.

    Dichiara altresì che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere.

    Data …..

    Nome …..…..

    Firma…

    ALLEGATO II

    CERTIFICATO ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DEL VETTORE AI FINI DEL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI

    NOTA:

    UNA COPIA DEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEVE ACCOMPAGNARE CIASCUNA OPERAZIONE DI TRASPORTO CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

    Il presente certificato di registrazione è rilasciato in conformità al regolamento (Euratom) n. xxxxx del Consiglio

    Il presente certificato non solleva il vettore dall’obbligo di osservanza di altre disposizioni applicabili in materia di trasporti.

    1)

    NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE: BE/xxxx/gg-mm-aaaa

    2)

    NOME DELL’AUTORITÀ/PAESE:

    3)

    DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ:

    4)

    TIPO DI TRASPORTO:

    SU STRADA

    PER FERROVIA

    PER VIA NAVIGABILE INTERNA

    7)

    STATI MEMBRI in cui il certificato è valido

    8)

    TIPO DI COLLO — NUMERO UN (cfr. allegato 1- stesso formato)

    9)

    DATA

    FIRMA ELETTRONICA

    PERIODO DI VALIDITÀ: DATA + 5 anni


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