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Document 52013AE5943

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base» COM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)

    GU C 341 del 21.11.2013, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 341/40


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base»

    COM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)

    2013/C 341/09

    Relatrice: MADER

    Il Consiglio, in data 7 giugno 2013, e il Parlamento europeo, in data 23 maggio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

    COM(2013) 266 final — 2013/139 (COD).

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 luglio 2013.

    Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 163 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

    1.   Sintesi

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione intesa ad assicurare a ciascun cittadino europeo l'accesso a un conto bancario e a migliorare la comparabilità delle spese e la mobilità, nonché a lottare contro l'esclusione finanziaria e a facilitare la partecipazione dei consumatori al mercato interno.

    1.2

    Il CESE ritiene che l'adozione di una direttiva sia lo strumento più adatto per rendere effettive queste misure, che risultano vantaggiose sia per i consumatori che per i prestatori di servizi di pagamento. Tali misure contribuiranno al completamento del mercato unico nel settore dei servizi finanziari e concorreranno a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali. L'esercizio di questo diritto, tuttavia, dovrà essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e non dovrà favorire l'evasione fiscale. Il CESE reputa inoltre necessario prestare la massima attenzione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    1.3

    Il CESE si rammarica tuttavia per la portata limitata di talune misure. Raccomanda che l'armonizzazione della terminologia riguardi tutte le spese e che il documento informativo non contenga solo l'elenco delle operazioni più rappresentative. Ritiene che i consumatori possano compiere scelte informate solo confrontando le spese applicabili all'insieme delle operazioni correnti, poiché ogni consumatore ha esigenze diverse.

    1.4

    Il CESE approva le disposizioni intese a migliorare la trasparenza, in particolare sulle offerte a pacchetto. Il consumatore dovrebbe infatti poter essere in grado di confrontare le diverse formule proposte dai prestatori di servizi di pagamento e di individuare quella più vantaggiosa e più adatta alla sua situazione.

    1.5

    Il CESE sostiene l'introduzione dell'obbligo di comunicazione di un riepilogo delle spese ed auspica che questa disposizione venga integrata dall'obbligo di informare i consumatori prima dell'addebito diretto di spese insolite sui loro conti, in modo da dare loro la possibilità di adottare le misure opportune o di effettuare una contestazione di tali spese.

    1.6

    Analogamente, per motivi di trasparenza, il CESE è favorevole all'introduzione di siti internet di confronto indipendenti e raccomanda che il registro in cui sono censiti i siti esistenti consenta ai consumatori di avere accesso alle informazioni relative agli istituti situati in tutti gli Stati membri.

    1.7

    Il CESE è altresì favorevole alle proposte sulla mobilità bancaria. Ritiene tuttavia che debba essere esaminata la fattibilità di un numero di conto portatile e che debba essere sistematicamente attuato un sistema di ridirezione automatica delle operazioni (1). Tali misure dovrebbero essere precedute da uno studio indipendente.

    1.8

    Il CESE richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della formazione del personale dei prestatori di servizi di pagamento, essendo l'informazione indispensabile ma non sufficiente. Analogamente insiste sulla necessità di una educazione finanziaria, impartita soprattutto dalle associazioni di consumatori indipendenti (2).

    1.9

    Il CESE non può che sostenere le disposizioni intese a permettere a ciascun cittadino europeo di accedere a un conto bancario con caratteristiche di base, dato che l'inclusione bancaria rappresenta una necessità nel mondo attuale.

    1.10

    Il CESE esprime qualche riserva sulla limitazione ad «almeno un prestatore» in ciascuno Stato membro, che può di fatto privare il consumatore di qualsiasi possibilità di scelta, non essendo disponibile alcuna offerta concorrente.

    1.11

    Il CESE ritiene che debba essere tenuto conto dei costi reali per definire il carattere «ragionevole» delle spese (nell'ipotesi in cui l'offerta non sia gratuita) associate alla tenuta e alla gestione del relativo conto, e sottolinea la necessità di inquadrare le spese per la morosità dell'esposizione.

    1.12

    Il CESE condivide il parere della Commissione sulla necessità di prevedere controlli e sanzioni dissuasive in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva. Sottolinea che l'efficacia dei controlli dipende dalla dotazione di mezzi adeguati alle funzioni da svolgere.

    1.13

    Il CESE ribadisce il proprio sostegno ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, purché indipendenti.

    2.   Contesto

    2.1

    L'8 maggio 2013, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

    2.2

    Tale proposta si inquadra nella continuità delle iniziative assunte in questi ultimi anni per perseguire la realizzazione di un mercato unico dei servizi di pagamento, indispensabile per la crescita e la competitività dell'Europa.

    2.3

    La proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali.

    2.4

    La Commissione constata che, secondo le stime della Banca mondiale, circa 58 milioni di consumatori dell'Unione europea non hanno un conto di pagamento e circa 25 milioni di essi vorrebbero aprirne uno.

    2.5

    Inoltre rileva che l'economia si sta muovendo, per quanto riguarda le imprese, i consumatori e le amministrazioni, verso un incremento delle operazioni senza contante e dei pagamenti dematerializzati, senza tuttavia proporre alcuna misura per un più ampio utilizzo delle operazioni non monetarie.

    2.6

    In questo contesto, la Commissione ritiene che l'accesso a un conto bancario e a servizi finanziari sia indispensabile per permettere ai consumatori di usufruire di tutti i benefici del mercato unico e assicurare la loro inclusione finanziaria e sociale.

    2.7

    Constata inoltre che le condizioni vigenti del mercato unico possono dissuadere alcuni prestatori di servizi di pagamento dall'investire in nuovi mercati.

    2.8

    La Commissione intende eliminare questi ostacoli e propone a tal fine di intraprendere le seguenti azioni:

    permettere a tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, di possedere, in qualsiasi Stato dell'Unione europea, un conto di pagamento con caratteristiche di base;

    adottare disposizioni intese a migliorare le informazioni sulle spese bancarie e favorire la comparabilità;

    introdurre in ciascuno Stato membro un dispositivo in grado di facilitare la mobilità bancaria.

    2.9

    Tali misure contribuiranno, secondo la Commissione, a rendere pienamente funzionante, e a sviluppare ulteriormente, il mercato interno nel settore dei servi finanziari. I consumatori potranno più facilmente confrontare le offerte e muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. I prestatori di servizi di pagamento saranno posti in condizioni di parità e potranno beneficiare della semplificazione delle procedure e dell'armonizzazione delle norme per cercare nuovi mercati.

    3.   Valutazione della proposta di direttiva

    3.1

    Il CESE condivide l'analisi condotta dalla Commissione riguardo agli ostacoli rilevati e alla necessità di completare il mercato unico dei servizi finanziari. Ritiene che ogni consumatore debba poter aprire un conto bancario e disporre degli strumenti per utilizzarlo; e l'inclusione bancaria è una condizione necessaria per conseguire l'obiettivo previsto.

    3.2

    Il CESE sostiene inoltre le proposte intese a ovviare all'opacità delle spese bancarie e a migliorare la mobilità. Ritiene infatti che esse contribuiranno a favorire la concorrenza a vantaggio dei consumatori e dei prestatori di servizi di pagamento.

    3.3

    È inoltre convinto che l'adozione di una direttiva sia lo strumento più adatto: la Commissione ha a giusto titolo osservato che la raccomandazione non ha sortito l'effetto previsto e che le iniziative volontarie sono state decisamente insufficienti.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1   Comparabilità delle spese addebitate per il conto di pagamento

    4.1.1

    Terminologia - Il CESE condivide pienamente la proposta della Commissione di armonizzare la terminologia utilizzata per le spese. Tale armonizzazione è indispensabile per migliorare la comprensione da parte dei consumatori e la comparabilità. Si interroga tuttavia sulla portata limitata della misura e raccomanda che l'armonizzazione della terminologia tenga conto dell'insieme delle spese.

    4.1.1.1

    Osserva che le autorità competenti designate in ciascuno Stato membro saranno incaricate di redigere gli elenchi provvisori che saranno trasmessi alla Commissione. Reputa necessario coinvolgere le associazioni di consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, e i consumatori stessi, nella compilazione di tali elenchi, allo scopo di verificare che i termini scelti risultino effettivamente comprensibili a tutti.

    4.1.1.2

    Richiama l'attenzione sul fatto che il termine che verrà utilizzato dovrà indicare servizi identici in ciascun istituto.

    4.1.2

    Documentazione sulle spese e glossario - Il CESE accoglie con favore l'obbligo imposto ai prestatori di servizi di pagamento di consegnare, prima della conclusione del contratto, un documento informativo sulle spese, contenente l'elenco dei servizi più rappresentativi, e approva la disposizione che prevede la possibilità di accedere a tale documento in qualsiasi momento e a titolo gratuito, in particolare attraverso la sua diffusione sui siti Internet degli istituti. Raccomanda che la presentazione di tale elenco sia armonizzata. Propone inoltre di integrare questo dispositivo di informazione con l'obbligo di inviare ai consumatori un nuovo documento informativo in caso di modifiche delle tariffe.

    4.1.2.1

    Ritiene tuttavia che il documento informativo debba riguardare tutte le spese; la limitazione alle sole spese più rappresentative non permette infatti ai consumatori di comparare efficacemente le offerte dei diversi istituti, dato che tale comparazione deve essere fatta tenendo conto dei loro bisogni, che non sono necessariamente quelli che figurano nell'elenco, visto che ciascun consumatore ha esigenze particolari.

    4.1.2.2

    Il CESE suggerisce, nel caso in cui dovessero essere presenti tutte le spese, di procedere all'armonizzazione della presentazione di tutte le voci del documento informativo. Inoltre raccomanda di armonizzare la presentazione dell'informazione per tipo di operazione (per mese, per anno, per operazione), per facilitare il confronto.

    4.1.2.3

    Il CESE, desideroso di garantire la trasparenza e convinto che il consumatore debba poter valutare la convenienza ad accettare o meno un pacchetto di servizi, in funzione delle proprie esigenze, rileva con soddisfazione l'obbligo di indicare dettagliatamente tali offerte nel documento informativo.

    4.1.2.4

    Accoglie altresì con favore l'obbligo di utilizzare la terminologia armonizzata nel documento informativo e nel riepilogo delle spese, in modo da facilitare la comprensione.

    4.1.2.5

    Il CESE prende infine atto dell'obbligo di mettere a disposizione un glossario, pur ritenendo che la priorità debba consistere nell'utilizzare all'interno dei documenti informativi termini chiari e comprensibili.

    4.1.3

    Riepilogo delle spese - Il CESE è favorevole all'obbligo che verrà introdotto di comunicare ai consumatori, almeno una volta all'anno, un riepilogo di tutte le spese fatturate. Tale informazione permette ai consumatori di calcolare il costo delle prestazioni di servizi che vengono loro vendute e di scegliere i prodotti adeguati. Ritiene che si tratti di una condizione minima necessaria e che tale riepilogo debba essere fornito a titolo gratuito.

    4.1.3.1

    Il CESE sottolinea tuttavia che sarebbe interessante integrare tale misura con l'obbligo di informazione preventiva sulle spese prima che venga effettuato qualsiasi addebito sul conto da parte del prestatore di servizi, per il pagamento di spese insolite; in tal modo i consumatori potrebbero adottare le misure necessarie prima dell'addebito, provvedere alla copertura del conto o, se necessario, effettuare una contestazione di tali spese.

    4.1.4

    Sito internet di confronto - Il CESE sostiene la messa a disposizione delle informazioni sulle spese bancarie attraverso dei siti internet nazionali autorizzati o pubblici. Tale misura contribuirà a una migliore informazione dei consumatori a condizione che il sito internet di confronto presenti garanzie di indipendenza e sia completo. Il CESE ritiene che debba essere prestata particolare attenzione alle modalità di finanziamento di tali siti. Si interroga inoltre sulle modalità di attuazione di questi strumenti, e in particolare sulla natura dei dati che verranno forniti: presentazione dei soli prezzi unitari di operazioni e servizi oppure possibilità di effettuare un calcolo secondo un profilo personalizzato.

    4.1.4.1

    Il CESE richiama l'attenzione sulla necessità di restare particolarmente vigili sulle condizioni stabilite per l'accreditamento degli operatori privati. Ritiene che tale accreditamento debba essere riconosciuto dalle autorità competenti degli Stati membri.

    4.1.4.2

    Il CESE ritiene altresì indispensabile che i termini utilizzati dai siti di confronto siano gli stessi previsti dalla terminologia armonizzata.

    4.1.4.3

    Il CESE raccomanda infine che il registro indichi o contenga un collegamento ai registri degli altri Stati membri, affinché i consumatori possano facilmente accedere alle tariffe di tutti gli istituti presenti nell'Unione, accesso che risulterà utile soprattutto alle popolazioni «migranti».

    4.2   Trasferimento del conto

    4.2.1

    Il CESE sostiene le proposte della Commissione che contribuiranno a migliorare la mobilità bancaria, una condizione indispensabile per superare gli ostacoli psicologici e tecnici che si frappongono alla mobilità.

    4.2.2

    Il CESE è tuttavia convinto che debba essere realizzato uno studio indipendente sulla possibilità di introdurre un numero di conto portatile, che rappresenta la soluzione più efficace per rendere pienamente operativa la mobilità.

    4.2.3

    Il CESE ritiene che in tutti gli istituti di pagamento dovrebbe essere previsto almeno un sistema di ridirezione automatica per un periodo di 15 mesi, per tenere conto dei pagamenti effettuati annualmente.

    4.2.4

    Il CESE esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione preveda delle modalità di fatturazione delle spese relative al servizio di trasferimento del conto, al fine di evitare che assumano un carattere dissuasivo.

    4.2.5

    Il CESE ricorda che sussistono altri ostacoli, che riguardano in particolare il costo del trasferimento di alcuni prodotti di risparmio o la sottoscrizione di un credito ipotecario.

    4.2.6

    Il CESE osserva che l'informazione sull'esistenza di questi dispositivi di facilitazione della mobilità è determinante e ritiene che la banca scelta dal consumatore debba essere il suo unico interlocutore.

    4.2.7

    Il CESE ritiene che il personale dei prestatori di servizi di pagamento, specialmente quello incaricato dell'accoglienza nelle agenzie, debba essere formato in materia di accompagnamento alla mobilità bancaria, e insiste sulla necessità di una educazione finanziaria, impartita soprattutto dalle associazioni di consumatori.

    4.3   Accesso al conto di pagamento

    4.3.1

    Il CESE non può che sostenere l'azione della Commissione. Ritiene che ogni consumatore debba avere accesso a un conto bancario con caratteristiche di base, in modo da poter accedere a tutti i servizi bancari necessari nella vita quotidiana, in cui la dematerializzazione produce effetti sempre più rilevanti. Sottolinea l'importanza della comunicazione, da parte delle banche, dell'esistenza di questo servizio.

    4.3.2

    Il CESE esprime invece qualche riserva sulla limitazione ad «almeno un prestatore di servizi di pagamento» in ciascuno Stato membro. Nell'ipotesi in cui un solo istituto proponga questa offerta, quest'ultimo si troverebbe ad assumere un onere considerevole e ad essere stigmatizzato assieme ai consumatori che dovessero esserne clienti. Infine, l'assenza di concorrenza eliminerebbe qualsiasi possibilità di scelta per i consumatori e comporterebbe l'obbligo di accettare le condizioni stabilite, relative in particolare alle tariffe.

    4.3.3

    Il CESE ritiene che l'elenco delle prestazioni di base citate all'articolo 16 debba rappresentare una condizione minima, dovendo ciascuno Stato membro essere libero di includere prestazioni supplementari, collegate in particolare a specificità nazionali.

    4.3.4

    A parere del CESE spetta alla banca decidere se concedere o meno uno scoperto bancario adeguato.

    4.3.5

    Il CESE è favorevole alla gratuità o alla limitazione delle spese associate a questo servizio di base.

    4.4   Autorità competenti, risoluzione alternativa delle controversie, sanzioni

    4.4.1

    Il CESE condivide il parere della Commissione sulla necessità di prevedere controlli e sanzioni dissuasive in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva e sottolinea che l'efficacia dei controlli sarà assicurata solo se le autorità nazionali dispongono di mezzi adeguati alle funzioni loro affidate.

    4.4.2

    Il CESE ribadisce il proprio sostegno ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, purché indipendenti.

    4.5   Disposizioni finali

    4.5.1

    Il CESE approva la delega dei poteri a favore della Commissione, a condizione che le relative modalità siano chiaramente definite e che venga assicurata la trasparenza dell'esercizio.

    4.5.2

    Il CESE sostiene la politica di valutazione della Commissione.

    Bruxelles, 18 settembre 2013

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico, GU C 151 del 17.6.2008, pag. 1.

    (2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Educazione finanziaria e consumo responsabile di prodotti finanziari, GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24.


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