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Document 52012XX0218(02)

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 ottobre 2011 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.605 — vetro CRT — Relatore: Paesi Bassi

GU C 48 del 18.2.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/15


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 ottobre 2011 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.605 — vetro CRT

Relatore: Paesi Bassi

2012/C 48/05

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito allo scopo dell'accordo e/o pratica concordata di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e tra altre parti contraenti dell'accordo SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata dell'infrazione ai fini del calcolo delle ammende.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti.

13.

Il comitato consultivo concorda in merito alle circostanze attenuanti individuate dalla Commissione per due dei destinatari del progetto di decisione.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

15.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

16.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

17.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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