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Document 52012XC0309(02)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

    GU C 71 del 9.3.2012, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/10


    Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

    2012/C 71/07

    La Commissione europea («Commissione») ha deciso di avviare di propria iniziativa un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

    1.   Prodotto

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta di riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore («prodotto oggetto del riesame»). Il prodotto precedentemente accertato come facente oggetto di dumping (2) è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70.

    2.   Misure in vigore

    Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

    A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 71/97 (4) del Consiglio l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre deciso di istituire un sistema di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base («sistema di esenzione»). Le basi giuridiche per il funzionamento del sistema di esenzione sono state gettate dal regolamento (CE) n. 88/97 (5) della Commissione. Per ottenere l'esenzione dal dazio esteso, i produttori di biciclette dell'Unione devono rispettare un rapporto di parti di biciclette originarie della Cina inferiore al 60 % nelle loro operazioni o un valore aggiunto superiore al 25 % a tutte le parti utilizzate nelle operazioni. Attualmente oltre 250 società beneficiano di un’esenzione.

    Sulla base di un’inchiesta di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6) ha deciso di aumentare il dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 % («riesame intermedio di modifica»).

    In seguito a un riesame dell'estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base il Consiglio, col regolamento (CE) n. 171/2008 (7), ha deciso di mantenere le misure antielusione.

    In seguito a un'inchiesta per un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (8) del Consiglio, che le misure sopra menzionate dovevano essere mantenute.

    3.   Motivazione del riesame

    La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che, per quanto riguarda il dumping e il pregiudizio, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure in vigore potrebbero essere cambiate e che tali cambiamenti potrebbero essere di carattere duraturo.

    In particolare, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il sistema di quote all’esportazione che è stato applicato ai produttori di biciclette della Repubblica popolare cinese e che ha impedito ai produttori esportatori di avere accesso al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato nel riesame intermedio di modifica è stato abolito nel gennaio del 2011.

    Vi sono state inoltre trasformazioni nella struttura dell’industria dell’Unione. In particolare, un certo numero di produttori dell’Unione hanno interrotto il ciclo completo di produzione per passare a operazioni di (parziale) montaggio di parti importate.

    A causa degli allargamenti del 2004 e del 2007 dell’UE, inoltre, il numero di produttori di biciclette dell'Unione è notevolmente aumentato. In più, molti produttori che facevano parte dell'industria dell'Unione prima degli allargamenti hanno spostato i propri stabilimenti o ne hanno aperti di nuovi nei nuovi Stati membri. Di conseguenza il livello dei costi dell’industria dell’Unione potrebbe aver subito dei cambiamenti.

    L’attuale livello di eliminazione del pregiudizio, infine, è stato calcolato prendendo in considerazione biciclette in acciaio, mentre al momento la maggior parte delle biciclette viene fabbricata in leghe di alluminio. Tali sviluppi sono verosimilmente di carattere duraturo, ed è quindi necessario rivedere le conclusioni relative al pregiudizio.

    Il numero di società che si avvalgono di questo sistema di esenzione, inoltre, è in rapida crescita, ma il sistema stesso non è stato più aggiornato fin dalla sua introduzione nel 1997. In più il sistema di controllo delle importazioni di parti esentate dalle misure antidumping è diventato assai complesso e oneroso, il che può diminuirne l’efficacia.

    Di conseguenza, il mantenimento delle misure ai livelli attuali potrebbe non essere più sufficiente a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole.

    4.   Procedimento

    Avendo stabilito, previo parere del comitato consultivo, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di un’inchiesta di riesame intermedio, la Commissione procede ad un’inchiesta di riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

    L’inchiesta di riesame valuterà se le misure siano tuttora necessarie per eliminare il dumping e se, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe, ovvero se le misure vigenti siano tuttora sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o abbiano cessato di esserlo.

    L'inchiesta di riesame stabilirà quindi se vi sia necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

    L’inchiesta valuterà inoltre il sistema di esenzione e il suo funzionamento, stabilendo se vi sia la necessità di cambiamenti.

    4.1.    Procedura relativa al dumping  (9)

    I produttori esportatori (10) del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

    4.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

    4.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire il completamento dell'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori soggetti all'inchiesta selezionando un campione (procedura detta «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento, e in tal caso di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato ed eventuali associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Se il campionamento è necessario, i produttori esportatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, gli estremi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

    Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (11).

    b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e i moduli di richiesta e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati nel seguito e nel punto 4.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si evidenzia che per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato occorre dimostrare che essi rispettano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per il trattamento individuale («TI»), come specificato al successivo punto 4.1.2.2.

    Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta di riesame.

    4.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

    4.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

    Fatte salve le disposizioni del punto 4.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo a economia di mercato adeguato. La Commissione ha scelto in via provvisoria il Messico, che era stato selezionato anche nelle inchieste che hanno portato alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    4.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono presentare a tal fine una richiesta debitamente motivata («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») verrà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostra che sono rispettati i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (12). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui è accordato il TEM viene calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

    I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il tale trattamento, i produttori esportatori devono dimostrare di rispettare i criteri stabiliti nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (13). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si baserà sui valori stabiliti per il paese terzo a economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

    Il paragrafo 9 di questo avviso reca importanti informazioni supplementari.

    a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    Tutti i produttori esportatori che chiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

    b)   Trattamento individuale («TI»)

    Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    4.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (14)  (15)

    Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (procedura detta «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Se il campionamento sarà ritenuto necessario, gli importatori potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato deve contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite di tale prodotto.

    4.2.    Procedimento relativo al pregiudizio  (16) e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    I produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

    In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell’Unione, la Commissione può anche contattare le associazioni note di produttori dell’Unione.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Se il campionamento sarà ritenuto necessario, i produttori dell’Unione potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà gli estremi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, i costi di produzione e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

    4.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

    A norma dell’articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento, la modifica o l’abrogazione delle misure antidumping non siano contrari all’interesse dell’Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta di riesame le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

    4.4.    Procedimento relativo al sistema di esenzione

    Senza che ciò pregiudichi il risultato del presente riesame, le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’attuale funzionamento del sistema di esenzione, e ad un possibile modello futuro, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento e la gestione del sistema di esenzione nella sua forma attuale. A tale proposito, il presente riesame verterà in particolare sui problemi che si trovano ad affrontare le piccole e medie imprese.

    Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito al sistema di esenzione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    4.5.    Altre osservazioni scritte

    Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    4.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    4.7.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di domanda TEM e TI o le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22985353

    E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

    (da utilizzare da parte di esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti della Repubblica popolare cinese, produttori del paese terzo a economia di mercato), e

    TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

    (da utilizzare da parte di produttori dell'Unione, importatori non collegati, utilizzatori, consumatori, associazioni nell'Unione)

    5.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Laddove si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

    6.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione.

    Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    7.   Calendario dell'inchiesta di riesame

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    8.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di riesame saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

    9.   Informazioni importanti per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese: implicazioni della relazione dell'organo di appello dell'OMC EC-Antidumping measures (CE-Misure antidumping) WT/DS397 sulle modalità di svolgimento della presente inchiesta di riesame da parte della Commissione

    La Commissione invita tutti i produttori esportatori del paese interessato, considerato non retto da un'economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea qualora siano interessati a collaborare e ottenere un dazio antidumping individuale, anche se non ritengono di rispettare i criteri per l'ottenimento del TI. La Commissione richiama la loro attenzione su quanto segue (18).

    In «EC-Certain Iron or Steel fasteners from China» (WT/DS397), (CE-Determinati elementi di fissaggio di ferro o di acciaio provenienti dalla Cina) l'organo d'appello dell'OMC ha riscontrato un'incongruenza tra l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e determinate disposizioni dell'accordo Antidumping dell'OMC, nonché l'articolo XVI:4 dell'accordo OMC.

    Secondo l'articolo 2 del Regolamento (CE) No 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DBS) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (19) («il regolamento di abilitazione») qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio dell’Unione Europea può tra l’altro modificare le misure adottate dall’Unione in forza del regolamento di base al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata del DSB dell’OMC in merito a una misura non contestata.

    Di conseguenza, se l'inchiesta di riesame avviata dal presente avviso dovesse portare alla modifica delle misure antidumping in vigore, a giudizio della Commissione l'articolo 2 di cui sopra costituirebbe una base giuridica per conformarsi alle interpretazioni giuridiche dell'organo di appello dell'OMC nella suddetta controversia. Ciò significa, in termini più pratici, che se un produttore esportatore si manifesta entro il termine sopraindicato e collabora pienamente fornendo tutte le informazioni pertinenti ma non richiede il TI, oppure lo richiede ma non risulta conforme ai criteri, l'articolo 2 del regolamento di abilitazione potrà servire, in casi debitamente motivati, da base giuridica per la concessione di un dazio individuale a tale produttore esportatore. Nel valutare la questione la Commissione terrà conto delle argomentazioni dell’organo di appello nella controversia summenzionata e in particolare degli elementi discussi nei paragrafi da 371 a 384 della relazione.

    Gli operatori cui viene accordato un dazio individuale sulla base di questa sezione dell’avviso di apertura devono essere consapevoli del fatto che l'esito dell'inchiesta potrebbe comportare un dazio più alto di quello che sarebbe applicato se non si fosse determinato un dazio individuale.


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto («il prodotto in esame») all'esportazione a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

    (3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (5)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (6)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

    (7)  GU L 55 del 28.2.2008, pag. 1.

    (8)  GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

    (9)  Cfr. nota 2.

    (10)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

    (11)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (12)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità; e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (13)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato, e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

    (14)  Solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori possono essere inclusi nel campione. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani, consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (15)  I dati forniti dagli importatori non collegati possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (16)  Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. retardation of the establishment of such an industry.

    (17)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (18)  Qualora si dovesse ritenere necessario il campionamento dei produttori esportatori, il dazio antidumping individuale sarà determinato esclusivamente per i produttori esportatori i) che siano stati selezionati per il campione o ii) per i quali il margine di dumping individuale sia stato determinato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (19)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.


    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

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    ALLEGATO C

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