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Document 52012IP0226

    Contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (2012/2661(RSP))

    GU C 264E del 13.9.2013, p. 85–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 264/85


    Giovedì 24 maggio 2012
    Contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese

    P7_TA(2012)0226

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (2012/2661(RSP))

    2013/C 264 E/13

    Il Parlamento europeo,

    visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1),

    visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (2), in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali,

    visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (3),

    visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (4),

    vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (5),

    viste le Conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 sulle relazioni fra l'UE e i paesi dell'EFTA,

    vista la decisione del Consiglio federale svizzero del 18 maggio 2012 che invoca la clausola di salvaguardia nei confronti di otto Stati membri dell'UE,

    viste le interrogazioni del 14 e 16 maggio 2012 alla Commissione sui contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (O-000113/2012 – B7-0115/2012 and O-000115/2012 – B7-0116/2012),

    visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il Consiglio federale svizzero ha deciso di introdurre, con decorrenza 1o maggio 2012, limitazioni quantitative ai permessi di categoria B per soggiorni fino a cinque anni rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese;

    B.

    considerando che nell'adottare questa decisione le autorità svizzere si sono richiamati a una c.d. clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 10 dell'Accordo del 1999, che le autorizza a introdurre misure restrittive di questo tipo se in un dato anno il numero dei permessi di soggiorno rilasciati supera la media dei tre anni precedenti di almeno il 10 %; che le autorità svizzere hanno dichiarato che tale situazione riguarda i cittadini di otto Stati membri dell'Unione europea;

    C.

    considerando che la clausola di salvaguardia invocata dalle autorità svizzere non prevede, secondo il testo dell'articolo 10 dell'Accordo del 1999, alcuna differenziazione in base alla nazionalità all'atto di stabilire massimali per i permessi di soggiorno o di contingentarne il numero, e fa riferimento invece a «lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea»;

    D.

    considerando che, per i cittadini di otto fra gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, la Svizzera ha applicato restrizioni quantitative fino al 30 aprile 2011, misura peraltro ammessa dal Protocollo del 2004; che alla fine del periodo transitorio indicato si applica l'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo del 1999;

    E.

    considerando che tale situazione va vista in un contesto più ampio, avendo le autorità svizzere adottato un certo numero di misure che mettono a repentaglio i progressi già raggiunti nell'attuazione dell'accordo bilaterale e su cui il Parlamento ha già espresso preoccupazione con la sua risoluzione del settembre 2010;

    F.

    considerando che la Svizzera ha adottato un certo numero di c.d. «misure di accompagnamento» dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (FMPA), che sono suscettibili di ostacolare la prestazione di servizi da parte delle imprese UE - in particolare le piccole e medie imprese - in territorio elvetico e che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, molte di queste misure di sostegno sono accettabili soltanto se tutelano, in misura proporzionata, un interesse generale che non sia già tutelato nello Stato di origine dei fornitori di servizi;

    G.

    considerando che alcune fra queste misure di accompagnamento sono sproporzionate rispetto alle finalità perseguite, come ad es. l'obbligo di notifica preventiva con un periodo di attesa di 8 giorni, l'obbligo di versare un contributo ai costi di esecuzione delle commissioni tripartite e l'obbligo per le imprese straniere che forniscono servizi transfrontalieri di costituire una garanzia di integrità finanziaria; considerando che tali misure sono particolarmente gravose per le PMI che desiderano prestare servizi in Svizzera;

    H.

    considerando che le autorità svizzere hanno deciso, in violazione dell'FMPA, di non autorizzare più i taxi tedeschi ed austriaci a prelevare passeggeri negli aeroporti della Confederazione;

    I.

    considerando che tali problemi sono stati ripetutamente discussi con la Svizzera in seno al comitato congiunto istituito dall'FMPA; che il comitato congiunto non è stato in grado di risolverli;

    J.

    considerando che sono consentite solo modifiche marginali all'FMPA per adattarlo all'evoluzione della legislazione UE nel campo della libera circolazione delle persone; considerando che l'FMPA non ha un meccanismo di vigilanza e di controllo giudiziario analogo a quelli in uso in ambito UE e SEE;

    Contingenti numerici per i permessi di soggiorno rilasciati in Svizzera ai cittadini UE

    1.

    esprime profondo rammarico per il fatto che le autorità svizzere abbiano deciso di reintrodurre limiti quantitativi ai permessi di soggiorno di lunga durata rilasciati ai cittadini UE provenienti da otto degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, limitando in tal modo la libera circolazione delle persone sancita nell'Accordo del 1999 con l'UE;

    2.

    considera la decisione discriminatoria e illegittima, in quanto la differenziazione basata sulla nazionalità non trova alcun fondamento giuridico nei vigenti trattati fra la Svizzera e l'UE; sollecita le autorità svizzere a ritornare sulla loro decisione rinunciando a invocare la clausola di salvaguardia;

    3.

    nota che non sono soddisfatte le condizioni per applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo del 1999 integrato dal Protocollo del 2004;

    4.

    saluta con favore la tempestiva dichiarazione formulata in termini critici dall'Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione europea, che sollecita i propri servizi a fare tutto il necessario per invitare formalmente le autorità svizzere a revocare la loro decisione;

    5.

    nota che, con il Protocollo II del 2008, la Svizzera ha esteso il diritto di libera circolazione alla Bulgaria e alla Romania; si rammarica tuttavia che l'Accordo preveda periodi di transizione che possono raggiungere i sette anni; deplora che nel maggio 2011 il governo svizzero abbia deciso di estendere il periodo transitorio per i bulgari e i romeni fino al 31 maggio 2014;

    6.

    considera che, anziché introdurre misure restrittive nell'ambito dell'attuale quadro normativo, le due parti dovrebbero adoperarsi per sviluppare un sistema di cooperazione più adeguato, efficace e flessibile che agevoli ulteriormente la libera circolazione delle persone; invita la Commissione a sollevare il problema con le autorità elvetiche alla prima occasione e a iscrivere la questione all'ordine del giorno della riunione del comitato congiunto istituito dall'Accordo;

    Ostacoli alla piena attuazione del Mercato unico

    7.

    invita la Commissione a indicare quali azioni siano state intraprese dall'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 per risolvere il problema delle misure di accompagnamento che rendono difficoltosa alle PMI dell'Unione la prestazione di servizi nella Confederazione elvetica, e a persuadere le autorità svizzere a revocare le norme che obbligano le imprese straniere che prestano servizi transfrontalieri a costituire una garanzia di integrità finanziaria

    8.

    è preoccupato per la decisione del Consiglio federale svizzero di esaminare ulteriori misure di accompagnamento;

    9.

    ribadisce la sua preoccupazione per la situazione negli aeroporti svizzeri dove le autorità svizzere rifiutano di autorizzare i taxi tedeschi e austriaci a prelevare passeggeri e sollecita la Commissione a esaminare la compatibilità di questa decisione con l'FMPA;

    10.

    rileva con rammarico che l'Accordo non tiene conto della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; chiede un adattamento più dinamico degli accordi nelle materie attinenti al mercato interno, all'evoluzione dell'acquis dell'Unione europea;

    11.

    ritiene essenziale per la futura evoluzione della partecipazione elvetica al mercato unico la presenza di un quadro normativo che assicuri agli operatori economici delle due parti un ambiente più trasparente e predicibile;

    12.

    chiede che vengano compiuti ulteriori progressi nell'individuazione di soluzioni orizzontali ai seguenti problemi: necessità di adattare gli accordi all'acquis in evoluzione, interpretazione omogenea degli accordi, meccanismi di vigilanza indipendente e di esecuzione giudiziaria, meccanismo di composizione delle controversie non soggetto a frammentazione, trasparenza nel sistema di formazione delle decisioni e nella comunicazione fra i comitati congiunti;

    13.

    sottolinea che, per il buon funzionamento del mercato interno, è importante disporre di meccanismi di controllo della conformità alle norme che superino il livello puramente nazionale;

    14.

    manifesta la propria disponibilità a sostenere un approfondimento delle relazioni fra l'UE e la Svizzera al fine di superare le sfide cui le due parti sono confrontate;

    *

    * *

    15.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento elvetico.


    (1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

    (2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

    (3)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30.

    (4)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.

    (5)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 18.


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