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Document 52012BP0380

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))
    ALLEGATO

    GU C 68E del 7.3.2014, p. 103–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 68/103


    Martedì 23 ottobre 2012
    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot

    P7_TA(2012)0380

    Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

    2014/C 68 E/22

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

    vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0333/2012),

    A.

    considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

    B.

    considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;

    C.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

    D.

    considerando che la Francia ha richiesto assistenza per 2 089 licenziamenti, tutti ammessi all'aiuto del Fondo, e che 649 di questi licenziamenti hanno avuto luogo in due filiali del gruppo PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles e Sevelnord) durante il periodo di riferimento compreso tra il 1o novembre 2009 e il 28 febbraio 2010; che le due aziende hanno licenziato altri 1 440 lavoratori prima e dopo detto periodo di riferimento nel quadro dello stesso piano di licenziamenti su base volontaria;

    E.

    considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

    1.

    conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

    2.

    osserva che le autorità francesi hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 5 maggio 2010, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 13 aprile 2012, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 21 agosto 2012; rileva che la procedura di valutazione si è protratta molto a lungo;

    3.

    si rammarica che il periodo di valutazione intercorso tra la presentazione della domanda il 5 maggio 2010 e l'approvazione della proposta di decisione dell'autorità di bilancio il 21 agosto 2012 sia durato 27 mesi; osserva che, dalla creazione del FEG nel 2007, è stato il periodo di valutazione più lungo per una domanda di mobilitazione del Fondo;

    4.

    fa notare che i licenziamenti oggetto della presente domanda sono stati effettuati in dieci regioni francesi, situate per la maggior parte nella metà settentrionale del territorio e che, tuttavia, le dimissioni volontarie riguardano principalmente la Bretagna (32 % dei licenziamenti volontari), l'Ile-de-France (25 %) e la Franca Contea (13 %);

    5.

    rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziato dal FEG rientra nel piano di licenziamenti su base volontaria lanciato con l'obiettivo di aiutare 5 100 lavoratori a lasciare il gruppo PSA e che comprende anche le misure previste dal diritto francese in caso di licenziamenti di massa, quali i regimi di prepensionamento;

    6.

    rileva che Peugeot Citroën Automobiles, che è una filiale del gruppo PSA Peugeot Citroën, è tenuta ai sensi del diritto francese a contribuire alla rivitalizzazione di queste regioni, favorendo la creazione di nuove attività e nuovi posti di lavoro, in modo da attenuare gli effetti dei licenziamenti;

    7.

    rileva che il FEG finanzierà solo misure di sostegno complementari a quelle previste in virtù del diritto nazionale che ricadono in tre opzioni del piano di licenziamenti: "progetto professionale o personale", "congedo di riqualificazione" e "creazione o rilevazione di un'impresa"; chiede maggiori informazioni sulle caratteristiche delle misure contenute nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati che sono complementari alle misure obbligatorie a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

    8.

    valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

    9.

    osserva che il pacchetto coordinato comprende le indennità previste dall'opzione "congedo di riqualificazione", che ammontano a una media di 5 105,18 EUR per lavoratore e che sono offerte a 1 080 lavoratori; ricorda che l'assistenza del FEG dovrebbe essere destinata principalmente alla formazione e alla ricerca di un impiego come pure ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione, che competono alle istituzioni nazionali;

    10.

    ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

    11.

    chiede maggiori informazioni riguardo ai tipi di formazione fornita, segnatamente per i dipendenti di età superiore ai 55 anni, che rappresentano più del 41,55 % dei lavoratori ammessi all'assistenza, ed evidenzia l'importanza che la formazione e la riqualificazione rivestono per misure attive del mercato del lavoro in linea con le future esigenze di quest'ultimo, in modo da promuovere un'occupazione sostenibile;

    12

    attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;

    13.

    rileva che le misure non sostituiranno quelle che competono all'azienda in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi e che le misure sono destinate ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione del gruppo PSA;

    14.

    chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; si compiace della procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG contestualmente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento FEG (2014-2020) e il raggiungimento di efficacia, trasparenza e visibilità maggiori del FEG;

    15.

    ribadisce che nella comunicazione "Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea" (COM(2009)0104) la Commissione ha presentato un approccio integrato per affrontare i problemi strutturali rendendo il settore più competitivo e maggiormente in linea con le esigenze del futuro, cui le misure del FEG possono contribuire positivamente sebbene su scala ridotta;

    16.

    ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni sulla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

    17.

    sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più precaria e a breve termine;

    18.

    osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

    19.

    si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

    20.

    deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali dei flussi del commercio mondiale, e consente l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

    21.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    22.

    incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    23.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


    Martedì 23 ottobre 2012
    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/680/UE.)


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