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Document 52012AE1387
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services’ COM(2012) 131 final — 2012/0061 COD
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi — COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi — COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD)
GU C 351 del 15.11.2012, p. 61–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 351/61 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD)
2012/C 351/13
Relatore: JANSON
Il Parlamento europeo, in data 18 aprile 2012, e il Consiglio, in data 25 aprile 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
COM(2012) 131 final — 2012/0061 (COD).
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 27 giugno 2012.
Alla sua 483a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2012 (seduta del 19 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 219 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.
1. Conclusioni e proposte
1.1 |
La proposta di direttiva della Commissione europea concernente l'applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori costituisce una delle proposte destinate, da un lato, a rafforzare le norme in materia di distacco e, dall'altro, a codificare l'attuale legislazione che disciplina il diritto di promuovere azioni collettive in situazioni transfrontaliere. Tali proposte costituiscono una risposta al dibattito innescato dalle quattro sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause Viking-Line, Laval, Rüffert e Commissione contro Lussemburgo sull'equilibrio tra diritti sociali e libertà economiche. |
1.2 |
In due precedenti pareri il CESE aveva chiesto di rafforzare le norme concernenti il distacco dei lavoratori, chiarendo e perfezionando tra l'altro le disposizioni della direttiva in materia e migliorando la cooperazione tra le autorità degli Stati membri. Il CESE accoglie con favore gli obiettivi fissati nella direttiva di applicazione proposta, sottolineando al tempo stesso l'importanza di garantire la protezione dei lavoratori distaccati, rispettare i diversi modelli di mercato del lavoro applicati negli Stati membri e scoraggiare il dumping sociale e la concorrenza sleale. Il CESE ritiene pertanto che l'UE dovrebbe porre maggiormente l'accento sugli aspetti sociali. |
1.3 |
Il CESE accoglie con favore l'intenzione di dare applicazione alla direttiva 96/71/CE, concentrandosi su una sua migliore attuazione e su una cooperazione amministrativa efficace tra Stati membri. La direttiva vigente "permette di creare un clima di concorrenza leale fra tutti i prestatori di servizi (anche provenienti da altri Stati membri), garantendo uguali condizioni e la certezza del diritto per i prestatori e i fruitori di servizi e per i lavoratori distaccati per la prestazione di servizi." |
1.4 |
Il CESE ritiene importante che la proposta garantisca la protezione dei lavoratori distaccati e rispetti i diversi modelli di mercato del lavoro adottati dagli Stati membri, ma al tempo stesso ampli le opportunità per gli scambi transfrontalieri, evitando in particolare costi amministrativi superflui. |
1.5 |
Per promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi in un clima di concorrenza equa, è importante garantire uno standard minimo di condizioni di lavoro uniforme conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi nazionali. |
1.6 |
I criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva non dovrebbero costituire un elenco esaustivo, ma essere utilizzati nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i fattori rilevanti. |
1.7 |
La direttiva dovrebbe garantire un maggior rispetto per l'autonomia delle parti sociali e per il ruolo da queste svolto nei diversi modelli di mercato del lavoro. Il CESE ricorda agli Stati membri le loro responsabilità, nel senso di garantire controlli efficaci, e giudica di estrema importanza la revisione dell'elenco di misure dopo tre anni. |
1.8 |
Per tutelare i diritti dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi stranieri di designare una persona di contatto dotata dei poteri necessari per negoziare a nome dell'impresa; l'articolo 11, paragrafo 3, dovrebbe garantire ai sindacati del paese ospitante e ad altre organizzazioni di poter difendere i diritti dei lavoratori distaccati in conformità con le prassi vigenti a livello nazionale. |
1.9 |
Il CESE ritiene che la proposta sulla responsabilità solidale nei casi di subcontratto sia un elemento cruciale della proposta di direttiva. Essa consente di proteggere i lavoratori in un settore in cui il subcontratto è la pratica più diffusa, rispettando al tempo stesso l'esigenza del datore di lavoro di sapere con esattezza quali siano le sue responsabilità. Il CESE sottolinea tuttavia che la proposta dovrebbe rispettare i sistemi di responsabilità solidale esistenti negli Stati membri. Il CESE raccomanda con forza agli Stati membri che non dispongono di tali sistemi di introdurli previa consultazione delle parti sociali. Il CESE invita la Commissione a mettere a punto, insieme con le parti sociali, una definizione più precisa di "obblighi di diligenza", come hanno già provveduto a fare alcuni paesi. Per il CESE il concetto di "obblighi di diligenza" - fatto salvo il dialogo sociale a livello nazionale - implica che le imprese che eseguono verifiche e controlli adeguati dei subcontraenti non dovrebbero essere ritenute responsabili. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1 |
La proposta di direttiva della Commissione europea concernente l'applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori fa parte di un pacchetto di proposte. Oltre alla direttiva di applicazione, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per codificare la normativa esistente riguardante il diritto di promuovere azioni collettive in situazioni transfrontaliere (1). La Commissione precisa che lo scopo di entrambe le proposte è quello di creare nuovi e migliori posti di lavoro e di accrescere la competitività dell'UE adeguando e migliorando il mercato unico senza mettere a rischio i diritti dei lavoratori. |
2.2 |
La direttiva di applicazione proposta dalla Commissione comprende i seguenti elementi.
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3. Il contesto della proposta della Commissione
3.1 |
La Commissione europea rileva che, pur rappresentando i lavoratori distaccati una percentuale limitata della forza lavoro complessiva dell'UE, in taluni Stati membri la loro presenza è molto forte e il fenomeno è in espansione. Pur mancando dati affidabili, si può stimare in un milione circa il numero dei lavoratori distaccati ogni anno. Si tratta quindi di una percentuale molto limitata della forza lavoro complessiva - meno dell'1 % dell'attuale forza lavoro degli Stati membri - che però - in termini di mobilità transfrontaliera - arriva al 20 % dei lavoratori. I paesi maggiormente interessati sono Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Polonia. |
3.2 |
La proposta della Commissione fa seguito a quattro sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause Viking-Line, Laval, Rüffert e Commissione contro Lussemburgo) che hanno innescato un intenso dibattito sull'equilibrio tra diritti sociali e libertà economiche. Nell'ottobre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in risposta a tali sentenze. Le parti sociali europee hanno proceduto a un'analisi congiunta delle sentenze della Corte su richiesta della Commissione e della presidenza francese del Consiglio (nel secondo semestre 2008). |
3.3 |
Anche il rapporto sul rilancio del mercato unico, presentato dal prof. Mario Monti nel 2010, ha affrontato questi problemi, raccomandando di garantire e di chiarire l'esercizio del diritto di sciopero e di introdurre un meccanismo per la composizione informale delle vertenze di lavoro relative all'applicazione della direttiva. |
3.4 |
Il CESE ha esaminato le sentenze della Corte di giustizia riguardanti la direttiva sul distacco dei lavoratori in due differenti pareri dal titolo: La dimensione sociale del mercato interno (2) e L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita (3). Nei due pareri il CESE ha raccomandato di:
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4. Osservazioni del CESE
4.1 |
Il CESE prende atto della proposta di direttiva della Commissione che intende migliorare l'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, precisando le condizioni che si applicano ai lavoratori distaccati, nonché rafforzare le possibilità per le autorità nazionali competenti, per le imprese e per i lavoratori di scambiarsi informazioni e cooperare. Per il CESE è importante che la proposta garantisca la protezione dei lavoratori distaccati, rispetti i diversi modelli di mercato del lavoro adottati dagli Stati membri e realizzi l'obiettivo di scoraggiare il dumping sociale e la concorrenza sleale, nonché di ampliare le opportunità per gli scambi transfrontalieri, evitando soprattutto costi amministrativi superflui. Per promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi in un clima di concorrenza equa, è importante garantire uno standard minimo di condizioni di lavoro uniforme conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi nazionali. |
4.2 |
Il CESE, che attribuisce alla certezza del diritto la massima importanza, rileva l'incertezza giuridica in materia di distacco di lavoratori stranieri da parte di agenzie di lavoro temporaneo. A questi lavoratori, infatti, si applicano sia la direttiva sul distacco dei lavoratori che la direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale. Al fine di risolvere tale ambiguità, il CESE propone che la direttiva di applicazione in esame faccia rientrare i lavoratori temporanei nell'ambito di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, salve le condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli eventualmente stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale. |
4.3 |
Secondo il CESE i servizi transfrontalieri sono molto importanti per lo sviluppo del mercato interno. Per creare un sentimento di accettazione politica dell'UE e rafforzare la solidarietà sul suo territorio, questa dovrebbe dare maggior rilievo, nel quadro delle sue politiche, agli aspetti sociali. Per poter realizzare tutto il potenziale del mercato interno, l'UE deve rafforzare la dimensione sociale. La proposta di direttiva costituisce un passo nella giusta direzione, anche se non è sufficiente a soddisfare le richieste del CESE. A tale fine sarebbe necessario chiarire e potenziare ulteriormente il testo proposto. |
4.4 |
Il CESE è favorevole all'obiettivo che si esprime nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, cioè quello di affrontare il problema delle cosiddette società "cassette delle lettere", le quali non esercitano in realtà attività nel paese di registrazione, ma esistono al solo scopo di eludere i loro obblighi nel paese ospitante. Per garantire chiarezza, certezza giuridica e coerenza con l'articolo 3, paragrafo 2, la valutazione volta a stabilire se l'impresa eserciti attività sostanziali nel paese di stabilimento dovrebbe essere un accertamento complessivo in cui dovrebbero essere considerati gli elementi rilevanti; l'elenco fornito nella direttiva non dovrebbe pertanto essere considerato esaustivo. |
4.5 |
L'articolo 3, paragrafo 2, della proposta di direttiva è volto a chiarire come valutare se un lavoratore presti la sua attività temporaneamente in un altro Stato membro. La distinzione tra attività temporanea e permanente svolta nel paese ospitante è molto importante in quanto determina quale diritto del lavoro applicare e se considerare effettivamente la situazione come un distacco. Il CESE accoglie con favore i chiarimenti contenuti nella proposta, in particolare il riferimento all'esigenza di una valutazione complessiva obiettiva. |
4.6 |
Il CESE accoglie con favore le nuove disposizioni in materia di informazione, ma ritiene che l'articolo 5, paragrafo 4, dovrebbe rispettare completamente l'autonomia delle parti sociali e il ruolo da queste svolto nei diversi modelli di mercato del lavoro. È altresì necessario garantire che la responsabilità amministrativa per il finanziamento ad esempio delle traduzioni non sia addossata alle parti sociali. Andrebbero sostenute le iniziative di diffusione delle informazioni assunte dalle parti sociali settoriali. |
4.7 |
Per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 7, è importante che le autorità del paese ospitante abbiano la responsabilità globale di verificare eventuali violazioni nel caso di lavoratori distaccati temporaneamente da altri paesi e che le autorità del paese d'origine collaborino con quelle del paese ospitante. Dovrebbe altresì essere possibile condurre questi controlli su iniziativa delle autorità dello Stato membro ospitante e non soltanto di quelle del paese di stabilimento dell'impresa. |
4.8 |
L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), consente agli Stati membri di imporre l'obbligo per i prestatori di servizi stranieri di designare una persona di contatto abilitata a negoziare, se necessario, per conto del datore di lavoro con le parti sociali dello Stato membro nel quale ha luogo il distacco, secondo la legge e la prassi nazionali. In alcuni paesi può essere sufficiente nominare una persona di contatto in quanto le autorità possono garantire il rispetto delle leggi e degli accordi. In altri paesi che applicano modelli di mercato del lavoro differenti, la persona di contatto dovrebbe aver il potere di rappresentare l'impresa di fronte alle autorità e ai sindacati. La direttiva dovrebbe quindi tener conto dei diversi modelli. Nell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), andrebbe inserito il requisito di fornire informazioni in merito ai contributi previdenziali/alle imposte e al luogo in cui sono stati versati. |
4.9 |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che i sindacati ed altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a veder rispettata la direttiva possono promuovere un procedimento giudiziario o amministrativo per conto del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro. L'articolo di cui sopra dovrebbe garantire ai sindacati del paese ospitante e ad altre organizzazioni di poter difendere i diritti dei lavoratori distaccati in conformità con le prassi vigenti a livello nazionale. |
4.10 |
Il CESE ritiene che la proposta sulla responsabilità solidale nei casi di subcontratto sia un elemento cruciale della proposta di direttiva. Essa consente di proteggere i lavoratori in un settore in cui il subcontratto è la pratica più diffusa, rispettando al tempo stesso l'esigenza del datore di lavoro di sapere con esattezza quali siano le sue responsabilità. Il CESE sottolinea tuttavia che la proposta dovrebbe rispettare i sistemi di responsabilità solidale esistenti negli Stati membri. Il CESE raccomanda con forza agli Stati membri che non dispongono di tali sistemi di introdurli previa consultazione delle parti sociali. Il CESE invita la Commissione a mettere a punto, insieme con le parti sociali, una definizione più precisa di "obblighi di diligenza", come hanno già provveduto a fare alcuni paesi. Per il CESE il concetto di "obblighi di diligenza" - fatto salvo il dialogo sociale a livello nazionale - implica che le imprese che eseguono verifiche e controlli adeguati dei subcontraenti non dovrebbero essere ritenute responsabili. |
Bruxelles, 19 settembre 2012
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) Il Comitato ha in cantiere un parere specifico al riguardo.
(2) GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 90.
(3) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 99.