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Document 52011DP0540

    Modifiche da apportare al regolamento relativamente a un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse Decisione del Parlamento europeo dell' 1 dicembre 2011 sulle modifiche del regolamento relative ad un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (2011/2174(REG))

    GU C 165E del 11.6.2013, p. 70–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 165/70


    Giovedì 1 dicembre 2011
    Modifiche da apportare al regolamento relativamente a un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse

    P7_TA(2011)0540

    Decisione del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulle modifiche del regolamento relative ad un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (2011/2174(REG))

    2013/C 165 E/11

    Il Parlamento europeo,

    vista la lettera del suo Presidente del 31 agosto 2011,

    vista la raccomandazione del Gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sui codici di condotta ai membri della Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza, sancita dall'Ufficio di presidenza il 6 luglio 2011 e dalla Conferenza dei presidenti il 7 luglio 2011,

    visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,

    visti gli articoli 211, 212 e 215 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0386/2011),

    1.

    decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

    2.

    incarica il suo Segretario generale di adattare di conseguenza l'allegato X del suo regolamento, indicando la corrispondenza tra i riferimenti all'allegato I che vi figurano e le disposizioni corrispondenti dell'allegato I nella versione risultante dalla presente decisione;

    3.

    decide che tali modifiche entrano in vigore il 1o gennaio 2012;

    4.

    osserva che a causa della ricostituzione, a norma del regolamento, degli organi del Parlamento a metà legislatura, il comitato consultivo previsto all'articolo 7 del codice di condotta che figura nell'allegato I del regolamento quale risulta dalla presente decisione non potrà essere costituito prima della fine di gennaio 2012; decide pertanto che i deputati avranno a disposizione novanta giorni dopo l'entrata in vigore del codice di condotta per presentare la dichiarazione di interessi finanziari di cui all'articolo 4 di detto codice e che le dichiarazioni presentate sulla base delle disposizioni del regolamento in vigore alla data di approvazione della presente decisione resteranno valide fino alla scadenza di detto termine; decide inoltre che queste ultime disposizioni si applicheranno anche a tutti i deputati il cui mandato prende effetto nello stesso periodo;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

    TESTO IN VIGORE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

    1.   Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.

    1.   Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri, conformemente all'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e allegato al presente regolamento.

    Emendamento 2

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 19

    La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Tale proposta deve essere approvata dal Parlamento a una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.

    La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono.

     

    Qualora un relatore violi le disposizioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari allegato al presente regolamento, la commissione che lo ha designato può revocare tale carica, su iniziativa del Presidente e su proposta della Conferenza dei presidenti. Le maggioranze previste al primo comma si applicano mutatis mutandis a ciascuna fase di tale procedura.

    Emendamento 3

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 32 – paragrafo 2

    2.   Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.

    2.   Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico.

     

    I raggruppamenti in questione sono tenuti a dichiarare qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato I .

     

    I Questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al secondo comma. Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I Questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni.

    Emendamento 4

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 153 – paragrafo 3 – lettera d)

    d)

    presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 19 di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati elettivi occupati in seno al Parlamento.

    d)

    presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 19, di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati occupati in seno al Parlamento.

    Emendamento 5

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I – titolo

    Emendamento 6

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I – articoli 1-4

    Articolo 1

    1.     Prima di intervenire in una discussione in Aula o in seno a uno degli organi del Parlamento, ovvero se proposto quale relatore, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

    2.     Per poter essere validamente nominato titolare di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi a norma degli articoli 13, 191 o 198, paragrafo 2, del regolamento o per partecipare a una delegazione ufficiale ai sensi degli articoli 68 o 198, paragrafo 2, del regolamento il deputato deve avere debitamente compilato la dichiarazione di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    I Questori tengono un registro in cui il deputato dichiara personalmente e con precisione:

    a)

    le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,

    b)

    qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento,

    c)

    i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

    I deputati si impegnano a non accettare alcun donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

    Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate non appena intervengano delle modifiche e essere comunque rinnovate ogni anno. I deputati sono pienamente responsabili della trasparenza dei loro interessi finanziari.

    L'Ufficio di presidenza può elaborare periodicamente un elenco degli elementi che ritiene debbano essere dichiarati nel registro.

    Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b), il Presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il Presidente procede ai sensi dell'articolo 153 del regolamento per ottenere la sospensione del deputato in questione.

    I presidenti dei raggruppamenti di deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (per esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

    I Questori sono responsabili della custodia di un registro e dell'elaborazione di norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di tali raggruppamenti.

    Articolo 3

    Il registro è pubblico.

    Il registro può essere reso accessibile al pubblico per via elettronica.

    Articolo 4

    I deputati sono soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi loro fatti dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono stati eletti.

    soppresso

    Emendamento 7

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 1 (nuovo)

     

    Articolo 1

    Principi direttivi

    Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:

    a)

    si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento europeo,

    b)

    agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

    Emendamento 8

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 2 (nuovo)

     

    Articolo 2

    Principali doveri dei deputati

    Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

    a)

    non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;

    b)

    non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo in cambio della disponibilità a influire o votare su un atto legislativo, una proposta di risoluzione, una dichiarazione scritta o un'interrogazione presentata al Parlamento o in seno a una delle sue commissioni e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione.

    Emendamento 9

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 3 (nuovo)

     

    Articolo 3

    Conflitto di interessi

    1.     Si configura un conflitto d'interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato. Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.

    2.     Ove constati di avere un conflitto di interessi, il deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, in conformità dei principi e delle disposizioni del presente codice di condotta. Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi, il deputato ne informa per iscritto il Presidente. In caso di ambiguità, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all'articolo 7.

    3.     Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento oppure qualora sia proposto in qualità di relatore, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 4. Tale comunicazione è presentata per iscritto o a voce al Presidente durante i lavori in questione.

    Emendamento 10

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 4 (nuovo)

     

    Articolo 4

    Dichiarazione dei deputati

    1.     Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro trenta giorni dalla stessa.

    2.     La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:

    a)

    le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,

    b)

    qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;

    c)

    qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;

    d)

    la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;

    e)

    qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva superi i 5 000 EUR in un anno civile;

    f)

    la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,

    g)

    qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;

    h)

    qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

    I redditi regolari percepiti dal deputato per quanto riguarda ciascuno degli elementi dichiarati conformemente al primo comma sono collocati in una delle seguenti categorie:

    da 500 a 1 000 EUR al mese;

    da 1 001 a 5 000 EUR al mese;

    da 5 001 a 10 000 EUR al mese;

    oltre 10 000 EUR al mese.

    Eventuali redditi supplementari percepiti dal deputato in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma.

    3.     Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.

    4.     Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, o far parte di una delegazione ufficiale se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.

    Emendamento 11

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 5 (nuovo)

     

    Articolo 5

    Doni o benefici analoghi

    1.     Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.

    2.     I doni ricevuti dai deputati, a norma del paragrafo 1, allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al Presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9.

    3.     Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi.

    La portata del presente paragrafo, segnatamente le norme per assicurare la trasparenza, è precisata nelle misure di applicazione fissate dall'Ufficio di presidenza a titolo dell'articolo 9.

    Emendamento 12

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 6 (nuovo)

     

    Articolo 6

    Attività degli ex deputati

    Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione, non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza (1).

    Emendamento 13

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 7 (nuovo)

     

    Articolo 7

    Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

    1.     È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo").

    2.     Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri degli uffici di presidenza e i coordinatori della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

    La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

    3.     All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo non rappresentato in seno al comitato consultivo.

    In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.

    4.     Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

    Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

    5.     Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni.

    6.     Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

    Emendamento 14

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 8 (nuovo)

     

    Articolo 8

    Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta

    1.     Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente può sottoporre la questione al comitato consultivo.

    2.     Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.

    3.     Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta, dopo aver ascoltato il deputato in questione, una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che notifica al deputato.

    La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento.

    4.     Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 154 del regolamento.

    5.     Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato dopo la scadenza dei termini previsti all'articolo 154 del regolamento è comunicata dal Presidente in Aula e pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

    Emendamento 15

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato I (nuovo) – articolo 9 (nuovo)

     

    Articolo 9

    Attuazione

    L'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo e, se del caso, aggiorna gli importi di cui agli articoli 4 e 5.

    Esso può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.


    (1)   Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999.


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