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Document 52009AP0377

Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))
P6_TC1-COD(2008)0243 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
ALLEGATO I
ALLEGATO II

GU C 212E del 5.8.2010, p. 370–404 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/370


Giovedì 7 maggio 2009
Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0377

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

2010/C 212 E/52

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0820),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0284/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (4). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6)

Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime comune europeo in materia di asilo che dovrebbe portare, a lungo termine, all'introduzione di una procedura comune e di uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato concesso asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (la «Convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo di armonizzazione delle politiche in materia di asilo.

(7)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo ║. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(8)

I servizi degli Stati membri responsabili per l'asilo dovrebbero ricevere un'assistenza concreta per poter ottemperare alle prescrizioni operative quotidiane. In tale ambito all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (CE) n. …/…  (5) , spetta un ruolo fondamentale.

(9)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari in vista dell'esperienza acquisita, onde migliorare l'efficienza del sistema e la protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale ai sensi di questa procedura.

(10)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis comunitario vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6), è opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(11)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti asilo, la direttiva ║ …/…/CE ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]  (7) dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento.

(12)

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il prevalente interesse del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Occorre inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(13)

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto dell'unità familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(14)

Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.

(15)

Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e del prevalente interesse del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e la sua famiglia estesa, a motivo di gravidanza o maternità, stato di salute o età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che, quando il richiedente è un minore non accompagnato, costituisca un criterio di competenza vincolante anche la presenza in un altro Stato membro di un parente che possa occuparsene.

(16)

Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti del presente regolamento, purché lo Stato membro interessato e il richiedente vi acconsentano.

(17)

È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e ▐ informare oralmente i richiedenti sull'applicazione del presente regolamento.

(18)

Ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni relative a trasferimenti verso lo Stato membro competente, onde assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati.

(19)

In conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire il rispetto del diritto internazionale è necessario che il ricorso effettivo verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(20)

Ai fini del presente regolamento il termine «trattenimento» non dovrebbe avere alcuna connotazione penale o punitiva, ma dovrebbe limitarsi ad indicare un provvedimento a carattere puramente amministrativo e temporaneo equivalente al fermo.

(21)

Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra e ║ applicarsi in centri amministrativi di trattenimento, distinti dalle strutture carcerarie, nelle circostanze eccezionali chiaramente definite ║ e con le garanzie previste ║ dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento.

(22)

In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (8), il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(23)

La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato ║, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rendono necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

(24)

L'applicazione del presente regolamento può, in alcune circostanze, creare oneri aggiuntivi a carico di Stati membri che si trovano in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle loro capacità di accoglienza, sui loro sistemi di asilo o sulle loro infrastrutture. È pertanto necessario stabilire una procedura efficace per consentire, in siffatti casi, la sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro interessato e fornire assistenza finanziaria, nell'ambito degli strumenti finanziari dell’Unione europea esistenti. La sospensione temporanea dei trasferimenti secondo Dublino può così contribuire a creare maggiore solidarietà per gli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(25)

Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale procedura di sospensione dei trasferimenti sia applicata anche quando la Commissione ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza , ammissibilità alla protezione internazionale e accesso alla procedura di asilo.

(26)

Tale procedura di sospensione dei trasferimenti è un provvedimento a carattere eccezionale da applicare in caso di particolari pressioni o di costanti problemi in materia di protezione.

(27)

La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente i progressi verso lo sviluppo e l'armonizzazione a lungo termine del regime comune europeo in materia di asilo, valutare in che misura le azioni di solidarietà e la disponibilità di una procedura di sospensione facilitino i progressi in questione e riferire in merito a tali progressi.

Visto che il sistema di Dublino non è stato concepito come meccanismo di equa condivisione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione internazionale e che alcuni Stati membri sono particolarmente esposti ai flussi migratori, soprattutto a causa della loro situazione geografica, è indispensabile considerare e proporre strumenti giuridicamente vincolanti per garantire una maggiore solidarietà fra gli Stati membri e norme di protezione più elevate. Tali strumenti dovrebbero in particolare agevolare il distacco di funzionari di altri Stati membri al fine di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate e, quando le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso degli interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

(28)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(29)

Lo scambio dei dati personali del richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima del trasferimento, permetterà alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata e assicurerà la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere una specifica disposizione che garantisca la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in questa situazione, in conformità con la direttiva 95/46/CE.

(30)

Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

(31)

Occorre garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. ║ …/… ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (10).

(32)

Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (CE) n. ║ …/…║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], e in particolare l'attuazione degli articoli 6 e 10 dello stesso, dovrebbero facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(33)

Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (11), in particolare l'attuazione degli articoli 21 e 22 dello stesso, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(34)

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(35)

Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(36)

║ In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all'applicazione delle disposizioni sui minori non accompagnati e sul ricongiungimento dei parenti a carico, nonché i criteri necessari per l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)

Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1560/2003. Sarebbe opportuno integrare alcune disposizioni di quest'ultimo regolamento nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l'ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.

(38)

Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ║. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta, e dovrebbe essere applicato di conseguenza.

(40)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, ║ essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ║ e che non è beneficiaria del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

b)

«domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

c)

«richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d)

«esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni e le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio (14), ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e alla direttiva 2004/83/CE;

e)

«ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE, esplicitamente o tacitamente;

f)

«beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE;

g)

«minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

h)

«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

i)

«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

i figli minori di coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

i figli minori coniugati , ma non accompagnati dal coniuge, della coppia di cui al primo trattino o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

il padre, la madre o il tutore del richiedente se il richiedente è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato ma non accompagnato dal coniuge , ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

i fratelli minori non coniugati del richiedente, se il richiedente è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati ma non accompagnati dal coniuge , ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

j)

«titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

k)

«visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

i)

«visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

ii)

«visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;

iii)

«visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;

iv)

«visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

l)

«rischio di fuga»: l'esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una decisione di trasferimento possa tentare la fuga.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1.   Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera o in una zona di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del presente regolamento.

2.   Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

3.   Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2005/85/CE.

Articolo 4

Diritto di informazione

1.   Non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano il richiedente asilo dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a)

le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso;

b)

i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia;

c)

la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;

d)

i possibili esiti della procedura e le conseguenze;

e)

la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento;

f)

il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;

g)

il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti , compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 34 e delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ▐ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale . A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ai fini della corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono all'età del richiedente.

3.   È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 5

Colloquio personale

1.   Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento convoca i richiedenti per un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

2.   Scopo del colloquio personale è agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente, permettendo in particolare al richiedente di presentare informazioni pertinenti necessarie alla corretta identificazione dello Stato membro competente, e informare oralmente il richiedente dell'applicazione del presente regolamento.

3.   Il colloquio personale si svolge in tempo utile dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale e, in ogni caso, prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

4.   Il colloquio personale si tiene in una lingua ▐ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale.

5.   Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza.

6.   Lo Stato membro che conduce il colloquio personale redige una breve relazione contenente le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio e ne mette una copia a disposizione del richiedente. La relazione è allegata all'eventuale decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1.   Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 24 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

3.   Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

le possibilità di ricongiungimento familiare;

b)

il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c)

considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d)

l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4.   Gli Stati membri stabiliscono procedure ▐ dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri , se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni specializzate . Essi iniziano a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore.

5.   Le autorità competenti di cui all’articolo 34 che trattano domande relative a minori non accompagnati ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

6.     Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2005/85/CE, gli Stati membri possono sottoporre a visite mediche i minori non accompagnati per accertarne l'età.

Qualora si avvalgano di tale possibilità, gli Stati membri garantiscono che le visite mediche siano effettuate con criteri ragionevoli e in modo accurato, conformemente alle norme scientifiche ed etiche.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7

Gerarchia dei criteri

1.   I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2.   La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 8

Minori non accompagnati

1.   Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

2.   Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che non abbia familiari ai sensi dell'articolo 2, lettera i) soggiornanti legalmente in un altro Stato membro, ma abbia un altro parente soggiornante legalmente in un altro Stato membro che possa occuparsi di lui , detto Stato membro è competente per l'esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

3.   Se familiari o altri parenti del richiedente sono presenti legalmente in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda è determinato sulla base del prevalente interesse del minore.

4.   In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale ▐, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

5.   Le condizioni e le procedure d'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 9

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 11

Parenti a carico

1.   Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall'assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, seria disabilità o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall'assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente.

2.   Le condizioni e le procedure d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura familiare

Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a)

è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

b)

negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

Articolo 13

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1.   Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2.   Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro o su autorizzazione scritta dello stesso. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3.   Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

a)

lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b)

lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c)

quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4.   Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato il territorio degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

5.   Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se è in grado di dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 14

Ingresso e/o soggiorno

1.   Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Questa responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2.   Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato in maniera irregolare nel territorio degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 15

Ingresso con esenzione dal visto

1.   Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2.   Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l'apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest'altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 16

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO IV

CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 17

Clausole discrezionali

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 ║ ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta.

In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre immediatamente nell’Eurodac di aver assunto la competenza in conformità con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

2.   Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se quest'altro Stato membro ║ non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 ║. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto provvede a tutte le debite verifiche per circostanziare i motivi umanitari invocati ed emana una decisione sulla richiesta entro due mesi dalla data in cui quest'ultima è pervenuta. L'eventuale decisione di rifiuto della richiesta dev'essere motivata.

Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

CAPO V

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 18

Obblighi dello Stato membro competente

1.   Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)

prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 28, il richiedente asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno;

c)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro;

d)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il cittadino di un paese terzo o l'apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno.

2.   Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l'esame della domanda ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1.   Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2.   Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

3.   Gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

Sezione I ║

Avvio della procedura

Articolo 20

Avvio della procedura

1.   Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2.   La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3.   Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo, purché ciò sia nel suo interesse prevalente. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4.   Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5.   Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro in cui ha presentato ║ una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente sia in grado di stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

Sezione II ║

Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1.   Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro il detto termine di tre mesi, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2.   Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia trattenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3.   In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 22

Risposta a una richiesta di presa in carico

1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2.   Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

3.   Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

a)

Prove:

i)

Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.

ii)

Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’articolo 41 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

b)

Prove indiziarie:

i)

Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

ii)

Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

4.   Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5.   In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6.   Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7.   La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione III ║

Procedure per le richieste di ripresa in carico

Articolo 23

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico

1.   Lo Stato membro presso il quale è stata presentata una domanda successiva di protezione internazionale o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che ritenga che un altro Stato membro sia competente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.   Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3.   In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento.

Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

4.   Se la richiesta di ripresa in carico di un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non è presentata entro i termini prescritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata successivamente presentata o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, l'interessato.

5.   La richiesta di ripresa in carico del richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente;

Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 24

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2.   L'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione IV ║

Garanzie procedurali

Articolo 25

Notifica di una decisione di trasferimento

1.   Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua ▐ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale , entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto.

2.   La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata, e riporta una descrizione delle fasi principali della procedura decisionale. Essa contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, nonché sulle persone o sugli enti che possono fornire alla persona interessata una specifica assistenza e/o rappresentanza legale. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. I termini relativi all'esecuzione del trasferimento sono stabiliti in modo da consentire all'interessato un periodo di tempo ragionevole per presentare ricorso in virtù dell'articolo 26.

Articolo 26

Impugnazione

1.   Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.   Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Tale termine è di almeno dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

3.   Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, l'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo , su richiesta della persona interessata oppure, in assenza di tale richiesta, d'ufficio, decide quanto prima, e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della domanda di revisione, se l'interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento.

4.   Il trasferimento non è eseguito prima che sia emanata la decisione di cui al paragrafo 3. La decisione di non consentire all'interessato di rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento dev'essere motivata.

5.   Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e/o la rappresentanza legale necessarie siano concesse gratuitamente su richiesta, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Sezione V ║

Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 27

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE ║.

2.   Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere ▐ il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento, che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, in una struttura non detentiva solo se altre misure meno coercitive non siano risultate efficaci e soltanto se sussiste un ▐ rischio di fuga.

3.   Nel valutare l'applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga.

4.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all'interessato conformemente all'articolo 25 e fino a quando l'interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente.

5.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento.

6.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l'interessato è rilasciato immediatamente.

7.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un ▐ rischio di fuga dell'interessato, nonché la durata del trattenimento.

Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▐ a loro comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale .

8.   In tutti i casi di trattenimento ▐ di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

9.   Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

10.   I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’ articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento e previo esame individuale della loro situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

11.   I minori non accompagnati non possono essere trattenuti in nessun caso.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

Sezione VI ║

Trasferimenti

Articolo 28

Modalità e termini

1.   Il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi si sia reso irreperibile.

3.   Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

4.   La Commissione può adottare norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 29

Costi del trasferimento

1.   I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2.   Se l'interessato deve essere rinviato in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3.   I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire in virtù del presente regolamento.

4.   Possono essere adottate norme complementari concernenti l'obbligo per lo Stato membro che provvede al trasferimento di sostenere i costi del trasferimento, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 30

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1.   In tutti i casi, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro destinatario se l'interessato è idoneo al trasferimento. Possono essere trasferite solo le persone idonee al trasferimento.

2.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro competente i dati personali del richiedente da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti in materia di asilo dello Stato membro competente siano in grado di fornire al richiedente un'assistenza adeguata, ivi comprese le necessarie cure mediche, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi in virtù del presente regolamento e della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Tali informazioni vengono comunicate sin dall'inizio e al più tardi sette giorni lavorativi prima del trasferimento, salvo se lo Stato membro ne viene a conoscenza in un momento successivo.

3.   Gli Stati membri si scambiano, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

gli eventuali estremi di familiari o altri parenti nello Stato membro destinatario;

b)

nel caso dei minori, informazioni relative al loro livello di istruzione;

c)

l'età del richiedente;

d)

qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dallo Stato membro di partenza per tutelare i diritti e le esigenze specifiche di un richiedente ║.

4.   Al solo scopo di somministrare assistenza sanitaria o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni su eventuali esigenze specifiche del richiedente da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

5.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 4 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante, o se necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona quando l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso. Una volta completato il trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento cancella tali informazioni immediatamente.

6.   Il trattamento dei dati personali sanitari è effettuato unicamente da un professionista della sanità tenuto alla riservatezza medica in virtù della legislazione nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di riservatezza. I professionisti della sanità e le persone che ricevono e trattano siffatti dati ricevono una formazione medica adeguata, nonché una formazione sul trattamento adeguato dei dati sanitari sensibili.

7.   Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento tramite la rete telematica «DubliNet» ║. Le autorità notificate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento specificano anche quali professionisti della sanità sono autorizzati a trattare i dati di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

8.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è adottato un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti in conformità del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

9.   Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafi da 8 a 12.

Articolo 31

Modalità di esecuzione dei trasferimenti

1.     Lo Stato membro che esegue un trasferimento promuove i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate.

2.     Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che essi avvengano in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Sezione VII ║

Sospensione temporanea del trasferimento

Articolo 32

Sospensione temporanea del trasferimento

1.   Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

a)

una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;

b)

una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

c)

una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

2.   La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE , può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

3.   Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE , può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

Tale richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ con la direttiva 2005/85/CE e con la direttiva 2004/83/CE .

4.   Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

a)

l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;

b)

l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;

c)

la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;

d)

eventuali condizioni particolari legate alla sospensione;

e)

indicazioni in merito alle misure, ai parametri e ai tempi da definire per valutare i progressi verso la risoluzione delle situazioni identificate a norma della lettera a).

5.   La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

6.   In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.

7.   La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

8.     Uno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 adotta interventi efficaci e tempestivi per rimediare alla situazione che ha portato alla sospensione temporanea dei trasferimenti.

9.   I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applicano altresì le disposizioni del paragrafo 5.

10.   Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], e dalla direttiva 2005/85/CE.

11.     Su proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, e applicando la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, sono adottati strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri finalizzati a sostenere efficacemente gli Stati membri i cui sistemi nazionali sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro caratteristiche geografiche o demografiche. Tali strumenti entrano in vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni caso prevedono:

a)

il distacco, sotto l'egida dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di funzionari di altri Stati membri incaricati di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate;

b)

un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche.

12.     Il presente articolo cessa di applicarsi appena siano entrati in vigore gli strumenti di cui al paragrafo 11, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2011.

13.     Nel quadro del controllo e della valutazione di cui all'articolo 42, la Commissione sottopone a revisione l'applicazione del presente articolo e presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale valuta se l'esigenza di estendere l'applicazione del presente articolo oltre il 31 dicembre 2011 sia giustificata. Se ritiene opportuno procedere in tal senso, la Commissione presenta una proposta di estensione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

CAPO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Scambio di informazioni

1.   Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

a)

della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

b)

dell'esame della domanda di protezione internazionale;

c)

dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

a)

i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente -, data e luogo di nascita);

b)

i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

c)

gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];

d)

i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e)

i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f)

il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g)

la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3.   Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

4.   Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nel territorio degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

5.   Lo Stato membro richiesto risponde entro quattro settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza del termine previsto agli articoli 21 e 23 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico.

6.   Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1.

7.   Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a)

della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

b)

dell'esame della domanda di protezione internazionale;

c)

dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8.   Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9.   Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che i dati sono stati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

L'autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

Il richiedente asilo ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

10.   In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11.   I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12.   Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 34

Autorità competenti e risorse

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.   La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.   Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 35

Disposizioni amministrative

1.   Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a)

scambi di ufficiali di collegamento;

b)

una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), dopo aver verificato che non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VIII

CONCILIAZIONE

Articolo 36

Conciliazione

1.   In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2.   La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall’articolo 41. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati in conformità del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

Quando la domanda è stata presentata dopo la data citata all’articolo 45, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 39

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

a)

se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c)

i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 40

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 41

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 42

Controllo e valutazione

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 45, primo comma, e fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 13, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Articolo 43

Statistiche

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale  (16), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 ║ sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 45

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato ║.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(4)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(5)   GU L …

(6)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(7)  GU L ║

(8)  GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L …

(11)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(14)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(15)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(16)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO I

Regolamento abrogato

(di cui all’Articolo 44)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

(GU L 222 del 5.9.2003)

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 343/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

soppressa

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 26, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 21, paragrafi da 1 a 9

Articolo 33, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma

 

Articolo 33, paragrafo 9, quarto comma

Articolo 21, paragrafi da 10 a 12

Articolo 33, paragrafi da 10 a 12

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 35

Articolo 24, paragrafo 1

soppresso

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 24, paragrafo 3

soppresso

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 25, paragrafo 2

soppresso

Articolo 26

Articolo 40

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 3

soppresso

Articolo 28

Articolo 42

Articolo 29

Articolo 45

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 43

Articolo 44


Regolamento (CE) n. 1560/2003

Il presente regolamento

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14

Articolo 36

Articolo 17, paragrafo 1

Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3


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