Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0398

Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione nella denuncia 3453/2005/GG Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

GU C 295E del 4.12.2009, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/33


Mercoledì 3 settembre 2008
Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione nella denuncia 3453/2005/GG

P6_TA(2008)0398

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

2009/C 295 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

visti l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 211 del trattato CE,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario (COM(2002)0141) (2),

visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0289/2008),

A.

considerando che l'articolo 195 del trattato CE abilita il Mediatore europeo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,

B.

considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto comunitario,

C.

considerando che in base all'articolo 211 del trattato CE la Commissione, nel suo ruolo di guardiano dei trattati, è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

D.

considerando che ai sensi dell'articolo 226, primo comma, del trattato CE qualora la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato, essa emette un parere motivato al riguardo dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, e considerando che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa «può» adire la Corte di giustizia,

E.

considerando che, già nella sua decisione in merito alla denuncia 995/98/OV, il Mediatore ha sottolineato che, sebbene la Commissione goda di poteri discrezionali in relazione all'avvio delle procedure di infrazione, tali poteri sono tuttavia soggetti a limiti giuridici, «come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che esige, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano con coerenza e buona fede, evitino le discriminazioni, ottemperino ai principi di proporzionalità, uguaglianza e legittime aspettative e rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali»,

F.

considerando che la Commissione ha sottolineato che questo ruolo è essenziale per tutelare gli interessi dei cittadini europei e ha riconosciuto l'importanza del rispetto del diritto in questo contesto (3),

G.

considerando che la Commissione conferma che la suddetta comunicazione del 20 marzo 2002 enuncia le misure amministrative a favore del denunciante che la Commissione si impegna a rispettare nel trattare la sua denuncia e nel valutare la violazione in questione,

H.

considerando che il Mediatore europeo ritiene che l'assenza di una presa di posizione definitiva da parte della Commissione nei confronti della denuncia di infrazione presentata dal denunciante costituisce un caso di cattiva amministrazione,

I.

considerando che il Mediatore europeo raccomanda alla Commissione di trattare la denuncia il più rapidamente possibile e con la massima diligenza;

1.

approva la raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione;

2.

sottolinea che la Commissione deve sempre trattare le denunce presentate dai cittadini per presunte violazioni del diritto comunitario conformemente ai principi di buona amministrazione;

3.

osserva che nella sua comunicazione del 20 marzo 2002 la Commissione si è assunta taluni impegni all'atto di esaminare le denunce di infrazione;

4.

rileva che la Commissione ha indicato in tale comunicazione che, di massima, i suoi servizi decidono la costituzione in mora o l'archiviazione entro i termini di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia e che informa per iscritto l'autore in caso di superamento di tale termine;

5.

ammette che in casi difficili e complessi l'istruzione del fascicolo può richiedere più di un anno; ritiene tuttavia che il superamento del limite di un anno sia giustificato solo quando l'indagine è ancora in corso;

6.

rileva che nel caso in questione, relativo alla scorretta applicazione della direttiva sull'orario di lavoro (4) da parte del governo tedesco, la Commissione aveva l'intenzione di trattare la denuncia in concomitanza con la sua proposta di modifica della direttiva e ha pertanto deciso di attendere l'esito delle discussioni sulla sua proposta con le altre istituzioni comunitarie;

7.

ricorda che tale proposta è stata presentata nel settembre 2004 e che nulla dimostra che la Commissione abbia preso ulteriori iniziative per fare avanzare le sue indagini;

8.

osserva che anziché prendere una delle due decisioni possibili — avviare una formale procedura di infrazione o archiviare la pratica — la Commissione si è astenuta dall'intraprendere qualsiasi ulteriore azione in merito alle indagini;

9.

è dell'avviso che il diritto comunitario non preveda la possibilità di ignorare leggi e sentenze esistenti richiamandosi al fatto che nuove disposizioni sono all'esame; rileva che la Commissione ha anche omesso di trattare le questioni esposte nella denuncia che non sono in rapporto con le modifiche proposte alla direttiva in vigore;

10.

riconosce che la Commissione dispone di taluni poteri discrezionali in relazione alla gestione delle denunce e delle procedure d'infrazione, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla Corte di giustizia, ma precisa che, conformemente all'articolo 226 del trattato CE, la Commissione avvia la fase precontenziosa qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato;

11.

ritiene che anche tali poteri discrezionali siano soggetti a limiti giuridici determinati da principi generali di diritto amministrativo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e che non debbano eccedere i limiti indicati dalla Commissione stessa nella sua comunicazione del 20 marzo 2002;

12.

ribadisce la propria preoccupazione per la quantità di tempo ingiustificata ed eccessiva — spesso di vari anni — che impiega la Commissione per istruire e concludere un procedimento per infrazione nonché il suo malcontento per i frequenti esempi di inosservanza delle sentenze della Corte di giustizia da parte degli Stati membri; ritiene che ciò mini la credibilità della formulazione e della coerente applicazione del diritto comunitario e che contribuisca a discreditare gli obiettivi dell'Unione europea;

13.

sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale degli Stati membri nella corretta applicazione della legislazione comunitaria e ribadisce che la sua applicazione pratica è decisiva per aumentare l'importanza dell'Unione europea agli occhi dei suoi cittadini;

14.

chiede alla Commissione di fornire un elenco degli Stati membri la cui normativa non è in linea con tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro, specificando l'azione che intende prendere al riguardo; sollecita la Commissione a prendere rapide misure, in base alle proprie prerogative, in tutti i casi e nei confronti di tutti gli Stati membri in cui la trasposizione o l'attuazione della direttiva non sia conforme alle disposizioni determinate dal legislatore e dalla Corte di giustizia;

15.

sollecita la Commissione ad analizzare immediatamente la nuova legge tedesca adottata il 1o gennaio 2004 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2007, così da stabilire se è conforme a tutte le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro e a tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia; ribadisce la necessità che la Commissione esamini i dettagli relativi all'attuazione di detta direttiva;

16.

osserva che la Commissione ha recentemente rivisto i suoi orientamenti sui procedimenti per infrazione; desume da questo documento che un elenco delle decisioni sarà preventivamente fornito ai Rappresentanti permanenti e agli Stati membri e che si potranno rilasciare comunicati stampa sulle decisioni relative all'infrazione nel giorno in cui si adottino formalmente; osserva tuttavia che nulla è previsto per informare il Parlamento o le sue commissioni competenti;

17.

sollecita nuovamente la Commissione a tenere il Parlamento e la sua commissione per le petizioni pienamente informati in merito alle decisioni prese nei casi di infrazione in tutte le fasi del procedimento;

18.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle medesime condizioni del Consiglio e della Commissione e che il Parlamento, in base all'articolo 201 del trattato, ha la facoltà di controllare l'operato della Commissione;

19.

sollecita altresì tutti gli Stati membri, alla luce di quanto sopra esposto, ad applicare pienamente le norme in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, attenendosi al principio secondo cui, in caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (in dubio pro operario);

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

(3)  Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, intitolata «Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario» (COM(2002)0725).

(4)  Direttiva 2003/88/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 93/104/CE (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).


Top