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Document 52008IP0095

Agricoltura sostenibile e il biogas: necessità di rivedere la legislazione comunitaria
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione dell'UE (2007/2107(INI))

GU C 66E del 20.3.2009, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/29


Agricoltura sostenibile e il biogas: necessità di rivedere la legislazione comunitaria

P6_TA(2008)0095

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione dell'UE (2007/2107(INI))

(2009/C 66 E/05)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005, intitolata «Piano d'azione per la biomassa» (COM(2005)0628),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 gennaio 2007, intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili — Le energie rinnovabili nel 21o secolo: costruire un futuro più sostenibile» (COM(2006)0848),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 1997, intitolata «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità» (COM(1997)0599),

vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 2004, intitolata «La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE — Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE. La legislazione e le politiche comunitarie per aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE: valutazione della loro efficacia e proposte di azioni concrete» (COM(2004)0366),

visti la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (2) e la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2006, intitolata «Strategia dell'UE per i biocarburanti» (COM(2006)0034),

vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (3),

visti il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5),

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto (6),

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (7),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (8),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla promozione delle colture per scopi non alimentari (9),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0034/2008),

A.

considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione del 26 novembre 1997 stabilisce l'obiettivo di aumentare le risorse energetiche da fonti rinnovabili dal 6 % nel 1995 al 12 % entro il 2010,

B.

considerando che la Commissione, nella summenzionata comunicazione del 7 dicembre 2005, ha affermato che, per conseguire tale obiettivo, la quantità di energia prodotta dalla biomassa dovrebbe diventare più del doppio,

C.

considerando che l'agricoltura e la silvicoltura nell'Unione europea hanno contribuito in modo sostanziale a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, dal momento che, tra il 1990 e il 2004, le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura sono diminuite del 10 % nell'UE-15 e del 14 % nell'UE-25; considerando che si prevede che per il 2010 le emissioni provenienti dall'agricoltura dell'Unione europea saranno inferiori del 16% al livello del 1990,

D.

considerando che esiste un importante potenziale per una crescita considerevole della produzione di biogas, in particolare guardando ai potenziali contributi dell'allevamento del bestiame (effluente di allevamento), dei fanghi, dei rifiuti e dei vegetali non adatti alla produzione di alimenti e mangimi come materiali preferenziali per tale produzione; considerando che, tuttavia, bisogna tener conto degli effetti dell'utilizzo a fini energetici degli effluenti d'allevamento sulla struttura del suolo e sugli organismi che vi vivono;

E.

considerando che a partire dall'effluente di allevamento, dalle piante energetiche, dai fanghi e dai residui organici finora si producono annualmente soltanto 50 PJ di biogas, mentre il potenziale del solo letame è di 827 PJ,

F.

considerando che la produzione di biogas ed i relativi impianti sono distribuiti irregolarmente in Europa, il che dimostra, una volta di più, che il potenziale esistente non viene sfruttato integralmente,

G.

considerando che il biogas può essere sfruttato in molti modi utili, tra l'altro per la produzione di elettricità, per il riscaldamento, per la refrigerazione, come carburante per autoveicoli, ecc.,

H.

considerando che lo sfruttamento della biomassa per la produzione di elettricità può contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e che la biomassa è considerata una delle fonti più economiche di energia per il riscaldamento,

I.

considerando che la costruzione di impianti per la produzione di biogas basata sulle piante energetiche è considerevolmente rallentata a causa del rapido aumento dei prezzi dei cereali, dell'approvvigionamento alimentare e delle preoccupazioni ambientali,

J.

considerando che le preoccupazioni relative alla connessione tra produzione di bioenergia (principalmente bioetanolo e biodiesel) e l'aumento dei prezzi dei cereali e degli alimenti sul mercato mondiale non riguardano la produzione di biogas che utilizza l'effluente di allevamento, i fanghi, i rifiuti organici e i prodotti secondari inadatti alla produzione di alimenti e mangimi, e che la lavorazione sicura di tali materiali costituisce in ogni caso un compito necessario,

K.

considerando che nei nuovi Stati membri l'effluente di allevamento è presente in una forma mista contenente il 20 % o più di paglia e che possono intercorrere lunghi intervalli di tempo tra la produzione e la rimozione del letame, che quindi non è adatto per nessuna forma di fermentazione,

Il biogas come risorsa essenziale

1.

riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energetica essenziale che contribuisce allo sviluppo economico, agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell'ambiente;

2.

sottolinea il contributo che il biogas può apportare alla riduzione della dipendenza energetica dell'Unione europea;

3.

sottolinea che la produzione di biogas da effluente di allevamento, liquami e rifiuti urbani, animali e organici concorre alla diversificazione energetica e pertanto può non solo fornire in misura crescente un contributo alla sicurezza, alla competitività e alla sostenibilità dell'approvvigionamento energetico, ma anche aprire nuove prospettive di reddito per gli agricoltori;

4.

ritiene che l'impiego di biogas in particolare per la produzione di calore ed elettricità potrebbe incrementare significativamente le possibilità di conseguire l'obiettivo vincolante per cui entro il 2020 le fonti energetiche rinnovabili dovranno coprire il 20 % del fabbisogno energetico totale dell'Unione europea;

5.

sottolinea che, a lungo termine e a condizione che si compiano altri maggiori sforzi di ricerca, le fonti energetiche rinnovabili come il biogas e i biocarburanti, in combinazione con l'energia solare ed eolica, potranno consentire un più elevato livello di indipendenza dall'energia fossile e nucleare;

6.

incoraggia tanto l'Unione europea quanto i suoi Stati membri a sfruttare l'enorme potenziale del biogas creando un ambiente favorevole nonché conservando e ampliando i regimi di aiuto per incentivare gli investimenti in impianti di produzione di biogas e il loro mantenimento;

Ambiente, efficienza energetica e sostenibilità

7.

rileva che il biogas proveniente dall'effluente di allevamento presenta numerosi vantaggi ambientali, come la riduzione delle emissioni di metano e di CO2, la riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi nitrosi, un odore molto meno sgradevole, l'igienizzazione dei fanghi ed una migliore capacità fertilizzante dell'azoto nell'effluente di allevamento trattato, il che significa che occorre una minore quantità di azoto per ottenere il medesimo effetto fertilizzante;

8.

sottolinea che la produzione di combustibili agricoli dai rifiuti non dovrebbe diventare un obiettivo in sé; osserva che la riduzione dei rifiuti dovrebbe continuare ad essere una priorità della politica ambientale dell'Unione europea e degli Stati membri;

9.

chiede un maggior impiego dei liquami come fonte di biogas, poiché esistono grandi potenzialità per un maggiore uso dello stesso e nel contempo rafforza il carattere decentrato degli impianti a biogas per la produzione di energia; osserva che con l'accresciuto impiego dei liquami si può ridurre nettamente l'emissione di metano proveniente dal loro deposito;

10.

sottolinea che l'effluente di allevamento, le acque reflue urbane ed i rifiuti agroindustriali possono contenere sostanze (batteri, virus, parassiti, metalli pesanti, sostanze organiche dannose) che potenzialmente possono costituire una minaccia per la salute pubblica o l'ambiente; esorta la Commissione a garantire che siano adottate precauzioni adeguate per evitare la contaminazione e la diffusione di tali sostanze nonché eventuali malattie da esse indotte;

11.

afferma che l'uso dei fanghi e dei rifiuti animali o organici migliorerà l'efficienza degli impianti di produzione di biogas; sostiene che i problemi igienici derivanti dall'utilizzo di rifiuti animali nella maggior parte dei casi possono essere tenuti sotto controllo con relativa facilità;

12.

chiede inoltre che vengano utilizzati come biomassa per gli impianti di produzione di biogas prodotti della prima fase di trasformazione come le bucce di patate o la polpa di frutta;

13.

rileva che nel prossimo futuro sono previsti sviluppi tecnici e gestionali che aumenteranno ulteriormente i vantaggi sul piano ambientale e sanitario degli impianti di produzione di biogas che utilizzano effluente di allevamento, fanghi e rifiuti organici;

14.

è convinto che gli impianti di produzione di biogas, al pari delle aziende di allevamento, devono presentare garanzie di sostenibilità e dimensioni proporzionate alla loro regione, affinché i vantaggi ambientali possano portare altresì ad una maggiore accettazione delle aziende di allevamento, che attualmente incontrano molti problemi a causa dell'aumento delle proteste dei vicini e del grande pubblico;

15.

rileva che gli impianti per la produzione di biogas che usano effluente di allevamento, fanghi o rifiuti organici possano determinare tassi più elevati di lisciviazione di ammoniaca; afferma, tuttavia, che tale effetto collaterale può essere contenuto con relativa facilità e che misure preventive andrebbero integrate nelle normative nazionali concernenti gli impianti per la produzione di biogas, nonché nei regimi di aiuto a favore di tali impianti;

16.

sollecita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'assenza di fughe di metano negli impianti per la produzione di biogas, in quanto potrebbero comprometterne l'effetto positivo sul riscaldamento globale;

Fattibilità economica e regimi di sostegno

17.

ribadisce che ogni sostegno finanziario agli impianti per la produzione di biogas dovrebbe basarsi sull'efficienza, lo sviluppo tecnico, un bilancio positivo a livello di gas a effetto serra, la creazione di valore aggiunto nelle aziende di allevamento e nelle regioni rurali e su altri vantaggi economici e ambientali di tali impianti; sottolinea che non si può mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare della popolazione;

18.

prende atto con profonda preoccupazione della crescente concorrenza che si registra in molti Stati membri tra l'impiego per uso energetico e l'impiego per uso nella catena alimentare di determinati prodotti agricoli come il mais; sottolinea che tale concorrenza ha determinato un considerevole aumento del prezzo dei mangimi;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri nelle future proposte di regolamentazione del settore del biogas, a valutare non solo gli aspetti ambientali, ma anche gli effetti su una produzione alimentare di alta qualità e sostenibile;

20.

rileva che la produzione di biogas basata sull'effluente di allevamento animale, i fanghi e i rifiuti animali e organici dovrebbe essere prioritaria, dal momento che la sostenibilità e i vantaggi ambientali di tali metodi sono evidenti;

21.

prende atto che le dimensioni ottimali di un impianto per la produzione di biogas dipendono da varie circostanze che determinano le economie di scala che andrebbero studiate esaurientemente; ritiene che, oltre alla valutazione economica e al bilancio dei gas a effetto serra, debbano essere valutati soprattutto gli effetti delle dimensioni dell'impianto sul paesaggio circostante, tenuto conto dell'estensione della coltivazione di talune monocolture;

22.

rileva che, da un punto di vista tanto ambientale quanto economico, sarebbe ideale, per gli operatori degli impianti per la produzione di biogas, combinare e utilizzare tutte le materie organiche disponibili;

23.

ritiene che il settore giovane e innovativo del biogas richieda un sostegno di avviamento, ma che detta promozione dovrebbe cessare al conseguimento della maturità commerciale;

24.

afferma che è necessario continuare a finanziare gli impianti per la produzione di biogas basata unicamente su vegetali sotto un attento monitoraggio e che occorre rifocalizzarsi sugli impianti o sistemi più avanzati ed efficienti per garantire il vantaggio economico e tecnico dell'Unione europea nel settore ed esplorare le opzioni per il futuro;

25.

chiede alla Commissione di comunicare con quali modalità si possono introdurre i criteri di efficienza e sostenibilità economica e ambientale per i raccolti energetici al fine di rendere questa tecnica relativamente nuova più rispettosa dell'ambiente e garantire una risposta adeguata alle preoccupazioni relative alla produzione e all'approvvigionamento alimentare;

26.

chiede l'intensificazione degli sforzi nella ricerca e nella promozione di nuove tecnologie per il biogas, segnatamente per la valorizzazione della biomassa (biogas di seconda generazione) come biocarburante e per aumentare la redditività degli impianti di produzione di biogas che offrono i maggiori vantaggi ambientali, dal momento che è solo attraverso le tecnologie innovative, come le tecniche per il recupero del gas, che si può aumentare sostanzialmente l'efficacia degli impianti di biogas;

27.

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che non è possibile sviluppare ulteriormente la produzione di biogas senza finanziamenti supplementari; ricorda che i finanziamenti vanno attribuiti alla ricerca e allo sviluppo, alla promozione dei risultati di progetti specifici, agli impianti e ad un maggiore sostegno della «elettricità verde» e del «gas verde»;

28.

ricorda che gli Stati membri che concedono incentivi supplementari alla «energia verde» grazie a sufficienti sovvenzioni ai prezzi o ad altre misure registrano anche il maggior successo nella promozione del biogas;

29.

ritiene che la produzione di «gas verde» dovrebbe essere sovvenzionata nello stesso modo dell'«elettricità verde»;

30.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi provenienti dai programmi europei e nazionali vadano agli impianti più efficienti e sostenibili, in particolare a quelli che producono elettricità e calore, o all'installazione di strutture e sistemi per migliorare e introdurre il biogas nella rete di distribuzione del gas naturale;

31.

sottolinea a questo proposito che la fornitura di energia elettrica, calore e gas naturale alle reti deve avvenire in modo non discriminatorio, e chiede che il biogas sia equiparato al gas naturale affinché, dopo la sua immissione nella rete del gas naturale, possa esprimere pienamente le sue potenzialità;

32.

è convinto che la semplificazione delle procedure per gli scambi delle quote di emissioni di CO2 possa contribuire significativamente alla fattibilità e sostenibilità economica degli impianti per la produzione di biogas;

33.

rileva che gli impianti per la produzione di biogas possono aiutare gli agricoltori che ancora non dispongono di capacità sufficiente per lo stoccaggio dell'effluente di allevamento a risolvere tale problema in modo economicamente redditizio;

34.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la creazione di impianti per la produzione di biogas nonché l'autorizzazione ad utilizzare i rifiuti organici e i fanghi non siano ostacolate da procedure e regolamentazioni amministrative indebitamente farraginose;

35.

sottolinea le grandi differenze, sul piano della durata e del contenuto, che esistono fra le procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di biogas e invita gli Stati membri a fare in modo che i vincoli nazionali in materia di assetto territoriale e di concessione dei permessi e delle autorizzazioni non comportino un inutile effetto frenante;

36.

chiede che si introduca una procedura semplificata per le licenze di costruzione degli impianti per la produzione di biogas;

37.

invita la Commissione a redigere un elenco positivo comune di prodotti autorizzati ad essere utilizzati negli impianti di biogas, in maniera da garantire condizioni di parità fra gli agricoltori dei vari Stati membri;

38.

incoraggia gli agricoltori a cooperare ai fini della creazione e della gestione degli impianti per la produzione di biogas;

La necessità di una revisione della legislazione dell'Unione europea

39.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una politica coerente in materia di biogas; chiede alla Commissione di presentare una relazione specifica sul biogas e la sua promozione nell'Unione europea che illustri le necessarie modifiche da apportare alle normative comunitarie e nazionali per agevolare ulteriormente l'espansione del settore del biogas, rilevi i modi più efficienti di utilizzare i fondi e i programmi dell'Unione europea e presenti esempi delle migliori prassi; chiede inoltre, in proposito, una valutazione delle conseguenze delle varie forme di produzione di biogas sul clima, sull'ecologia del paesaggio, sui redditi agricoli e sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare del pianeta;

40.

propone l'inserimento integrale della promozione del biogas nel quadro della proposta di una direttiva (COM(2008)0019) relativa alle energie rinnovabili che metta in rilievo, in particolare l'adozione di una direttiva dell'Unione europea sulla produzione di biogas, che dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

a)

statistiche e relazioni annuali sulla produzione di biogas agricolo al fine di poter verificare gli obiettivi,

b)

misure per la costruzione e la promozione di impianti per la produzione di biogas basati su una valutazione di impatto nazionale o regionale, che promuova gli impianti che, a livello nazionale e/o regionale, determinano i maggiori vantaggi per l'ambiente e sono economicamente sostenibili; misure di diffusione e promozione dei risultati ottenuti da precedenti esperienze o progetti di dimostrazione devono essere inserite in tutti i piani; qualora le regolamentazioni sullo sviluppo regionale e locale non consentano di finanziare tali misure, è necessario modificarle,

c)

disposizioni che incoraggino gli Stati membri o richiedano loro di adottare una pianificazione nazionale e regionale volta a limitare gli ostacoli giuridici e amministrativi, prevedendo ad esempio che il gas naturale o altri combustibili fossili non debbano godere della preferenza nelle aree adatte alla vendita ai fornitori locali di calore prodotto dal biogas;

41.

esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva sui rifiuti biologici, che comprenda norme di qualità; invita la Commissione ad esplorare la possibilità di una direttiva comune sul biogas e i rifiuti biologici;

42.

chiede alla Commissione di presentare proposte legislative sull'impiego dei residui provenienti dagli impianti per la produzione di biogas e di garantire che negli impianti per la produzione di biogas siano utilizzate solo le materie organiche che permettono uno sfruttamento dei residui senza danni per l'ambiente; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di vietare l'uso di stimolatori della crescita nei mangimi animali contenenti metalli pesanti se ciò dovesse rivelarsi un problema su scala europea ai fini di un successivo impiego dei residui di biogas nei campi;

43.

chiede alla Commissione di garantire che la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (10), la direttiva sui nitrati (11), la direttiva sui fanghi di depurazione (12), la direttiva quadro in materia di acque (13), la direttiva sugli uccelli (14), la direttiva sugli habitat (15) e la legislazione relativa ai metalli pesanti siano effettivamente applicate in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, aumentando così l'attrattiva degli impianti per la produzione di biogas che usano effluente d'allevamento e fanghi;

44.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima una strategia volta ad inserire gli impianti per la produzione di biogas nei meccanismi di Kyoto, ad esempio attraverso i certificati verdi, premi speciali o crediti d'imposta per l'elettricità e il calore provenienti da impianti di produzione di biogas, o altre misure; rileva che ciò migliorerebbe il rapporto costi-efficienza degli impianti per la produzione di biogas e nel contempo renderebbe maggiormente trasparenti gli sforzi dell'agricoltura volti a contrastare il cambiamento climatico;

45.

chiede che si valuti se la direttiva sui nitrati diventerà superflua una volta che la direttiva quadro sulle acque sia pienamente attuata;

46.

ribadisce che la legislazione dell'UE non dovrebbe privilegiare l'uso di fertilizzanti artificiali rispetto all'uso di letame e sottoprodotti degli impianti di biogas; chiede pertanto con urgenza, quale primo passo, la revisione della definizione di effluente di allevamento contenuta nella direttiva sui nitrati;

47.

chiede alla Commissione di promuovere l'alimentazione delle reti del gas naturale con biogas, attraverso raccomandazioni o una direttiva;

48.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima le sue proposte per valorizzare ulteriormente l'impiego dei sottoprodotti dell'allevamento e dell'agricoltura per la produzione di biogas, come annunciato nella summenzionata comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005;

49.

chiede agli Stati membri che non hanno integrato misure di nessun tipo ovvero hanno integrato misure insufficienti nei rispettivi programmi nazionali di sviluppo di inserire il biogas nella loro valutazione di medio periodo degli attuali programmi di sviluppo rurale e regionale e di proporre azioni per il futuro;

50.

invita la Commissione a garantire il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri, inclusi gli Stati in cui attualmente non esistono — o esistono solo in numero limitato — impianti di produzione di biogas, favorendo lo scambio delle singole buone prassi in materia, attraverso la condivisione della conoscenza e della tecnologia;

51.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, al più tardi entro il 15 dicembre 2008, una relazione coerente sulla produzione di biogas nell'Unione europea e sulle sue prospettive future, unitamente ad uno studio di incidenza, che tenga conto delle proposte del Parlamento e dei progressi compiuti;

52.

invita l'attuale e le future Presidenze del Consiglio dell'Unione europea ad avviare ulteriori discussioni sulle strategie per promuovere la produzione sostenibile di biogas; osserva a tale riguardo che la promozione economicamente sostenibile delle strutture relative al biogas dovrebbe comprendere la generazione combinata di calore ed elettricità;

*

**

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/108/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414).

(2)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(3)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008.

(6)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(8)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.

(9)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 140.

(10)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(11)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(14)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(15)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.


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