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Document 52005AE0378

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) COM(2004) 638 def. — 2004/0225 (COD)

GU C 255 del 14.10.2005, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/33


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r)

COM(2004) 638 def. — 2004/0225 (COD)

(2005/C 255/05)

Il Consiglio, in data 28 ottobre 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 marzo 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore SEARS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 6 aprile 2005, nel corso della 416a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 126 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Le proposte della Comunità europea in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente si concentrano attualmente su tre strumenti legislativi esistenti da tempo: la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi, e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

1.2

Tutti e tre gli strumenti sono stati mantenuti in questi anni, mentre altre direttive CEE e CE ne hanno esteso e modificato il contenuto. Inoltre sono stati adeguati al progresso tecnico i loro vari allegati, che definiscono questioni tecniche come i test di laboratorio da eseguire, le frasi di rischio e le raccomandazioni di sicurezza da usare, le identità chimiche e i numeri CAS, EC e di indice, nonché le applicazioni delle sostanze prese in considerazione.

1.3

Le direttive modificate sono intese anche a tutelare il mercato interno delle sostanze e dei preparati in questione. Esse devono pertanto rimanere coerenti sia tra di loro che con gli altri strumenti legislativi che incidono su specifici settori (ad esempio quelli dei pesticidi e dei cosmetici) o fanno da base a particolari programmi (ad esempio i piani di azione dell'UE contro il cancro).

1.4

La proposta in esame è la ventinovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio. Essa consegue dal ventinovesimo (per coincidenza) adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, che è contenuto nella direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, e ne costituisce l'attuazione.

1.5

Gli adeguamenti al progresso tecnico di cui alla direttiva 2004/73/CE aggiornano, per tener conto dei dati scientifici più recenti, l'Allegato I della direttiva 67/548/CEE, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di determinate sostanze. Viene aggiornato anche l'Allegato V della stessa direttiva, modificando i metodi di determinazione delle proprietà fisio-chimiche, tossiche ed ecotossiche delle sostanze e dei preparati per ridurre al minimo il numero di animali impiegati a scopo di sperimentazione.

1.6

La direttiva 2004/73/CE della Commissione, che introduce questi adeguamenti, è stata pubblicata nell'aprile 2004 (GU L 152, pagg. 1-311). In tale documento una serie di sostanze venivano classificate, o riclassificate, come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze c/m/r). La Commissione osserva che le misure previste sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi. Pertanto non è richiesto un parere preventivo del Parlamento europeo o del Comitato economico e sociale europeo in merito a tale proposta della Commissione.

1.7

Una precedente direttiva del Consiglio, la 94/60/CE (quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE) stabilisce che le sostanze c/m/r e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato ad uso del grande pubblico. Affinché tali sostanze vengano inserite nell'Allegato 1 della direttiva 76/769/CEE occorreva pertanto una misura di attuazione, appunto la proposta in esame. A norma dell'articolo 95 del Trattato, in questo caso occorre seguire la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e consultare il Comitato economico e sociale europeo.

1.8

Nel corso del 2004 la Commissione ha interpellato varie organizzazioni che rappresentano le parti in causa, tra cui CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica), Concawe (Organizzazione europea delle società petrolifere per la protezione dell'ambiente e della salute), Eurometaux (Associazione dell'industria metallurgica europea), BLIC (ufficio di collegamento tra le industrie della gomma della CE), BEUC (Ufficio europeo delle unioni di consumatori), nonché esperti degli Stati membri.

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1

Con la proposta in esame saranno inserite nell'appendice dell'Allegato I alla direttiva 76/769/CEE 346 voci relative a sostanze recentemente classificate, o riclassificate, ai sensi della direttiva 2004/73/CE. Tuttavia 304 di tali sostanze erano già assoggettate a limitazioni della vendita al pubblico perché classificate come sostanze c/m/r di categoria 1 o 2. Solo per 42 sostanze entrerà in vigore per la prima volta la limitazione della vendita al pubblico.

2.2

Molte di queste 42 sostanze sono impiegate come materie prime o prodotti intermedi di sintesi organica o in specifiche applicazioni professionali. Dalle consultazioni non è emerso né che tali sostanze siano impiegate in preparati destinati alla vendita al pubblico, né che occorrano deroghe.

2.3

Delle 304 sostanze che vengono riclassificate, 145 passeranno da cancerogene di categoria 2 a cancerogene di categoria 1. Ciò richiederà due correzioni per ogni sostanza: inserimento nella nuova categoria e cancellazione dalla precedente. Occorrerà inoltre modificare le note relative ad ogni voce.

2.4

La proposta è destinata a preservare il mercato interno garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente. Dato lo scarso uso delle sostanze in questione da parte del pubblico, i costi stimati sono modesti. D'altronde le restrizioni della vendita sono l'unico approccio possibile, non essendovi altro modo di controllare adeguatamente l'uso delle sostanze c/m/r da parte del pubblico.

2.5

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi.

3.   Osservazioni generali

3.1

Come le precedenti modifiche della direttiva 76/769/CEE, anche quella in esame riguarda un certo numero, in questo caso anzi un gran numero, di sostanze senza relazioni reciproche, tra cui correnti idrocarburiche di petrolio, pesticidi, fungicidi, prodotti chimici industriali generici, nonché materie prime e prodotti intermedi inorganici e organici.

3.2

Tuttavia, a differenza di altre recenti modifiche, la proposta in esame non costituisce un atto giuridico primario relativo a tali prodotti, bensì solo una necessaria conseguenza delle modifiche alla loro classificazione ed etichettatura già proposte e attuate dalla direttiva 2004/73/CE. Dunque le eventuali preoccupazioni circa la validità della classificazione avrebbero dovuto essere risolte prima e non possono essere ridiscusse adesso.

3.3

La Commissione ha nondimeno accertato, per quanto possibile, che le restrizioni della vendita al pubblico derivanti dalla classificazione o riclassificazione delle sostanze come sostanze c/m/r non dovrebbero aumentare in maniera significativa i costi per i produttori. Questa conclusione è stata confermata direttamente dalla Concawe per il settore petrolifero e riguardo le correnti idrocarburiche di petrolio, e dalla CEFIC per il settore chimico, con riferimento ai due ftalati elencati (BBP e DIPP).

3.4

Per i pesticidi e i fungicidi, indicati con le loro denominazioni (Benomyl, Azafenidin, Dinocap, Linuron) o come prodotti chimici inorganici (cloruro di cadmio), è più difficile accertarsi che non vi sarà alcun impatto, data la mancanza di informazioni su eventuali produttori europei. Da ricerche effettuate su Internet risulta che i rischi sono per lo più già ben noti e, anche in questo caso, è da ritenere che i prodotti possano essere ritirati dalla vendita al pubblico senza danno per gli utenti, giacché è facile trovare sostituti adeguati.

3.5

La proposta mette anche in evidenza alcune difficoltà generali di comprensione e di applicazione dell'attuale normativa comunitaria in relazione alle cosiddette «sostanze». Molte delle «sostanze» elencate nella proposta e contenute nella lista Einecs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) sono correttamente classificate come sostanze UVCB, vale a dire miscele complesse, dalla composizione non sempre nota, definite in un documento accademico pubblicato nel 1999 e menzionate in una nota a piè di pagina a pagina 18 del Manual of Decisions for Implementation of the Sixth and Seventh Amendments to Directive 67/548/EEC (Manuale sulle decisioni per l'applicazione del sesto e del settimo emendamento alla direttiva 67/548/CEE) pubblicato nel 2002 dall'Ufficio europeo delle sostanze chimiche. Non si tratta certamente di semplici sostanze nel senso comune del termine; inoltre, nel caso specifico, poche di esse sono attualmente commercializzate. Ciò conferma il punto di vista espresso dalla Commissione in occasione della prima pubblicazione dell'inventario Einecs, ossia che l'inventario stesso sovrastimava di quattro volte il numero delle sostanze significative sotto il profilo commerciale. In altri termini le sostanze presenti sul mercato in quantità significative sarebbero state all'epoca circa 25 000. È possibile che alcune di esse siano state nel frattempo sostituite dalle circa 5 000«nuove sostanze» che figurano nell'Elincs (Lista europea delle sostanze chimiche notificate) e per le quali sussistono analoghi problemi di definizione e di identificazione. Le sostanze presenti sul mercato nel 2005 sarebbero dunque in tutto circa 30 000, una cifra più gestibile rispetto a quella spesso menzionata di 100 000. Permangono tuttavia dubbi circa la possibilità di accesso da parte del pubblico e degli operatori professionali ai dati che sono stati già raccolti, ma che non vengono regolarmente aggiornati, riguardo almeno la metà di tali sostanze; inoltre le autorità competenti degli Stati membri hanno difficoltà a stabilire se una determinata sostanza sia «esistente» o «nuova» e, in quest'ultimo caso, quale procedura di regolamentazione occorra seguire.

3.6

Dal momento che la proposta REACH prende le mosse dalla legislazione comunitaria esistente, ne incorpora alcune parti ed ha vari punti di contatto con essa, sarebbe bene affrontare al più presto le incertezze di cui sopra. È probabile che ciò richiederà risorse aggiuntive, che dovrebbero essere rese disponibili quanto prima.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE accoglie con favore le disposizioni della proposta in esame in materia di restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzazione di determinate sostanze e preparati. Tali restrizioni sono la conseguenza necessaria ed auspicabile delle decisioni già assunte dai servizi della Commissione, in collaborazione con esperti degli Stati membri e dopo avere discusso con i produttori e con le altre parti in causa, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

4.2

Tuttavia, come nel caso delle precedenti modifiche alla direttiva 76/769/CEE, il Comitato si rammarica del fatto che vengano trattate insieme, nello stesso testo, sostanze che non hanno alcuna relazione tra loro. Infatti, con il mutare delle circostanze, potrebbe risultare necessario modificare continuamente il testo in relazione a sostanze specifiche, per adeguarlo alle situazioni esterne. Ciò non favorisce una gestione adeguata, tempestiva, efficiente e, soprattutto, trasparente.

4.3

Gli elenchi di sostanze allegati alla proposta in esame e alla direttiva 2004/73/CE risultano complessi e apparentemente scoordinati. Pertanto adesso occorre dedicarsi a migliorare la qualità e la disponibilità dei dati già esistenti, piuttosto che aggiungerne di nuovi in grande quantità. Se con l'ausilio delle moderne tecnologie e procedure di trasmissione dei dati, si riuscisse a migliorare il sistema, il contributo della proposta REACH alla raccolta e allo scambio di informazioni utili per la protezione della salute umana e dell'ambiente sarebbe più evidente.

4.4

Uno degli obiettivi della proposta REACH è quello di recare dei vantaggi a tutti i soggetti coinvolti attraverso una semplificazione del sistema attuale. Non vi è dubbio che in tale campo vi sia molto da fare. Ma soprattutto tale proposta, comunque formulata, non deve complicare ulteriormente un processo già complesso e, almeno nella presente fattispecie, alquanto opaco.

Bruxelles, 6 aprile 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


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