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Document 32023R1798

    Regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/4572

    GU L 233 del 21.9.2023, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1798/oj

    21.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 233/24


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1798 DELLA COMMISSIONE

    del 10 luglio 2023

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 29, lettere a) e d), l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 39 e l’articolo 41, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme per la sorveglianza, per i programmi di sorveglianza dell’Unione, per il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia e per il mantenimento dello status di indenne da malattia.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra le disposizioni relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429.

    (3)

    Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689, le autorità competenti sono tenute a precisare le popolazioni animali interessate ai fini dei diversi tipi di sorveglianza. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 precisa inoltre le categorie di animali che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza. Nel contesto delle attuali epizoozie da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nella relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare riguardante la panoramica sull’influenza aviaria dicembre 2022 – marzo 2023, pubblicata il 20 marzo 2023 (3), si è raccomandato di estendere e rafforzare la sorveglianza sia nei mammiferi selvatici, in particolare i carnivori, sia negli animali d’allevamento, segnatamente i visoni americani, nelle zone a più alto rischio in cui l’HPAI è presente nei volatili selvatici e nel pollame. Le specie di mammiferi non sono incluse nelle categorie oggetto di sorveglianza di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689. È pertanto opportuno modificare le disposizioni vigenti relative alle specie interessate e alla sorveglianza dell’influenza aviaria, al fine di tenere conto di tale raccomandazione per quanto riguarda il rischio rappresentato dall’attuale HPAI H5N1, e inoltre di consentire alle autorità competenti di condurre, se del caso, una sorveglianza strutturata dell’HPAI in determinate specie di mammiferi e di sostenerle in tale compito.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diversi percorsi per ottenere lo status di indenne da malattia. Per varie malattie non è possibile ottenere detto status senza aver precedentemente attuato un programma di eradicazione approvato, in quanto gli Stati membri non possono seguire il percorso basato su dati storici e su dati relativi alla sorveglianza, a causa di talune limitazioni che si applicano alle malattie che possono essere oggetto di tale percorso, nonché dell’arco di tempo limitato entro il quale le domande dovrebbero essere presentate per ottenere lo status. L’esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 ha dimostrato che tale approccio non è adeguato, in quanto non fornisce necessariamente ulteriori rassicurazioni per la concessione dello status di indenne da malattia. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/689 al fine di prevedere per uno Stato membro la possibilità di ottenere lo status di indenne da malattia per tutte le malattie pertinenti sulla base di dati storici e di dati relativi alla sorveglianza, e senza limiti di tempo.

    (5)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diverse prescrizioni per il mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. L’esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 ha dimostrato che le disposizioni pertinenti richiedono ulteriori chiarimenti per quanto riguarda i criteri applicabili.

    (6)

    Pertanto, ai fini della certezza del diritto e della chiarezza, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:

    1)

    all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

    «3.   L’autorità competente include nella popolazione animale interessata gli animali detenuti o selvatici di specie non elencate ai fini della pertinente malattia elencata, se essa ritiene che costituiscano un rischio per la sanità animale e la salute umana.»

    ;

    2)

    all’articolo 70, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

    3)

    all’articolo 76, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

    4)

    gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

    (3)   EFSA Journal 2023;21(3): 7917.


    ALLEGATO

    Gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:

    1)

    nell’allegato II, la parte I è così modificata:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «PARTE I

    SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARIA NEGLI ANIMALI »;

    b)

    nella sezione 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

    La sorveglianza deve essere attuata in tutti gli Stati membri.»;

    c)

    il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

    « Sezione 2

    Finalità della sorveglianza »;

    d)

    dopo la sezione 9, è inserita la sezione 10 seguente:

    « Sezione 10

    Sorveglianza delle specie non elencate per l’HPAI

    La sorveglianza dell’HPAI deve comprendere attività di sorveglianza sugli animali detenuti e selvatici di specie non elencate, qualora la situazione epidemiologica indichi che tali specie possono costituire un rischio per la sanità animale e la salute umana.»;

    2)

    nell’allegato V, parte IV, sezione 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    In deroga al paragrafo 1, lo status di indenne da infezione da NDV senza vaccinazione concesso a uno Stato membro o a una zona può essere mantenuto in caso di conferma di focolai di infezione da NDV se:

    a)

    l’autorità competente ha notificato solo un numero limitato di focolai primari nel corso di un anno civile;

    b)

    l’autorità competente ha concluso che si è verificato solo un numero limitato di focolai secondari epidemiologicamente connessi con ciascun focolaio primario; e

    c)

    le misure di controllo delle malattie sono state applicate per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun focolaio primario e per i focolai secondari correlati.».


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