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Document 32023R0813
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/813 of 8 February 2023 amending Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards Member States’ allocations for direct payments and the annual breakdown by Member State of the Union support for rural development
Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
C/2023/859
GU L 102 del 17.4.2023, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/813 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 87, paragrafo 2 e l’articolo 89, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il Belgio (Fiandre), la Cechia, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l’Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi e la Romania hanno deciso nei relativi piani strategici della PAC di trasferire per gli anni civili 2023-2026 una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). |
(2) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la Slovacchia ha deciso nel suo piano strategico della PAC di ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per gli anni civili 2023-2026 e trasferire al FEASR il conseguente prodotto stimato della riduzione. |
(3) |
A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, l’Ungheria, Malta, la Polonia e il Portogallo hanno deciso nei rispettivi piani strategici della PAC di trasferire una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell’ambito del FEASR per gli anni civili 2024-2027. |
(4) |
A norma dell’articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, la Bulgaria, la Cechia, l’Italia, la Lettonia e la Slovacchia hanno deciso di utilizzare fino al 5 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del suddetto regolamento per gli anni civili 2023-2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni per i pagamenti diretti. |
(5) |
Al fine di riflettere tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 nonché la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’allegato XI del medesimo regolamento. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115. |
(7) |
Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) 2021/2115 incidono sulla sua applicazione a partire dall’anno 2023, in particolare per quanto riguarda i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:
1) |
nell’allegato V, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
nell’allegato IX, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
nell’allegato XI, le colonne relative agli anni 2024-2027 e al totale 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:
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