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Document 32023D1017
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1017 of 23 May 2023 amending Implementing Decision (EU) 2020/1729 as regards the monitoring of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in fattening pigs (notified under document C(2023)3251) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1017 della Commissione del 23 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 per quanto riguarda il monitoraggio dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) nei suini da ingrasso [notificata con il numero C(2023) 3251] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1017 della Commissione del 23 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 per quanto riguarda il monitoraggio dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) nei suini da ingrasso [notificata con il numero C(2023) 3251] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3251
GU L 136 del 24.5.2023, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 136/78 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1017 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 per quanto riguarda il monitoraggio dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) nei suini da ingrasso
[notificata con il numero C(2023) 3251]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (antimicrobial resistance, AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti. |
(2) |
La direttiva 2003/99/CE prevede inoltre che gli Stati membri valutino le tendenze e le fonti dell'AMR nel loro territorio e trasmettano ogni anno alla Commissione una relazione contenente i dati raccolti in conformità a detta direttiva. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il monitoraggio armonizzato e le relazioni sull'AMR dei batteri zoonotici e commensali. Le norme stabilite in tale decisione di esecuzione riguardano il periodo 2021-2027 e prevedono un sistema di rotazione annuale del campionamento delle specie animali. Secondo tale sistema di rotazione, i suini da ingrasso devono essere sottoposti a campionamento nel 2025. |
(4) |
Lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) è un patogeno che provoca molte infezioni comunitarie e correlate all'assistenza, difficili da trattare negli esseri umani perché sono resistenti a numerosi antibiotici. Negli ultimi decenni la comparsa e la crescente prevalenza nei suini dell'MRSA associato agli animali da allevamento (livestock-associated MRSA, LA-MRSA), in particolare del tipo di sequenza 398, appartenente al complesso clonale 398, sono diventate fonte di preoccupazione a livello mondiale poiché la diffusione di tale patogeno può compromettere l'efficacia del trattamento delle malattie infettive negli esseri umani. Anche l'allevamento e la macellazione dei suini infetti da LA-MRSA rappresentano potenziali fattori di rischio di infezione per determinate popolazioni umane, quali gli agricoltori e gli operatori dei macelli. Il monitoraggio della prevalenza del LA-MRSA nei suini da ingrasso sarebbe pertanto molto utile per ottenere informazioni complete, comparabili e affidabili sullo sviluppo e sulla diffusione dell'MRSA a livello dell'Unione al fine di definire, se ritenuto necessario, misure di intervento adeguate volte a prevenire e controllare le infezioni da MRSA. |
(5) |
Il 17 ottobre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha pubblicato una relazione scientifica relativa alle specifiche tecniche per un'indagine di riferimento sulla prevalenza dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina nei suini (3) ("specifiche tecniche dell'EFSA"). La relazione sottolinea l'opportunità di svolgere un'indagine di un anno a livello dell'UE su lotti di suini da ingrasso al momento della macellazione per stimare la prevalenza dell'MRSA nella popolazione europea di suini da ingrasso e definisce un protocollo per tale indagine che comprende la popolazione bersaglio, le prescrizioni relative ai campioni, i metodi analitici e le prescrizioni relative alla comunicazione dei dati. |
(6) |
Le specifiche tecniche dell'EFSA dovrebbero essere prese in considerazione nello stabilire norme per il monitoraggio armonizzato e le relazioni riguardanti l'MRSA nei suini da ingrasso nell'Unione. |
(7) |
Al fine di sfruttare il campionamento dei suini da ingrasso previsto nel 2025 per altri batteri sulla base del sistema di rotazione annuale già in vigore, è opportuno che le prescrizioni per il monitoraggio dell'MRSA nei suini da ingrasso siano stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 e si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1729. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2) I laboratori nazionali di riferimento per l'AMR, o altri laboratori designati dall'autorità competente a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sono responsabili:
|
3) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione, del 17 novembre 2020, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE (GU L 387 del 19.11.2020, pag. 8).
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7620.
ALLEGATO
La parte A dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione è così modificata:
1. |
al punto 1 è aggiunta la seguente lettera f):
|
2. |
al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
|
4. |
al punto 4.1 è aggiunto il seguente paragrafo: «Per MSRA:
|
5. |
il punto 4.2 è così modificato:
|
6. |
dopo il punto 5 è inserito il seguente punto 5 bis:
Per rilevare l'MRSA nei campioni nasali prelevati conformemente al punto 1, lettera f), i laboratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, utilizzano il metodo di isolamento e il metodo di conferma basato sulla PCR (4) indicati nelle specifiche tecniche dell'EFSA per un'indagine di riferimento sulla prevalenza dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina nei suini (5) e descritti nei protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica (6). Per confermare i presunti isolati di MRSA il laboratorio può decidere di sostituire il metodo di conferma basato sulla PCR con un metodo WGS applicato conformemente ai protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica (7). Tutti gli isolati di MRSA confermati, per un massimo di 208 isolati, identificati attraverso il metodo basato sulla PCR o il metodo WGS sono sottoposti a test con il gruppo di sostanze antimicrobiche conformemente alla tabella 4 bis. È sottoposto a test solo un isolato per unità epidemiologica. Gli isolati di MRSA che sono stati confermati attraverso il metodo basato sulla PCR e non appartengono al complesso clonale 398 sono sottoposti a test con il metodo WGS applicato conformemente ai protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica (8). Il 20 % degli isolati di MRSA confermati attraverso il metodo basato sulla PCR e appartenenti al complesso clonale 398 è sottoposto a test con il metodo WGS, per un massimo di 20 isolati sottoposti a test.». |
(1) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6364.
(2) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7620.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7620.
(4) Metodo basato su prove di reazione a catena della polimerasi (PCR).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7620.
(6) https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx.
(7) https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx.
(8) https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx.