This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2043
Council Implementing Regulation (EU) 2022/2043 of 24 October 2022 implementing Regulation (EU) 2015/1755 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
ST/12914/2022/INIT
GU L 275 del 25.10.2022, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2043 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2022
che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755. |
(2) |
In base a un riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno cancellare tre persone dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2), sono soppresse le voci seguenti:
— |
voce 1 (Godefroid BIZIMANA); |
— |
voce 2 (Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA); |
— |
voce 4 (Léonard NGENDAKUMANA). |