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Document 32022R2037
Regulation (EU) 2022/2037 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 amending Regulation (EU) 2019/833 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
PE/34/2022/REV/1
GU L 275 del 25.10.2022, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2022
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020 di detta organizzazione. |
(2) |
Successivamente, in occasione della sua 43a riunione annuale del settembre 2021, la NAFO ha adottato una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza riguardanti la detenzione a bordo delle catture del contingente «altri», l’ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, e disposizioni rafforzate sul monitoraggio, le infrazioni e l’applicazione («decisioni della NAFO»). |
(3) |
Le decisioni della NAFO sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2021, le misure di conservazione e di esecuzione («CEM») della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono pertanto essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso. |
(4) |
È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare tali nuove CEM ai pescherecci dell’Unione. |
(5) |
Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO conseguentemente all’introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione tali future modifiche delle CEM prima dell’avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure relative allo sbarco e alle ispezioni per l’ippoglosso nero e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
1) |
all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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5) |
all’articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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6) |
l’articolo 36 è così modificato:
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7) |
all’articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, e dell’invio delle conferme a norma dell’articolo 39, paragrafo 6. La Commissione invia tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.»; |
8) |
all’articolo 50, il paragrafo 2 è così modificato:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 149.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.
(3) Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).