Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2037

    Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

    PE/34/2022/REV/1

    GU L 275 del 25.10.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj

    25.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 275/11


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 ottobre 2022

    recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020 di detta organizzazione.

    (2)

    Successivamente, in occasione della sua 43a riunione annuale del settembre 2021, la NAFO ha adottato una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza riguardanti la detenzione a bordo delle catture del contingente «altri», l’ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, e disposizioni rafforzate sul monitoraggio, le infrazioni e l’applicazione («decisioni della NAFO»).

    (3)

    Le decisioni della NAFO sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2021, le misure di conservazione e di esecuzione («CEM») della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono pertanto essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

    (4)

    È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare tali nuove CEM ai pescherecci dell’Unione.

    (5)

    Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO conseguentemente all’introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione tali future modifiche delle CEM prima dell’avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure relative allo sbarco e alle ispezioni per l’ippoglosso nero e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

    Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

    1)

    all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria) o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente “altri” in conformità all’articolo 6;»;

    2)

    all’articolo 9 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    gli Stati membri procedono, nei loro porti, all’ispezione di almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi delle catture di merluzzo bianco nella divisione 3M e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

    3)

    all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti se la quantità di tale stock a bordo rappresenta alternativamente più del 5 % del totale delle catture o più di 2 500 kg e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

    4)

    all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all’EFCA (con la Commissione in copia), che provvede affinché al segretario esecutivo della NAFO siano trasmessi:

    a)

    i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell’immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;

    b)

    i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l’indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.»;

    5)

    all’articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell’articolo 13 o dell’articolo 14;»;

    6)

    l’articolo 36 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni e, nella misura del possibile, nel quadro della legislazione nazionale per le infrazioni gravi reiterate, in particolare quelle individuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera c), punti iii) e iv), siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dei benefici da esse derivanti.»;

    b)

    al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

    «e)

    rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di dichiarazioni, come la maggior frequenza delle dichiarazioni o l’aggiunta di dati da segnalare; e

    f)

    rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di monitoraggio, come l’invio di un osservatore o di un ispettore a bordo o l’installazione di un sistema di controllo elettronico a distanza attuato conformemente alle specifiche tecniche applicabili ai pescherecci operanti nella zona di regolamentazione.»;

    7)

    all’articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, e dell’invio delle conferme a norma dell’articolo 39, paragrafo 6. La Commissione invia tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.»;

    8)

    all’articolo 50, il paragrafo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell’ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), le condizioni per l’avvio delle attività di pesca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all’ippoglosso nero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e);»;

    b)

    è aggiunta la lettera seguente:

    «l)

    le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all’articolo 9 bis.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)   GU C 290 del 29.7.2022, pag. 149.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

    (3)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).

    (5)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


    Top