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Document 32022R1673
Commission Regulation (EU) 2022/1673 of 27 September 2022 establishing a fisheries closure for albacore in the Atlantic Ocean, north of 5°N for vessels flying the flag of Ireland
Regolamento (UE) 2022/1673 della Commissione del 27 settembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese
Regolamento (UE) 2022/1673 della Commissione del 27 settembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese
C/2022/6988
GU L 252 del 30.9.2022, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1673 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2022
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
05/TQ109 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
ALB/AN05N |
Specie |
Alalunga (Thunnus alalunga) |
Zona |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
Data di chiusura |
16.8.2022 |