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Document 32022R1039

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione del 29 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG

C/2022/4332

GU L 173 del 30.6.2022, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1039/oj

30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 173/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1039 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 978/2012,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento.

(2)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2015-2017, il regolamento di esecuzione (UE) 249/2019 della Commissione (2) ha stabilito l’elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie.

(4)

Poiché il regolamento (UE) n. 978/2012 scade il 31 dicembre 2023, l’elenco riveduto dovrebbe applicarsi per un anno a decorrere dal 1o gennaio 2023. L’elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2018-2020 come disponibili il 1o settembre 2021 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG, che a partire dal 1o gennaio 2023 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati per quanto riguarda l’elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 6).


ALLEGATO

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG:

Colonna A: nome del paese

Colonna B: sezione SPG (articolo 2, lettera j), del regolamento SPG)

Colonna C: descrizione

A

B

C

India

S-6a

Prodotti chimici organici e inorganici

S-7 a

Materie plastiche e lavori di tali materie

S-8b

Lavori di cuoio o di pelli; pelli da pellicceria e pellicce artificiali

S-11 a

Prodotti tessili

S-13

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

S-14

Perle e metalli preziosi

S-15 a

Ferro, acciaio e lavori di ferro e acciaio

S-15b

Metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto ferro e acciaio)

S-16

Macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti

S-17 a

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili

Indonesia

S-1 a

Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci

S-3

Oli animali o vegetali, grassi e cere

S-5

Prodotti minerali

S-9 a

Legno e lavori di legno; carbone di legna

Kenya

S-2 a

Piante vive e prodotti della floricoltura


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