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Document 32021R2066

Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione del 25 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024

C/2021/6175

GU L 421 del 26.11.2021, pp. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2066/oj

26.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 421/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2066 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1022 istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. L’articolo 14 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento mediante l’adozione di modalità dettagliate per l’attuazione dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all’obbligo di sbarco e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui a tale disposizione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da un gruppo di Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

(3)

Il 7 maggio 2021 Spagna, Francia e Italia (il «gruppo ad alto livello Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui proponevano la proroga di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, a seguito di consultazioni in sede di consiglio consultivo del Mediterraneo («MEDAC»).

(4)

Questa raccomandazione comune è stata valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 17 e il 21 maggio 2021 (3).

(5)

Il 21 luglio 2021 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, allineata alla valutazione dello CSTEP.

(6)

A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l’obbligo di sbarco.

(7)

La Commissione rileva che nel Mar Mediterraneo occidentale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate.

(8)

La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare per il 2022 l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilita per i molluschi bivalvi, segnatamente la cappasanta (Pecten jacobeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD). Lo CSTEP ha rammentato agli Stati membri l’esistenza di due studi da completare per l’ulteriore valutazione dei tassi di sopravvivenza della cappasanta e delle vongole. Dal momento che gli elementi di prova relativi ai tassi di sopravvivenza di queste specie non sono conclusivi, la Commissione ritiene che l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per un anno, in attesa che siano presentati i pertinenti dati relativi al tasso di sopravvivenza. È opportuno che gli Stati membri interessati presentino alla Commissione, entro il 1o maggio 2022, i pertinenti dati relativi al tasso di sopravvivenza per le suddette tre specie, in modo da consentire allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l’esenzione e alla Commissione di esaminarle.

(9)

La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza stabilita per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) per il 2022, il 2023 e il 2024. Lo CSTEP ha ritenuto che vi siano prove scientifiche che dimostrano la bassissima sopravvivenza di tale specie nel Mediterraneo occidentale e in altre regioni nei mesi di luglio e agosto. Poiché nel resto dell’anno si registrano tassi di sopravvivenza elevati, e tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell’ecosistema, la Commissione ritiene che l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe quindi essere prorogata per tre anni, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

(10)

La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) per il 2022, il 2023 e il 2024. Lo CSTEP ha ritenuto che le informazioni specifiche a sostegno di tale esenzione fossero limitate. Tuttavia, dato che questa attività di pesca è piuttosto selettiva, la Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per tre anni.

(11)

La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) per il 2022 e il 2023. Lo CSTEP ha ritenuto che siano state fornite prove a sostegno di tale esenzione, ma che dovrebbero essere effettuati ulteriori studi scientifici per osservare direttamente la sopravvivenza dei rigetti. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per due anni.

(12)

La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) per il 2022 e il 2023. Lo CSTEP ha ritenuto che siano state fornite prove a sostegno del probabile scarso impatto dell’esenzione sul tasso di sopravvivenza, ma che dovrebbero essere effettuati ulteriori studi scientifici per osservare direttamente i tassi di sopravvivenza dei rigetti. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per due anni.

(13)

La raccomandazione comune ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate. Pur avendo osservato che sono state fornite stime dell’aumento dei costi, lo CSTEP ha sottolineato la difficoltà di giudicare a partire da quale livello i costi diventano sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che le informazioni fornite in merito ai costi sproporzionati potrebbero essere ulteriormente completate e che dovrebbe essere effettuata una valutazione dell’impatto dell’esenzione. Lo CSTEP ha inoltre osservato che dovrebbe essere data priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette. La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo ad alto livello Pescamed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e restrizioni spaziali delle attività di pesca per conseguire la riduzione delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha osservato che l’approccio de minimis combinato riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mar Mediterraneo occidentale. Inoltre lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata con i livelli percentuali proposti.

(14)

Nella raccomandazione comune gli Stati membri hanno rinnovato il proprio impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(15)

Gli Stati membri si sono altresì impegnati, nella raccomandazione comune, a individuare ulteriori zone vietate alla pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame se vi sono prove di un’elevata concentrazione di novellame. Le misure suggerite dalle raccomandazioni comuni aggiornate sono in linea con l’articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), e con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)

Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. È opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale alle attività di pesca demersale conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

«Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale:

a)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022;

b)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022;

c)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022;

d)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, ogni anno fino al 31 dicembre 2024;

e)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2024;

f)

all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) fino al 31 dicembre 2023;

g)

all’astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2023;

h)

all’aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2023.

2.   La cappasanta (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), lo scampo (Nephrops norvegicus), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

3.   Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2022.

Articolo 4

Esenzioni de minimis

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i quantitativi di specie seguenti:

a)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

b)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

c)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

d)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

e)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(3)  Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco (CSTEP-21-05) 2021. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo. Disponibile all’indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


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