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Document 32021R2061

    Regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio dell'11 novembre 2021 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

    ST/12411/2021/INIT

    GU L 421 del 26.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2061/oj

    26.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 421/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/2061 DEL CONSIGLIO

    dell'11 novembre 2021

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (1), è stato applicato a titolo provvisorio dall’8 agosto 2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo, applicato a titolo provvisorio dal medesimo giorno, è stato più volte sostituito.

    (2)

    Il protocollo attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.

    (3)

    L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Mauritania ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.

    (4)

    Tra settembre 2019 e luglio 2021 si sono svolte otto tornate di negoziati con la Mauritania. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati siglati il 28 luglio 2021.

    (5)

    Conformemente alla decisione ST 12392/21 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 15 novembre 2021.

    (6)

    È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest’ultimo.

    (7)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l’interruzione di tali attività.

    (8)

    Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

    1)

    categoria 1 — pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:

    Spagna

    4 150 tonnellate

    Italia

    600 tonnellate

    Portogallo

    250 tonnellate

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

    2)

    categoria 2 — pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:

    Spagna

    6 000 tonnellate

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo quattro pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

    3)

    categoria 2 bis — pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

    Spagna:

    nasello

    3 500 tonnellate

    calamari

    1 450 tonnellate

    seppie

    600 tonnellate

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

    4)

    categoria 3 — pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:

    Spagna

    3 000 tonnellate

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

    5)

    categoria 4 — tonniere con reti a circuizione (14 000 tonnellate — quantitativo di riferimento):

    Spagna

    17 licenze annuali

    Francia

    12 licenze annuali

    6)

    categoria 5 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 000 tonnellate — quantitativo di riferimento):

    Spagna

    14 licenze annuali

    Francia

    1 licenza annuale

    7)

    categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

    Germania

    13 038,4 tonnellate

    Francia

    2 714,6 tonnellate

    Lettonia

    55 966,6 tonnellate

    Lituania

    59 837,6 tonnellate

    Paesi Bassi

    64 976,1 tonnellate

    Polonia

    27 106,6 tonnellate

    Irlanda

    8 860,1 tonnellate

    Durante il periodo di applicazione del protocollo, agli Stati membri è assegnato il numero di licenze trimestrali seguente:

    Germania

    4

    Francia

    2

    Lettonia

    20

    Lituania

    22

    Paesi Bassi

    16

    Polonia

    8

    Irlanda

    2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

    8)

    categoria 7 — pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:

    Irlanda

    15 000 tonnellate

    In caso di mancato utilizzo, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

    In questa categoria, possono essere impiegati al massimo due pescherecci alla volta nelle acque mauritane.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2021 (data della firma del protocollo).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. POČIVALŠEK


    (1)  Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1).

    (2)  Decisione ST 12392/21del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica Islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (non ancora pubblicata Gazzetta ufficiale).


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