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Document 32021R0734

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione del 5 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

C/2021/3191

GU L 158 del 6.5.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/734/oj

6.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/734 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l’esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Al termine del periodo di sei settimane successivo alla data di entrata in vigore di tali misure, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che, fino al 30 giugno 2021, subordina l’esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

(2)

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 (4) a norma del quale, come ulteriore condizione di cui tenere conto nel valutare il rilascio di un’autorizzazione di esportazione, occorre verificare se l’autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Il medesimo regolamento di esecuzione ha anche temporaneamente sospeso l’esenzione di alcuni paesi di destinazione dall’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è stato adottato a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 e si applica per un periodo massimo di sei settimane.

(4)

Nonostante un’accelerazione delle vaccinazioni in tutta l’UE, l’andamento della pandemia resta allarmante e persistono le condizioni descritte nei considerando del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521.

(5)

Le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 dovrebbero pertanto continuare ad essere applicate fino al 30 giugno 2021.

(6)

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (gli Stati EFTA-SEE) partecipano al mercato interno dell’Unione conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo. La maggior parte delle esportazioni verso gli Stati EFTA-SEE consiste in vaccini acquistati da uno Stato membro in virtù di un accordo di acquisto anticipato concluso dall’Unione e rivenduti a tali paesi. Sulla base delle informazioni raccolte in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 non risulta che le esportazioni siano convogliate attraverso gli Stati EFTA-SEE verso altri paesi non esentati dal meccanismo di autorizzazione all’esportazione a norma dell’articolo 1, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Non è pertanto necessario prorogare la sospensione dell’esenzione da tale meccanismo per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati EFTA-SEE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 e applicare la modifica con decorrenza immediata.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:

Andorra;

Isole Fær Øer;

Islanda;

Liechtenstein;

Norvegia;

San Marino;

Città del Vaticano;

i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Büsingen;

Helgoland;

Livigno;

Ceuta e Melilla.»;

2)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52).


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