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Document 32021R0621
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/621 of 15 April 2021 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance imidacloprid as regards its maximum residue limit in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2480
GU L 131 del 16.4.2021, p. 120–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/120 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/621 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 9 settembre 2020 dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui ("LMR") per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono indicate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La sostanza imidacloprid non figura in tale tabella. |
(4) |
Una domanda per la determinazione di un LMR per la sostanza imidacloprid nei salmonidi è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (l’"Agenzia"). |
(5) |
Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'Agenzia ha raccomandato di determinare un LMR per la sostanza imidacloprid nei salmonidi, applicabile a muscolo e pelle in proporzioni naturali. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'Agenzia ha ritenuto opportuno estrapolare l'LMR per la sostanza imidacloprid dai salmonidi a tutti i pesci. |
(8) |
Vista l'opinione dell'Agenzia, è opportuno stabilire l'LMR raccomandato per i pesci. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita la voce seguente in ordine alfabetico:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Imidacloprid |
Imidacloprid |
Pesci |
600 μg/kg |
Muscolo e pelle in proporzioni naturali |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti». |