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Document 32021D0755

Decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione del 6 maggio 2021 che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3009] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3009

GU L 163 del 10.5.2021, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 163/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/755 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2021

che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 3009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, tra cui la selezione e la designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali. I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sostengono le attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione (2) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali, che in base al suo programma di lavoro si occupa dei suini, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione (3) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

(3)

Successivamente, conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha avviato una procedura di selezione pubblica mediante un invito per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini.

(4)

Il comitato di valutazione e selezione nominato per la procedura di selezione, di cui al considerando 3, ha concluso che il consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia) (il consorzio), è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dovrebbe essere responsabile dei compiti di cui all’articolo 96 del medesimo regolamento, per quanto riguarda i ruminanti e gli equini.

(5)

È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini, responsabile dei compiti di sostegno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea. Tali programmi di lavoro devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

L’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. Di conseguenza la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni.

(7)

È opportuno concedere al centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini designato un periodo di tempo per la preparazione del proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere dei ruminanti e degli equini:

Nome: Consorzio guidato dall’Università svedese delle scienze agricole e dal Centro svedese per il benessere degli animali (Svezia) e composto inoltre dall’Università delle risorse naturali e delle scienze biologiche (Austria), dall’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Istituto di ricerca veterinaria (Grecia), dall’Istituto nazionale per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Francia), dall’Università di Dublino (University College) (Irlanda) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italia)

Indirizzo:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

SVEZIA

2.   La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o giugno 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).


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