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Document 32020R2202

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di partite di animali d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/9549

    GU L 438 del 28.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R2236

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2202/oj

    28.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 438/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2202 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2020

    che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di partite di animali d’acquacoltura

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22 e l’articolo 61, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’importazione nell’Unione di animali d’acquacoltura. Più specificamente, l’allegato III di tale regolamento reca l’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura.

    (2)

    Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 1251/2008 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato III di tale regolamento alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

    (4)

    Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


    ALLEGATO

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

    1)

    dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

    «GB

    Regno Unito (*1)

    X

    X

    X

     

    Intero paese

    GG

    Guernsey

    X

    X

    X

     

    Intero paese

    2)

    dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti relative all’Isola di Man e a Jersey:

    «IM

    Isola di Man

    X

     

     

     

    Intero paese

    JE

    Jersey

    X

    X

    X

     

    Intero paese».



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