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Document 32020R1546

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione del 23 ottobre 2002 che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7207

    GU L 354 del 26.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1546/oj

    26.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 354/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1546 DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2002

    che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi da utilizzare per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e le loro componenti.

    (2)

    È essenziale che gli aggregati RNL e le loro componenti siano comparabili tra gli Stati membri e che un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti sia coerente con le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 2010 (2).

    (3)

    È indispensabile che gli inventari delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano documentati e aggiornati periodicamente dagli Stati membri.

    (4)

    Al fine di agevolare analisi comparabili, gli inventari RNL dovrebbero seguire una struttura comune costituita da un numero predefinito di capitoli e dalle tabelle di processo con stime numeriche relative all’anno di riferimento.

    (5)

    Per verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) la versione più recente degli inventari RNL conformemente a un calendario concordato.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Struttura dell’inventario

    1.   Gli Stati membri elaborano un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti (inventario RNL). L’inventario RNL comprende 10 capitoli e le tabelle di processo RNL.

    2.   I capitoli sono i seguenti:

    Capitolo 1 - Panoramica del sistema dei conti

    Capitolo 2 - Politica di revisione e calendario per la revisione e la finalizzazione delle stime. Revisioni di rilievo successive all’ultima versione dell’inventario RNL

    Capitolo 3 - Metodo della produzione

    Capitolo 4 - Metodo del reddito

    Capitolo 5 - Metodo della spesa

    Capitolo 6 - Procedura di bilanciamento o di integrazione e convalida delle stime

    Capitolo 7 - Panoramica delle rettifiche volte ad assicurare l’esaustività dei dati

    Capitolo 8 - Transizione dal prodotto interno lordo (PIL) all’RNL

    Capitolo 9 - Principali classificazioni utilizzate

    Capitolo 10 - Principali fonti di dati utilizzate

    3.   Le tabelle di processo RNL comprendono:

    a)

    informazioni numeriche sulle stime effettuate durante le fasi consecutive del processo di compilazione dell’RNL per i singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate;

    b)

    informazioni numeriche sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate in tale processo di compilazione;

    c)

    riferimenti ai pertinenti capitoli dell’inventario RNL.

    Articolo 2

    Modalità dettagliate

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL utilizzi termini e definizioni in conformità al SEC 2010;

    b)

    la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell’RNL fornita nell’inventario RNL sia esauriente e chiara, rifletta le procedure in essere al momento dell’elaborazione dell’inventario RNL e includa informazioni sulla trasformazione dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative in stime dei conti nazionali, mediante l’applicazione di rettifiche di natura concettuale, rettifiche volte ad assicurare l’esaustività e rettifiche di bilanciamento, e procedure di convalida;

    c)

    evidenze numeriche, che devono essere coerenti con le informazioni contenute nelle tabelle di processo, siano fornite per le singole fasi del processo di compilazione dell’RNL nella descrizione di cui sopra;

    d)

    le evidenze numeriche si basino su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive (anno di riferimento);

    e)

    le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano applicati nella compilazione degli anni successivi all’anno di riferimento.

    Articolo 3

    Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l’inventario RNL entro il 31 dicembre 2021.

    2.   I successivi aggiornamenti dell’inventario RNL sono effettuati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell’RNL. In ogni caso, l’inventario RNL è aggiornato almeno ogni cinque anni.

    3.   Gli Stati membri trasmettono l’inventario RNL per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

    (2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


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